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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 ottobre 2023

Cassazione n. 49323/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.

Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 5814/23 della Corte di appello di Napoli del 08/05/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione; che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce la violazione degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello irrogato una pena di specie diversa rispetto a quella oggetto di accordo tra le parti riguardo al riconoscimento delle attenuanti generiche; che al di là della formale deduzione, il ricorrente si duole, dunque, del mancato esercizio da parte del giudice di appello del potere di riconoscere d'ufficio le circostanze attenuanti generiche; che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente ovvero vizi diversi da quelli attinenti alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia o all'applicazione di una pena illegale (tra molte v.

Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142); che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 30 ottobre 2023 Il consiglier eensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 5814/23 della Corte di appello di Napoli del 08/05/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione; che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce la violazione degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello irrogato una pena di specie diversa rispetto a quella oggetto di accordo tra le parti riguardo al riconoscimento delle attenuanti generiche; che al di là della formale deduzione, il ricorrente si duole, dunque, del mancato esercizio da parte del giudice di appello del potere di riconoscere d'ufficio le circostanze attenuanti generiche; che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente ovvero vizi diversi da quelli attinenti alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia o all'applicazione di una pena illegale (tra molte v. Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142); che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 30 ottobre 2023 Il consiglier eensore Il
Sentenza Cassazione n. 49323/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris