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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 21682/2024

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NANZA sul ricorso 24709-2019proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e principale – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC – controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza n. 99del 2019 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 12 febbrai o 20 19 (R.G.N. 552 /20 1 8 ).

R.G.N.24709/2019 Cron.

Rep.

C.C. 11/04/2024 giurisdizione Iscrizione alla Gestione separata.

Prescrizione.

Sanzioni. -2 - Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del l’11 aprile2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 99 del 2019, depositata il 12 febbraio 2019, la Corte d’appello di Bologna ha accolto in parte il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Ferrara, ha respinto le domande dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], volte a ottenere la declaratoria d’illegittimità dell’iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2010 e il rigetto delle pretese dell’INPS. 1.1.– La Corte d’appello di Bologna ha affermato la sussistenza dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, in ragione dell’esercizio abituale dell’attività professionale di avvocato e della produzione di un reddito superiore ad Euro 5,000,00, che non si accompagna alla costituzione di un’autonoma posizione previdenziale.

È l’universalizzazione della copertura assicurativa il criterio che presiede all’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata.

Il versamento del contributo integrativo non riveste alcun rilievo, in quanto persegue soltanto una finalità solidaristica ed è privo di ricadute sul piano previdenziale. 1.2.–La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto applicabile il regime dell’omissione e non quello dell’evasione, in difetto dell’intento fraudolento del professionista, che ha regolarmente denunciato alla Cassa di appartenenza l’attività svolta e i compensi percepiti, in un contesto normativo contraddistinto da notevoli difficoltà interpretative. 2.– L’INPS ricorre per cassazione, con un motivo, contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna. 3.– [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale, affidato a due motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. -3 - 4.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo del ricorso principale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e lamenta che la Corte territoriale abbia applicato erroneamente il regime dell’omissione, in luogo di quello, più severo, dell’evasione.

Il professionista avrebbe omesso di denunciare il rapporto di lavoro, «avendolo appreso l’INPS solo indirettamente a seguito di quanto dichiarato a fini fiscali dagli obbligati stessi, dopo le scadenze previste per il pagamento» (pagina 5 del ricorso per cassazione). 2.– [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incidentale, affidato a due motivi. 2.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Avrebbe errato la Corte di merito nell’affermare l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità nelle sole ipotesi in cui, per l’esercizio concomitante di un’altra attività di lavoro dipendente, l’iscrizione alla Cassa professionale sia preclusa.

Particolarità che, nel caso di specie, non si ravvisa. -4 - Solo la Cassa di categoria, peraltro, sarebbe «legittimata ad esercitare la propria potestà impositiva sugli iscritti all’Albo ed esercenti attività libero professionale di avvocato, rappresentando la Gestione separata una forma previdenziale residuale perle sole attività (e non redditi) prive di qualsiasi collegamento con alcun ente previdenziale» (pagine 25 e 26 del controricorso). 2.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente incidentale si duole della violazione e/o dell’omessa applicazione dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995.

La sentenza impugnata meriterebbe censura anche per non avere rilevato d’ufficio la prescrizione quinquennale del credito dell’INPS.

Difatti, per l’annualità 2011, il termine per il pagamento dei contributi scadrebbe il 16 giugno 2011 e, considerando tale dies a quo, sarebbe tardiva la richiesta spedita dall’Istituto il 22 giugno 2016 e ricevuta il primo luglio 2016 (pagina 36 delcontroricorso). 3.– Hanno priorità logica le censure formulate con il ricorso incidentale, in quanto contestano in radice l’obbligo contributivo, cui si correlanole sanzioni trattate nel ricorso principale dell’Istituto. 4.–Inammissibile è il secondo motivo, che verte sulla prescrizione delle pretese. 4.1.– La rilevabilità d’ufficio della prescrizione in materia previdenziale presuppone che siano stati acquisiti tutti i dati pertinenti, poiché in sede di legittimità non si possono esperire nuove indagini.

Il profilo in esame dev’essere suffragato dalla specifica allegazione di tutti gli elementi di fatto necessari per scrutinarne la fondatezza, tanto più quando la questione sia sollevata in sede di legittimità (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3360, punti 9 e 10 delle Ragioni della decisione). 4.2.–A tale onere di puntuale allegazione il ricorrente incidentale nonha ottempera to . -5 - 4.2.1.– Anzitutto, si deve rilevare che la prospettazione muove dalla premessa che il dies a quo della prescrizione decorra dal 16 giugno 2011 e che sia dunque tardiva una costituzione in mora ricevuta il primo luglio 2016 (così, esplicitamente, sulla collocazione temporale dell’atto,pagina 36 del controricorso contenente il ricorso incidentale ).

La tesi, propugnata nel ricorso incidentale , non tiene conto del differimento al 6 luglio 2011, disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2011 e applicabile, con valenza generale, per il termine di versamento dei contributi, in relazione a tutte le attività per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dalla concreta vincolatività delle risultanze degli studi (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273; di recente,Cass., sez. lav., 27 settembre 2023, n. 27499, punti

4.1. e

4.2. delle Ragioni della decisione).

Questa Corte è costante nell’applicare tale differimento, che si riverbera sul termine necessario per il compimento della prescrizione (art. 2934 cod. civ.), anche ai contributi dovuti dagli avvocati alla Gestione separata (fra le molte, Cass., sez. lav., 5 settembre 2023, n. 25818 e n. 25775).

Già in considerazione del differimento al 6 luglio 2011 e della sequenza temporale che lo stessomotivo di ricorso raffigura, con una ricezione collocata il primo luglio 2016, la censura appare priva di valenza dirimente. 4.2.2.–La genericità della critica si apprezza anche da un distinto, parimentidecisivo, punto di vista.

Il ricorrente incidentale, anche nella memoria illustrativa (pagine 14 e 15), nel ribadire l’eccezione di prescrizione, si limita a osservare che le date d’invio e di ricezione dell’atto di costituzione sono documentate e pacifiche tra le parti.

Tuttavia, il ricorso incidentale, pur sollecitando a questa Corte il rilievo d’ufficio della prescrizionee ponendo un tema che non era stato -6 - mai introdotto nel dibattito processuale,non contiene i dati essenziali per verificare ex actis la veridicità delle asserzioni e per suffragare l’adombrata tardività dell’atto interruttivo della prescrizione, anche alla luce dell’operatività del differimento al 6 luglio 2011.

I dati salienti del documento, su cui l’eccezione si fonda, non sono riprodotti nel controricorso nelle parti imprescindibili che attengono all’invio e alla ricezione.

Quanto alla natura incontroversa di tali circostanze, il motivo non offre ragguagli di sorta e non ricostruiscecompiutamente la dialettica processuale.

Non si può dunque riscontrare quella inequivocabile “non contestazione”, che le censure delineano alla stregua dell’art. 115 cod. proc. civ.

Neppure si può ravvisare , sulla scorta delle deduzioni del controricorso, un espresso accertamento della Corte di merito, che consenta di rilevare ex actis la prescrizione , sgombrando il campo da tutti ipossibili fatti idonei a condizionarne il corso.

Solo per questa via si potrebbe dare consistenza a l rilievo d’ufficio evocato in sede di legittimità, che p ostula dati puntualmente accertati e un quadro esaustivo riguardo a tutti i profili astrattamente rilevanti. 5.–Coglie nel segno, invece, il primo motivo, nei limiti di seguito esposti. 5.1.–Nell’affermare l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata per i redditi privi di autonoma copertura previdenziale, la sentenza impugnata è conforme a diritto e non si discosta dall’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, che inquadra la finalità della Gestione separata in un disegno di universalizzazione della copertura assicurativa (per gli avvocati, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047).

Tale interpretazionedel dato normativo è stata condivisa anche dal giudice delle leggi (sentenza n. 104 del 2022) , che ha respinto le -7 - censure formulate in ordine alla legittimità costituzionale dell’obbligo contributivo.

L’istituzione della Gestione separata si prefigge di salvaguardare «l’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria (per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) alle attività di lavoro autonomo rimaste escluse dai regimi pensionistici di categoria già precedentemente operanti o che sarebbero stati successivamente istituiti» e rappresenta l’approdo«di una linea evolutiva tendenziale dell’ordinamento giuridico previdenziale verso la progressiva estensione della tutela assicurativa sia sotto il profilo soggettivo, in quanto riferita a tutte le categorie di lavoratori autonomi, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto riferita ad ogni attività esercitata, con eventuale pluralità di iscrizioni nelle ipotesi di pluralità di attività svolte» (punto

4.1. del Considerato in diritto).

Nell’indirizzarsi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, le previsioni menzionate assolvono a « una funzione di chiusura del sistema stesso » e rinvengono il proprio fondamento costituzionale « nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell’art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a “organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”)» (punto

7.1. del Considerato in diritto).

Anche la Corte costituzionale, nel ripercorrere il diritto vivente, rammenta che «Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo -8 - contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 14 gennaio 2021, n. 544)» (punto

5.2. del Considerato in diritto).

L’interpretazione così prospettata non svilisce l’autonomia regolamentare della Cassa forense e « non solo non si pone in contraddizione con il regime previdenziale categoriale, ma ne integra l’operatività al fine dell’attuazione di una più ampia finalità mutualistica» (punto

7.2. del Considerato in diritto), secondo una prospettiva improntata all’integrazione e alla complementarità.

Il punto nodale è la mancanza di tutela previdenziale per i redditi prodotti dall’attività professionale, che, a fronte del versamento del solo contributo integrativo, non danno luogo ad alcuna prestazione da parte della Cassa di appartenenza.

Tanto basta, in un disegno di espansione della copertura assicurativa, a far sorgere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, al ricorrere degli altri presupposti di legge, ampiamente riscontrati dalla sentenza d’appello. 5.2.–L’impugnazione, volta a contrastare la sussistenza del debito contributivo, preclude il formarsi del giudicato riguardo al profilo dipendente delle sanzioni e, a tal proposito,impedisce di configurare il rapporto controverso come “esaurito” e dunque impermeabile all’incidenza della sopravvenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale della relativa disciplina (Cass., sez. lav., 4 settembre 2023, n. 25653, punto 20 del Considerato, in linea con quanto già affermato da Cass., S.U., 27 ottobre 2016,n. 21691).

LaCorte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 104 del 2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 , un precetto normativo già desumibile dalla disposizione interpretata dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 , «a vrebbe dovuto comunque tener conto, in -9 - questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale» (punto

9.2. del Considerato in diritto).

In virtù di tali considerazioni, la pronuncia citata ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».

Nel caso di specie,trova applicazione la pronuncia di accoglimento, diffusamente richiamata dal ricorrente incidentale nella memoria illustrativa: si controverte , invero, sulle sanzioni riguardanti un’annualità precedente (2010) alla legge d’interpretazione autentica. 6.– Entro questi limiti, con esclusivo riguardo alle implicazioni sanzionatorie dell’obbligo contributivo, dev ’ essere accolt a la prima censura del ricorso incidentale.

Resta assorbito il ricorso principale dell’INPS, che attiene al profilo consequenziale della concreta modulazione di un regime sanzionatorio che risulta inapplicabile per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale. 7.–La sentenza d’appello è cassata in parte qua. -10 - 8.– Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto , l a causa può essere decisa nel merito, dichiarandoche nulla è dovuto per sanzioni civilisui contributi attinenti all’anno 20 10 . 9.– La complessità delle questioni dibattute, che solo in epoca recente, con la pronuncia della Corte costituzionale, hanno trovato assetto definitivo, induce a compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale nei termini indicati in motivazione; dichiara inammissibile il secondo mezzo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso principale dell’INPS; cassa la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 24709-2019proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e principale – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC – controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza n. 99del 2019 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 12 febbrai o 20 19 (R.G.N. 552 /20 1 8 ). R.G.N.24709/2019 Cron. Rep. C.C. 11/04/2024 giurisdizione Iscrizione alla Gestione separata. Prescrizione. Sanzioni. -2 - Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del l’11 aprile2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 99 del 2019, depositata il 12 febbraio 2019, la Corte d’appello di Bologna ha accolto in parte il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Ferrara, ha respinto le domande dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], volte a ottenere la declaratoria d’illegittimità dell’iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2010 e il rigetto delle pretese dell’INPS. 1.1.– La Corte d’appello di Bologna ha affermato la sussistenza dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, in ragione dell’esercizio abituale dell’attività professionale di avvocato e della produzione di un reddito superiore ad Euro 5,000,00, che non si accompagna alla costituzione di un’autonoma posizione previdenziale. È l’universalizzazione della copertura assicurativa il criterio che presiede all’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata. Il versamento del contributo integrativo non riveste alcun rilievo, in quanto persegue soltanto una finalità solidaristica ed è privo di ricadute sul piano previdenziale. 1.2.–La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto applicabile il regime dell’omissione e non quello dell’evasione, in difetto dell’intento fraudolento del professionista, che ha regolarmente denunciato alla Cassa di appartenenza l’attività svolta e i compensi percepiti, in un contesto normativo contraddistinto da notevoli difficoltà interpretative. 2.– L’INPS ricorre per cassazione, con un motivo, contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna. 3.– [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale, affidato a due motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. -3 - 4.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo del ricorso principale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e lamenta che la Corte territoriale abbia applicato erroneamente il regime dell’omissione, in luogo di quello, più severo, dell’evasione. Il professionista avrebbe omesso di denunciare il rapporto di lavoro, «avendolo appreso l’INPS solo indirettamente a seguito di quanto dichiarato a fini fiscali dagli obbligati stessi, dopo le scadenze previste per il pagamento» (pagina 5 del ricorso per cassazione). 2.– [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incidentale, affidato a due motivi. 2.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Avrebbe errato la Corte di merito nell’affermare l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità nelle sole ipotesi in cui, per l’esercizio concomitante di un’altra attività di lavoro dipendente, l’iscrizione alla Cassa professionale sia preclusa. Particolarità che, nel caso di specie, non si ravvisa. -4 - Solo la Cassa di categoria, peraltro, sarebbe «legittimata ad esercitare la propria potestà impositiva sugli iscritti all’Albo ed esercenti attività libero professionale di avvocato, rappresentando la Gestione separata una forma previdenziale residuale perle sole attività (e non redditi) prive di qualsiasi collegamento con alcun ente previdenziale» (pagine 25 e 26 del controricorso). 2.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente incidentale si duole della violazione e/o dell’omessa applicazione dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995. La sentenza impugnata meriterebbe censura anche per non avere rilevato d’ufficio la prescrizione quinquennale del credito dell’INPS. Difatti, per l’annualità 2011, il termine per il pagamento dei contributi scadrebbe il 16 giugno 2011 e, considerando tale dies a quo, sarebbe tardiva la richiesta spedita dall’Istituto il 22 giugno 2016 e ricevuta il primo luglio 2016 (pagina 36 delcontroricorso). 3.– Hanno priorità logica le censure formulate con il ricorso incidentale, in quanto contestano in radice l’obbligo contributivo, cui si correlanole sanzioni trattate nel ricorso principale dell’Istituto. 4.–Inammissibile è il secondo motivo, che verte sulla prescrizione delle pretese. 4.1.– La rilevabilità d’ufficio della prescrizione in materia previdenziale presuppone che siano stati acquisiti tutti i dati pertinenti, poiché in sede di legittimità non si possono esperire nuove indagini. Il profilo in esame dev’essere suffragato dalla specifica allegazione di tutti gli elementi di fatto necessari per scrutinarne la fondatezza, tanto più quando la questione sia sollevata in sede di legittimità (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3360, punti 9 e 10 delle Ragioni della decisione). 4.2.–A tale onere di puntuale allegazione il ricorrente incidentale nonha ottempera to . -5 - 4.2.1.– Anzitutto, si deve rilevare che la prospettazione muove dalla premessa che il dies a quo della prescrizione decorra dal 16 giugno 2011 e che sia dunque tardiva una costituzione in mora ricevuta il primo luglio 2016 (così, esplicitamente, sulla collocazione temporale dell’atto,pagina 36 del controricorso contenente il ricorso incidentale ). La tesi, propugnata nel ricorso incidentale , non tiene conto del differimento al 6 luglio 2011, disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2011 e applicabile, con valenza generale, per il termine di versamento dei contributi, in relazione a tutte le attività per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dalla concreta vincolatività delle risultanze degli studi (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273; di recente,Cass., sez. lav., 27 settembre 2023, n. 27499, punti 4.1. e 4.2. delle Ragioni della decisione). Questa Corte è costante nell’applicare tale differimento, che si riverbera sul termine necessario per il compimento della prescrizione (art. 2934 cod. civ.), anche ai contributi dovuti dagli avvocati alla Gestione separata (fra le molte, Cass., sez. lav., 5 settembre 2023, n. 25818 e n. 25775). Già in considerazione del differimento al 6 luglio 2011 e della sequenza temporale che lo stessomotivo di ricorso raffigura, con una ricezione collocata il primo luglio 2016, la censura appare priva di valenza dirimente. 4.2.2.–La genericità della critica si apprezza anche da un distinto, parimentidecisivo, punto di vista. Il ricorrente incidentale, anche nella memoria illustrativa (pagine 14 e 15), nel ribadire l’eccezione di prescrizione, si limita a osservare che le date d’invio e di ricezione dell’atto di costituzione sono documentate e pacifiche tra le parti. Tuttavia, il ricorso incidentale, pur sollecitando a questa Corte il rilievo d’ufficio della prescrizionee ponendo un tema che non era stato -6 - mai introdotto nel dibattito processuale,non contiene i dati essenziali per verificare ex actis la veridicità delle asserzioni e per suffragare l’adombrata tardività dell’atto interruttivo della prescrizione, anche alla luce dell’operatività del differimento al 6 luglio 2011. I dati salienti del documento, su cui l’eccezione si fonda, non sono riprodotti nel controricorso nelle parti imprescindibili che attengono all’invio e alla ricezione. Quanto alla natura incontroversa di tali circostanze, il motivo non offre ragguagli di sorta e non ricostruiscecompiutamente la dialettica processuale. Non si può dunque riscontrare quella inequivocabile “non contestazione”, che le censure delineano alla stregua dell’art. 115 cod. proc. civ. Neppure si può ravvisare , sulla scorta delle deduzioni del controricorso, un espresso accertamento della Corte di merito, che consenta di rilevare ex actis la prescrizione , sgombrando il campo da tutti ipossibili fatti idonei a condizionarne il corso. Solo per questa via si potrebbe dare consistenza a l rilievo d’ufficio evocato in sede di legittimità, che p ostula dati puntualmente accertati e un quadro esaustivo riguardo a tutti i profili astrattamente rilevanti. 5.–Coglie nel segno, invece, il primo motivo, nei limiti di seguito esposti. 5.1.