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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24225/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RHJFY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. Correa MartiNo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Mantova in ordine al reato di cui all'art.186, comma 7, CdS..

L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

In particolare, i giudici di appello hanno chiarito la totale irrilevanza della ricostruzione fattuale relativa alla dinamica all'incidente stradale e alla responsabilità del Correa in ordine al sinistro, riguardando la fattispecie penale contestata l'opposto rifiuto alla rilevazione del tasso alcolemico. 4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RHJFY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. Correa MartiNo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Mantova in ordine al reato di cui all'art.186, comma 7, CdS.. L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). In particolare, i giudici di appello hanno chiarito la totale irrilevanza della ricostruzione fattuale relativa alla dinamica all'incidente stradale e alla responsabilità del Correa in ordine al sinistro, riguardando la fattispecie penale contestata l'opposto rifiuto alla rilevazione del tasso alcolemico. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 24225/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris