CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 32423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e del Difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 8/2/2023, il GIP di Catanzaro applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, dell'odier- no ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ritenendo quest'ultimo gravemente indiziato del delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 1) dell'editto accusatorio, nonché dei delitti di detenzione di stupefa- centi ai fini di spaccio di cui ai capi 30), 138), 139), 140), 141), 143), 145), 146), 148), 149). Il procedimento riguarda una indagine nella quale sono confluite numero- se fonti di prova, specificamente rappresentate da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, da operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, da sequestri e attività di OCP approntate dagli investigatori. Da tali elementi, il giudice della cautela ha tratto la sussistenza di un quadro gravemente indiziante l'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016 che ha come base logi- stica l'abitazione della famiglia Galiano (luogo deputato allo stoccaggio e confe- zionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli ac- quirenti o spacciatori) e che può contare su stabili e continuative fonti di approv- vigionamento sia in [OSCURATO:PERSONA] che fuori dal territorio lametino, segnata- mente sfruttando il legame di parentela acquisita con i Lupparelli di Roma, anch'essi ritenuti fornitori di droga, avente come programma quello della com- mercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijua- na, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della citata famiglia GALIANO, ovvero destinata a gruppi organizzati a loro volta dediti a tale illecito traffico. 2. Avverso tale provvedimento, il Bevilacqua interponeva istanza di rie- same chiedendo la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza genetica per l'esauri- mento dei termini massimi di custodia cautelare di fase, stante l'operatività del meccanismo della retrodatazione dei termini di cui all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. In particolare, la Difesa rilevava che nei confronti del ricorrente era già stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ad alcuni episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente commessi in [OSCURATO:PERSONA] tra il 2018 ed il 2019, in relazione al procedimento penale n. 2278/2018 R.GN.R. [OSCURATO:PERSONA] (cd. operazione «Scacco alla regina») ed evidenziava come il materiale investigativo posto a fondamento del presente titolo cautelare fosse il medesimo utilizzato nell'ambito del procedimento appena citato.Nello specifico rilevava, dunque, la sussistenza della connessione con il reato associativo nonché la desumibilità dagli atti posti a fondamento della prima ordinanza dei fatti oggetto del presente procedimento. Il Tribunale di Catanzaro, tuttavia, con ordinanza del 14/3/2023, confer- mava il provvedimento impugnato. 3. Ricorre contro tale ultimo provvedimento [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi, di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza e/o erronea ap- plicazione dell'art. 297 co. 3 cod. proc. pen nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Per il la Difesa del Bevilacqua il provvedimento de libertate impugnato merita censura per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 297 co. 3 cod. proc. pen., in relazione alla asserita mancanza dei presupposti per l'applicazione della retrodatazione della misura cautelare. Viene ancora una volta ricordato che l'odierno ricorrente era stato in data 13/11/2019 colpito da altra ordinanza di custodia cautelare in relazione al proc. 2278/18 RGNR, oggettivamente e soggettivamente connesso a questo che ci oc- cupa, tanto che gli atti di tale procedimento sono confluiti in questo. Si tratta di una serie di episodi di detenzione e cessione di cocaina ed eroina nel quartiere «Ciampa di cavallo» di [OSCURATO:PERSONA], nell'arco temporale tra il mese di agosto del 2018 e il 3 luglio 2019. Sarebbe per il ricorrente di tutta evidenza che nel procedimento successi- vo 5474/18 è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare per fatti della stessa specie e natura di quelli già contestati, non importa se diversamente cir- costanziati o qualificati, poiché i termini della custodia cautelare decorrerebbero ai sensi dell'articolo 297 cod. proc. pen dalla prima ordinanza. Si contesta la motivazione di pagg. 2-3 del provvedimento impugnato ri- tenendo che la stessa sarebbe errata in quanto il tribunale del riesame, se aves- se esaminato con attenzione gli atti, avrebbe appurato che gli episodi di spaccio contestati nel procedimento denominato «Scacco alla regina» sono della stessa natura e specie, nonché oggettivamente connessi a quelli contestati nel presente procedimento. Ed invero, si sostiene in ricorso che anche a voler contestare, in teoria, la diversità degli episodi di spaccio, emergerebbe chiaramente la connessione og- gettiva e soggettiva, oltre che spazio temporale. E anche in riferimento al fatto che si tratti di uffici di procura diversi non corrisponderebbe al vero in quanto è lo stesso ufficio di procura che ha trasfuso gli atti del procedimento «Scacco alla regina» in quello