CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08493/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativi alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - risultano inammissibili; Rilevato che legittimamente la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica, ritenuto la sussistenza del reato contestato, dal momento che la condotta posta in essere (aver tentato di sottrarsi al controllo, dandosi a precipitosa fuga alla guida di autovettura mettendo in pericolo l'incolumità di numerosi passanti e degli stessi operanti inseguitori) integra pienamente gli estremi del delitto di resistenza (ex multis, v. Sez. 2, n. 44850 del 17/10/2019, Rv. 277765 - 01); Rilevato che manifestamente infondata è la censura con la quale si contesta il concorso formale tra le fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. (ascritte all'imputato relativamente a ciascuno dei due pubblici ufficiali coinvolti nell'accaduto); invero, dalla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale (e alla quale si è riportata la Corte territoriale) risulta che l'imputato fosse consapevole che l'alt era stato impartito da una pluralità di pubblici ufficiali che si erano posti all'inseguimento dell'auto in fuga, guidata dal Conigliaro ("I carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] effettuavano un posto di controllo ... Il conducente della Citroen inizialmente rallentava la marcia, poi nelle vicinanze dei militari aumentava repentinamente la velocità ... D'altronde gli stessi imputati hanno dichiarato di avere agito al fine di sottrarsi al controllo dei carabinieri": sentenza di primo grado, pag. 3 e 6); sussistono dunque i presupposti per l'applicazione dell'art. 81, comma 1, cod. pen., considerato che In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend