CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 35988/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24461-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 2571 [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 428/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2018 R.G.N. 3895/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 24461/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] volta ad ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 2.995,49 a titolo di indennità di "evitati sinistri" e di indennità "personale viaggiante" per il periodo dal 1° agosto 2005 al 30 agosto 2008; 2. la Corte ha così argomentato: che "fino a luglio del 2005 (epoca in cui veniva accertata la inidoneità di operatore di esercizio) al lavoratore [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto le indennità di personale viaggiante ed indennità di evitati sinistri"; che, "dall'agosto del 2005, la società sostiene di aver legittimamente operato il taglio delle indennità a seguito del nuovo inquadramento ed in forza della contrattazione aziendale prodotta"; che correttamente il primo giudice "ha ben chiarito che quanto eccepito dalla società 'non si evince affatto dagli accordi aziendali prodotti in atti, nei quali risulta esclusivamente la pattuizione in ordine al trattamento economico di appartenenza' ...", con la previsione, in caso di assegnazione ad altre mansioni di diversa qualifica, della conservazione del trattamento della qualifica "ad eccezione delle indennità legate all'espletamento delle mansioni della qualifica stessa"; che, sulla base dell'istruttoria espletata, era risultato che l'Albanesi avesse continuato "l'espletamento delle mansioni", essendo emerso pacificamente che il "ricorrente si occupasse non solo della movimentazione interna degli automezzi, ma anche della movimentazione esterna", per cui risultava accertato "l'effettivo e concreto espletamento delle mansioni (che rende inconferente il richiamo della società agli invocati accordi aziendali)"; che, comunque, il disconoscimento delle indennità "non si evince affatto dagli accordi aziendali prodotti in atti, nei quali risulta esclusivamente la pattuizione in ordine alla conservazione del trattamento economico, salve le indennità legate all'espletamento delle mansioni", espletamento di mansioni pacificamente riconosciuto "a prescindere dall'inquadramento"; che le indennità invocate dal ricorrente dovevano ritenersi connesse, in difetto di prova contraria, R.G. n. 24461/2018 esclusivamente all'attività di guida di mezzi su strada e non anche al trasporto dell'utenza pubblica; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] con 4 motivi, illustrati anche da memoria; ha resistito con controricorso l'Albanesi; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si deduce: "Violazione e falsa applicazione - in relazione all'art. 360, comma uno, n. 3, c.p.c. - delle norme di ermeneutica del contratto di cui agli articoli 1362 e ss c.c. circa l'interpretazione della clausola relativa alla indennità di evitati sinistri contenuta nell'accordo dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] - oltre che di quelli non acquisiti agli atti del 13/10/1953, del 22/06/1955 e del 30/03/1963 - nella parte in cui riserva il riconoscimento di tale indennità alla sola categoria degli autisti di linea e non anche ai manovratori. Inadeguatezza e discrasia della motivazione"; con il secondo motivo di ricorso si deduce: "Violazione e falsa applicazione - in relazione all'art. 360, comma uno, n. 3, c.p.c. - delle norme di ermeneutica del contratto di cui agli articoli 1362 e ss. c.c. circa l'interpretazione della clausola relativa alla conservazione del trattamento economico in caso di ricollocazione a seguito di inidoneità, ad eccezione della indennità di funzione, nei termini riportati negli accordi del 20/02/2000 art. 3 e del 10/09/2003, lettera B, punti 4) e 5). Inadeguatezza e discrasia della motivazione" 2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non sono meritevoli di accoglimento per un duplice aspetto; essi non si confrontano adeguatamente con l'effettiva ratio decidendi della motivazione impugnata che sta tutta nella circostanza che l'Albanesi aveva comunque continuato a svolgere mansioni di guida di automezzi e ciò, a prescindere dall'inquadramento, legittimava il riconoscimento dell'indennità e questa ragione della decisione, a prescindere dalla sua fondatezza, non viene adeguatamente censurata mediante i motivi di ricorso; quanto, poi, alla disciplina collettiva i giudici del merito si sono limitati ad escludere che tale riconoscimento confliggesse con gli accordi aziendali, mentre R.G. n. 24461/2018 parte ricorrente, lungi dall'individuare realmente un errore di diritto nelle regole che presiedono all'interpretazione negoziale, propone semplicemente un'altra interpretazione rispetto a quella concordemente e plausibilmente ritenuta dai giudici del merito; invero anche l'accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass.n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, al cospetto dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazibne possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti, il ricorso per cassazione - riconducibile, in linea generale, al modello R.G. n. 24461/2018 dell'argomentazione di carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibíle, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi - come nei motivi in scrutinio - alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006); 3. è inammissibile il terzo mezzo, con cui si denuncia omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., vizio radicalmente precluso in caso di cd. "doppia conforme" a mente dell'art. 348 ter, u.c., c.p.c.; inoltre esso tende ad una rivalutazione di fatti ed ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); 4. parimenti inammissibile il quarto motivo che lamenta: "violazione del regime di cui all'art. 437, co. 2, c.p.c. in combinato con gli artt. 134, 112 e 115 c.p.c. - omessa pronuncia e motivazione quanto all'esercizio dei poteri istruttori e .di acquisizione degli accordi sindacali aziendali, versati in atti da parte appellante, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. - omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c."; oltre al profilo di inammissibilità derivante dalla formulazione, in unico motivo, di censure promiscuamente riconducibili a vizi eterogenei quali quelli derivanti R.G. n. 24461/2018 dai numeri 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la cd. "doppia conforme" esclude la valutazione di un vizio prospettato in tal modo che, peraltro, deve riguardare un fatto storico decisivo tra quelli che ha dato origine alla controversia e non l'eventuale errore processuale cpmpiuto dal giudice d'appello nel non ammettere una certa acquisizione probatoria; inoltre detta acquisizione è stata ritenuta sostanzialmente irrilevante dai giudici del merito proprio perché inconferente rispetto alla ratio di una decisione che attiene ad un accertamento di fatto; 5. conclusivamente il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per spese, nonché rimborso spese forfettarie al 15% ed accessori secondo legge, con attribuzione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e 3.'í-faiZIARI0 [OSCURATO:PERSONA]