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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20999/2026

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re, LEONI [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche inproprio, nonché ROSSI Annamaria, LEONI Carlotta, ROSSI Gabrielee LEONI Eleonora, tutti rappresentati e difesi, per procura specialein calce al ricorso, dagli avv.ti Gabriele REDAELLI (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31228/2020Numero sezionale 3205/2026Numero di raccolta generale 20999/2026Data pubblicazione 20/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente –avverso la sentenza n. 1656/01/2020 della Commissione tributariaregionale del LOMBARDIA, depositata il 17/07/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avvisodi accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, all’esito dellaverifica fiscale condotta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. anche a seguito di un esposto presentato da unaex dipendente della società contribuente, la quale aveva riferitodell’esistenza di un sistema (software gestionale denominato “GO”)adottato dalla società per omettere la registrazione dei corrispettiviincassati dai propri clienti per le prestazioni a questi rese, accertavaa carico della predetta società contribuente un maggior redditod’impresa per l’anno d’imposta 2012, imputato ai soci avendo lasocietà optato per la tassazione del reddito d’impresa pertrasparenza in capo ai soci, nonché di un avviso di accertamentoemesso ai fini IRPEF nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LEONI, la CTR dellaLombardia con la sentenza in epigrafe indicata respingeva l’appellodella società e dei soci.2.

Dichiarata inammissibile perché nuova e, comunque,infondata, la censura di inesistenza della notifica degli atti impositivi,riteneva fondata la pretesa erariale corroborata dall’esito degliaccertamenti svolti e riteneva altresì utilizzabili gli elementi acquisitidalla dipendente infedele sulla base del principio affermato da Cass.n. 22984/2010.

Escludeva quindi le «componenti negative di redditoritneute Irpef e contributi INPS sui compensi dei dipendenti (leNumero registro generale 31228/2020Numero sezionale 3205/2026Numero di raccolta generale 20999/2026Data pubblicazione 20/06/2026retribuzioni erano state considerate nell’avviso di accertamento) daparte dell’ufficio in quanto tale proposta era stata formulatadall’ufficio in sede di procedimento per adesione con finalitàdeflattiva».3.

Avverso tale statuizione la società contribuente e i sociproponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cuireplicava l’intimata con controricorso.4.

In esito alla proposta di definizione accelerata del ricorso, exart. 380-bis c.p.c., del 1° settembre 2026, in considerazione dellamanifesta infondatezza ed inammissibilità dei motivi di ricorso, conistanza depositata in data 10/01/2026 i ricorrenti hanno chiesto ladecisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1c.p.c. è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna cameradi consiglio.5.

I ricorrenti hanno depositato memoria con cui hannodichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente dato atto della rinuncia dei ricorrenti al primomotivo di ricorso, con cui deducendo, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57,comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 29, lett. a), del d.l. n. 78 del2010, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 e25 del d.l. n. 446 del 1997, avevano censurato la sentenza impugnataper avere ritenuto inammissibile, perché nuova, la censura diinesistenza della notifica degli atti impositivi.1.1.

In mancanza di espressa accettazione della controricorrentealla rinuncia al motivo, avanzata solo con la memoria depositata dairicorrenti, lo stesso va dichiarato inammissibile per difetto di interessealla pronuncia sul predetto motivo.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., il «mancato esame di un fatto decisivo inNumero registro generale 31228/2020Numero sezionale 3205/2026Numero di raccolta generale 20999/2026Data pubblicazione 20/06/2026ragione della ritenuta utilizzabilità di prove acquisite in violazione didiritti di rango costituzionale».3.

Il motivo è inammissibile.3.1.

Si legge nella proposta di definizione accelerata del ricorso che:«Il secondo motivo è inammissibile perché incorre nel divieto derivantedalla cd. doppia conforme di merito (art. 348-ter cod. proc. civ.

“rationetemporis” vigente), né descrive e trascrive “la documentazione che laex dipendente [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla Guardia di Finanza”, népaventa l’omesso esame di un fatto propriamente storico e viepiùdecisivo (ma semmai l’omessa condivisione della prospettazionedifensiva privata).3.2.