–Nell’affermare l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata per i redditi privi di autonoma copertura previdenziale, la sentenza impugnata è conforme a diritto e non si discosta dall’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, che inquadra la finalità della Gestione separata in un disegno di universalizzazione della copertura assicurativa (per gli avvocati, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047). Tale interpretazionedel dato normativo è stata condivisa anche dal giudice delle leggi (sentenza n. 104 del 2022) , che ha respinto le -7 - censure formulate in ordine alla legittimità costituzionale dell’obbligo contributivo. L’istituzione della Gestione separata si prefigge di salvaguardare «l’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria (per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) alle attività di lavoro autonomo rimaste escluse dai regimi pensionistici di categoria già precedentemente operanti o che sarebbero stati successivamente istituiti» e rappresenta l’approdo«di una linea evolutiva tendenziale dell’ordinamento giuridico previdenziale verso la progressiva estensione della tutela assicurativa sia sotto il profilo soggettivo, in quanto riferita a tutte le categorie di lavoratori autonomi, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto riferita ad ogni attività esercitata, con eventuale pluralità di iscrizioni nelle ipotesi di pluralità di attività svolte» (punto 4.1. del Considerato in diritto). Nell’indirizzarsi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, le previsioni menzionate assolvono a « una funzione di chiusura del sistema stesso » e rinvengono il proprio fondamento costituzionale « nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell’art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a “organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”)» (punto 7.1. del Considerato in diritto). Anche la Corte costituzionale, nel ripercorrere il diritto vivente, rammenta che «Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo -8 - contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 14 gennaio 2021, n. 544)» (punto 5.2. del Considerato in diritto). L’interpretazione così prospettata non svilisce l’autonomia regolamentare della Cassa forense e « non solo non si pone in contraddizione con il regime previdenziale categoriale, ma ne integra l’operatività al fine dell’attuazione di una più ampia finalità mutualistica» (punto 7.2. del Considerato in diritto), secondo una prospettiva improntata all’integrazione e alla complementarità. Il punto nodale è la mancanza di tutela previdenziale per i redditi prodotti dall’attività professionale, che, a fronte del versamento del solo contributo integrativo, non danno luogo ad alcuna prestazione da parte della Cassa di appartenenza. Tanto basta, in un disegno di espansione della copertura assicurativa, a far sorgere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, al ricorrere degli altri presupposti di legge, ampiamente riscontrati dalla sentenza d’appello. 5.2.–L’impugnazione, volta a contrastare la sussistenza del debito contributivo, preclude il formarsi del giudicato riguardo al profilo dipendente delle sanzioni e, a tal proposito,impedisce di configurare il rapporto controverso come “esaurito” e dunque impermeabile all’incidenza della sopravvenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale della relativa disciplina (Cass., sez. lav., 4 settembre 2023, n. 25653, punto 20 del Considerato, in linea con quanto già affermato da Cass., S.U., 27 ottobre 2016,n. 21691). LaCorte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 104 del 2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 , un precetto normativo già desumibile dalla disposizione interpretata dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 , «a vrebbe dovuto comunque tener conto, in -9 - questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale» (punto 9.2. del Considerato in diritto). In virtù di tali considerazioni, la pronuncia citata ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore». Nel caso di specie,trova applicazione la pronuncia di accoglimento, diffusamente richiamata dal ricorrente incidentale nella memoria illustrativa: si controverte , invero, sulle sanzioni riguardanti un’annualità precedente (2010) alla legge d’interpretazione autentica. 6.– Entro questi limiti, con esclusivo riguardo alle implicazioni sanzionatorie dell’obbligo contributivo, dev ’ essere accolt a la prima censura del ricorso incidentale. Resta assorbito il ricorso principale dell’INPS, che attiene al profilo consequenziale della concreta modulazione di un regime sanzionatorio che risulta inapplicabile per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale. 7.–La sentenza d’appello è cassata in parte qua. -10 - 8.– Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto , l a causa può essere decisa nel merito, dichiarandoche nulla è dovuto per sanzioni civilisui contributi attinenti all’anno 20 10 . 9.– La complessità delle questioni dibattute, che solo in epoca recente, con la pronuncia della Corte costituzionale, hanno trovato assetto definitivo, induce a compensare le spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale nei termini indicati in motivazione; dichiara inammissibile il secondo mezzo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso principale dell’INPS; cassa la s