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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 26798/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i l [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia e la memoria inviata in limine; rilevato che l'unico motivo, relativo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, non è consentito in questa sede poiché la pena irrogata non è illegale e, dall'altra parte, le argomentazioni poste a base del ricorso richiederebbero, da parte di questa Corte, valutazioni di merito che non sono consentite né in linea generale né, soprattutto, nel caso di ricorso presentato per saltum dal Procuratore avverso sentenza di primo grado; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, il 17 giugno 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i l [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia e la memoria inviata in limine; rilevato che l'unico motivo, relativo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, non è consentito in questa sede poiché la pena irrogata non è illegale e, dall'altra parte, le argomentazioni poste a base del ricorso richiederebbero, da parte di questa Corte, valutazioni di merito che non sono consentite né in linea generale né, soprattutto, nel caso di ricorso presentato per saltum dal Procuratore avverso sentenza di primo grado; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 17 giugno 2025