Inoltre afferma che tale documentazione sarebbe “l’unicoelemento indiziario utilizzato dai verbalizzanti”, non confutando,tuttavia, il chiarissimo assunto contrario contenuto nella sentenzaimpugnata secondo cui, a seguito della propalazioni della exdipendente, sono state condotte puntigliose indagini, consistentinell’assunzione di informazioni dal titolare della ditta fornitrice delsoftware e nell’estrapolazione dei dati in titolarità della stessa ondemetterli a confronto con la contabilità parallela sequestrata alla societàcontribuente ed ai soci: il tutto con esiti ampiamente, edautonomamente, confirmatori delle predette propalazioni.3.3.

Né, in aggiunta a quanto precede, corrisponde al vero che laCTR abbia omesso l’esame di alcunché, atteso che, come riconosciutonello stesso motivo (pag. 17, ult. cpv.: “[…] [L]a C.T. regionale si èlimitata a riferire […]”), la sentenza impugnata affronta “expressisverbis” la dedotta questione dell’inutilizzabilità di una prova illegale,escludendola.

Sicché il motivo prospetta in realtà l’omessa adesione,da parte della CTR, all’argomentazione difensiva secondo cui nellaspecie la violazione del cd. domicilio digitale ingenererebbeun’illegittimità della prova così profonda da impedirne l’utilizzabilità:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31228/2020Numero sezionale 3205/2026Numero di raccolta generale 20999/2026Data pubblicazione 20/06/2026con ciò dovendosi tuttavia escludere alcun omesso esame e finanche,“in limine”, alcuna omessa pronuncia».3.4. [OSCURATO:PERSONA] condivide le argomentazioni sopra trascritte, che faproprie, precisando che i ricorrenti non hanno addotto nella memoriaalcuna argomentazione idonea a superare i profili di inammissibilità delmotivo in esame, ai quali, peraltro, il Collegio intende aggiungereanche quello relativo alla mancata deduzione di un fatto, in sensostorico-naturalistico, che i giudici di appello avrebbero omesso diconsiderare, essendo la censura incentrata esclusivamente sullamancata considerazione di una presunta quanto inesistente violazionedi norme di rango costituzionale dda parte degli accertatori, che èall’evidenza questione di diritto.4.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., sotto il profilo del “travisamentodella prova”.5.

Anche in relazione a tale motivo il Collegio condivide la propostadi decisione accelerata del ricorso in cui, con riferimento a tale censura,si afferma che la stessa è inammissibile per difetto di specificità inquanto la parte ricorrente «Non indica né trascrive le “emergenzeprobatorie documentali” in ipotesi travisate dal giudice d’appello eprima di lui da quello di primo grado; per vero, non trascrive neppure(nelle parti rilevanti), oltreché l’avviso di accertamento, il pvc.

Assume– ma non dimostra mediante puntuali citazioni di atti e documenti deigiudizi di merito – che “i due negozi gestiti dalla società ricorrente,quello di Sondrio e quello di Morbegno, andavano trattatiseparatamente poiché la documentazione extracontabile riferita all’unoè differente da quella riferita all’altro” e che “in nessuno dei documentisequestrati dalla G.d.F. si rinviene conferma di quanto appare sui‘cedolini’ stampati dalla ex dipendente”.

Sollecita, in definitiva, unnuovo e più favorevole, per la parte privata, giudizio di merito, inNumero registro generale 31228/2020Numero sezionale 3205/2026Numero di raccolta generale 20999/2026Data pubblicazione 20/06/2026violazione di natura e limiti del giudizio di cassazione come momentodi controllo della mera legalità delle pronunce ricorse».5.1.

Anche con riferimento a tale motivo di ricorso nulla vieneargomentato quanto ai rilevati profili di inammissibilità della censura.6.

In estrema sintesi, il ricorso va dichiarato complessivamenteinammissibile e i ricorrenti condannati al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese processuali liquidate come in dispositivo.7.

La conformità tra la presente decisione e la proposta didefinizione accelerata comporta anche la condanna dei ricorrenti alpagamento delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 96c.p.c., pure liquidate in dispositivo.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido,al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltreal rimborso delle spese prenotate a debito.

Condanna i ricorrenti, insolido, al pagamento in favore della controricorrente dell’ulterioreimporto di euro 2.100,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.nonché l’importo di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende,ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 16 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, LEONI [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche inproprio, nonché ROSSI Annamaria, LEONI Carlotta, ROSSI Gabrielee LEONI Eleonora, tutti rappresentati e difesi, per procura specialein calce al ricorso, dagli avv.ti Gabriele REDAELLI (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31228/2020Numero sezionale 3205/2026Numero di raccolta generale 20999/2026Data pubblicazione 20/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente –avverso la sentenza n. 1656/01/2020 della Commissione tributariaregionale del LOMBARDIA, depositata il 17/07/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avvisodi accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, all’esito dellaverifica fiscale condotta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. anche a seguito di un esposto presentato da unaex dipendente della società contribuente, la quale aveva riferitodell’esistenza di un sistema (software gestionale denominato “GO”)adottato dalla società per omettere la registrazione dei corrispettiviincassati dai propri clienti per le prestazioni a questi rese, accertavaa carico della predetta società contribuente un maggior redditod’impresa per l’anno d’imposta 2012, imputato ai soci avendo lasocietà optato per la tassazione del reddito d’impresa pertrasparenza in capo ai soci, nonché di un avviso di accertamentoemesso ai fini IRPEF nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LEONI, la CTR dellaLombardia con la sentenza in epigrafe indicata respingeva l’appellodella società e dei soci.2. Dichiarata inammissibile perché nuova e, comunque,infondata, la censura di inesistenza della notifica degli atti impositivi,riteneva fondata la pretesa erariale corroborata dall’esito degliaccertamenti svolti e riteneva altresì utilizzabili gli elementi acquisitidalla dipendente infedele sulla base del principio affermato da Cass.n. 22984/2010. Escludeva quindi le «componenti negative di redditoritneute Irpef e contributi INPS sui compensi dei dipendenti (leNumero registro generale 31228/2020Numero sezionale 3205/2026Numero di raccolta generale 20999/2026Data pubblicazione 20/06/2026retribuzioni erano state considerate nell’avviso di accertamento) daparte dell’ufficio in quanto tale proposta era stata formulatadall’ufficio in sede di procedimento per adesione con finalitàdeflattiva».3. Avverso tale statuizione la società contribuente e i sociproponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cuireplicava l’intimata con controricorso.4. In esito alla proposta di definizione accelerata del ricorso, exart. 380-bis c.p.c., del 1° settembre 2026, in considerazione dellamanifesta infondatezza ed inammissibilità dei motivi di ricorso, conistanza depositata in data 10/01/2026 i ricorrenti hanno chiesto ladecisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1c.p.c. è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna cameradi consiglio.5. I ricorrenti hanno depositato memoria con cui hannodichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente dato atto della rinuncia dei ricorrenti al primomotivo di ricorso, con cui deducendo, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57,comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 29, lett. a), del d.l. n. 78 del2010, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 e25 del d.l. n. 446 del 1997, avevano censurato la sentenza impugnataper avere ritenuto inammissibile, perché nuova, la censura diinesistenza della notifica degli atti impositivi.1.1. In mancanza di espressa accettazione della controricorrentealla rinuncia al motivo, avanzata solo con la memoria depositata dairicorrenti, lo stesso va dichiarato inammissibile per difetto di interessealla pronuncia sul predetto motivo.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., il «mancato esame di un fatto decisivo inNumero registro generale 31228/2020Numero sezionale 3205/2026Numero di raccolta generale 20999/2026Data pubblicazione 20/06/2026ragione della ritenuta utilizzabilità di prove acquisite in violazione didiritti di rango costituzionale».3. Il motivo è inammissibile.3.1. Si legge nella proposta di definizione accelerata del ricorso che:«Il secondo motivo è inammissibile perché incorre nel divieto derivantedalla cd. doppia conforme di merito (art. 348-ter cod. proc. civ. “rationetemporis” vigente), né descrive e trascrive “la documentazione che laex dipendente [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla Guardia di Finanza”, népaventa l’omesso esame di un fatto propriamente storico e viepiùdecisivo (ma semmai l’omessa condivisione della prospettazionedifensiva privata).3.2. Inoltre afferma che tale documentazione sarebbe “l’unicoelemento indiziario utilizzato dai verbalizzanti”, non confutando,tuttavia, il chiarissimo assunto contrario contenuto nella sentenzaimpugnata secondo cui, a seguito della propalazioni della exdipendente, sono state condotte puntigliose indagini, consistentinell’assunzione di informazioni dal titolare della ditta fornitrice delsoftware e nell’estrapolazione dei dati in titolarità della stessa ondemetterli a confronto con la contabilità parallela sequestrata alla societàcontribuente ed ai soci: il tutto con esiti ampiamente, edautonomamente, confirmatori delle predette propalazioni.3.3. Né, in aggiunta a quanto precede, corrisponde al vero che laCTR abbia omesso l’esame di alcunché, atteso che, come riconosciutonello stesso motivo (pag. 17, ult. cpv.: “[…] [L]a C.T. regionale si èlimitata a riferire […]”), la sentenza impugnata affronta “expressisverbis” la dedotta questione dell’inutilizzabilità di una prova illegale,escludendola. Sicché il motivo prospetta in realtà l’omessa adesione,da parte della CTR, all’argomentazione difensiva secondo cui nellaspecie la violazione del cd. domicilio digitale ingenererebbeun’illegittimità della prova così profonda da impedirne l’utilizzabilità:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31228/2020Numero sezionale 3205/2026Numero di raccolta generale 20999/2026Data pubblicazione 20/06/2026con ciò dovendosi tuttavia escludere alcun omesso esame e finanche,“in limine”, alcuna omessa pronuncia».3.4. [OSCURATO:PERSONA] condivide le argomentazioni sopra trascritte, che faproprie, precisando che i ricorrenti non hanno addotto nella memoriaalcuna argomentazione idonea a superare i profili di inammissibilità delmotivo in esame, ai quali, peraltro, il Collegio intende aggiungereanche quello relativo alla mancata deduzione di un fatto, in sensostorico-naturalistico, che i giudici di appello avrebbero omesso diconsiderare, essendo la censura incentrata esclusivamente sullamancata considerazione di una presunta quanto inesistente violazionedi norme di rango costituzionale dda parte degli accertatori, che èall’evidenza questione di diritto.4. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., sotto il profilo del “travisamentodella prova”.5. Anche in relazione a tale motivo il Collegio condivide la propostadi decisione accelerata del ricorso in cui, con riferimento a tale censura,si afferma che la stessa è inammissibile per difetto di specificità inquanto la parte ricorrente «Non indica né trascrive le “emergenzeprobatorie documentali” in ipotesi travisate dal giudice d’appello eprima di lui da quello di primo grado; per vero, non trascrive neppure(nelle parti rilevanti), oltreché l’avviso di accertamento, il pvc. Assume– ma non dimostra mediante puntuali citazioni di atti e documenti deigiudizi di merito – che “i due negozi gestiti dalla società ricorrente,quello di Sondrio e quello di Morbegno, andavano trattatiseparatamente poiché la documentazione extracontabile riferita all’unoè differente da quella riferita all’altro” e che “in nessuno dei documentisequestrati dalla G.d.F. si rinviene conferma di quanto appare sui‘cedolini’ stampati dalla ex dipendente”. Sollecita, in definitiva, unnuovo e più favorevole, per la parte privata, giudizio di merito, inNumero registro generale 31228/2020Numero sezionale 3205/2026Numero di raccolta generale 20999/2026Data pubblicazione 20/06/2026violazione di natura e limiti del giudizio di cassazione come momentodi controllo della mera legalità delle pronunce ricorse».5.1. Anche con riferimento a tale motivo di ricorso nulla vieneargomentato quanto ai rilevati profili di inammissibilità della censura.6. In estrema sintesi, il ricorso va dichiarato complessivamenteinammissibile e i ricorrenti condannati al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese processuali liquidate come in dispositivo.7. La conformità tra la presente decisione e la proposta didefinizione accelerata comporta anche la condanna dei ricorrenti alpagamento delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 96c.p.c., pure liquidate in dispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido,al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltreal rimborso delle spese prenotate a debito. Condanna i ricorrenti, insolido, al pagamento in favore della controricorrente dell’ulterioreimporto di euro 2.100,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.nonché l’importo di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende,ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 16 aprile 2026Il Presidente
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