odierno, riportandosi agli stessi per valorizzare la sussistenza delle condotte contestate nonché la sussistenza delle esigenze cautelari. A ben vedere il desunto difetto di coordinamento degli uffici di procura sa- rebbe motivazione non idonea a superare i precetti dell'articolo 297 cod. proc. pen.. Si richiama il dictum di Sezioni U. n. 14535/2006 che hanno chiarito che il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva rispetto all'emissione della prima non ricorre allorché il provvedimento successi- vo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima condanna. La tesi proposta che i termini di durata della custodia cautelare vadano fatti retrodatare perciò alla data di esecuzione della prima ordinanza, ovvero al 13 novembre 2019. Si tratterebbe, infatti, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, e in particolare della sentenza Rahulia, di un caso di retrodatazione automatica. Pertanto, sarebbero decorsi i termini massimi di custodia cautelare di fase con conseguente sopravvenuta inefficacia della misura applicata Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Le parti hanno concluso all'udienza camerale partecipata come riporta- to in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricor- so va rigettato. 2. Come ricorda il tribunale calabrese a pag. 6 del provvedimento impu- gnato, in relazione all'odierno ricorrente è stato ritenuto sussistente un grave quadro indiziario in relazione a tutti i reati fine contestatigli (capi 30), 138), 139), 140), 141); 143), 145), 146), 148), 149), su cui nulla ha osservato la Difesa. Dall'attività investigativa espletata -come si legge nel provvedimento im- pugnato- emerge in maniera cristallina come il Bevilacqua abbia rappresentato un esponente apicale del sodalizio "satellite" di cui all'art. 134) dell'editto accusato- rio, dirigendo in prima persona l'attività di spaccio, all'uopo approvando anche la qualità della sostanza che avrebbe dovuto essere immessa sul mercato (capo 141), ovvero mandando propri emissari per l'acquisto di quantitativi consistenti del narcotico offerto da [OSCURATO:PERSONA] (ad esempio, 140-143), ciò mentre il ri- corrente si trovava ristretto agli arresti domiciliari. La serie di elementi appena citata è stata ritenuta prodromica alla valuta- zione in ordine al capo associativo, rispetto al quale il tribunale del riesame ha dato atto di condividere le argomentazioni dipanate nell'ordinanza genetica, che vede il ricorrente come un compartecipe al sodalizio operativo nel quartiere "Ciampa di cavallo", consustanziale a quello promosso ed organizzato dalla fami- glia Galiano. 3. Il ricorrente, come analizzato in premessa, ripropone in questa sede la questione della retrodatazione degli effetti della subita custodia cautelare e della conseguente perdita di efficacia della misura in atto per l'intervenuta scadenza dei termini di fase. Il motivo, tuttavia, è infondato. Va ricordato che con l'art. 297 cod. proc. pen. il legislatore del 1989 ha in- teso codificare la regula iuris, frutto dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi sotto il previgente codice di rito, della "contestazione a catena", con la quale si era stabilita una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di du- rata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare. Il fine, evidente, è quello di evitare il fenomeno della "diluizione" nel tem- po della "carcerazione provvisoria", attuata mediante l'emissione, in momenti di- versi, nei confronti del medesimo soggetto, di una pluralità di provvedimenti coercitivi riguardanti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero concernenti fatti di reato diversi ma connessi tra loro. Nel suo testo originario l'art. 297 cod. proc. pen., al terzo comma (che ri- prendeva la disposizione da ultimo appositamente introdotta nel codice abrogato dalla legge n. 398 del 1984) prevedeva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare applicata con un'ordinanza si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell'esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto, ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delicti o di aberratio ictus plurioffensiva. Sull'impianto originario della norma il legislatore è, tuttavia intervenuto già nel 1995, da un lato restringendone l'ambito applicativo, con la previsione dell'o- peratività del meccanismo di retrodatazione esclusivamente con riferimento ai ca- si di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (conti- nuazione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati commessi per eseguire gli altri (connessione teleologia); dall'altro, introducendo una regola generale di retrodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'impu- tazione più grave"). Si è premurato, tuttavia, di specificare che tale ultimo auto- matismo non sarebbe stato applicabile, laddove la seconda ordinanza cautelare fosse stata emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinan- za ("la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non de- sumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sus- siste connessione ai sensi del presente comma"). L'ambito di operatività della disposizione in esame veniva, però, ampliato per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costitu- zionale ebbe a dichiarare l'illegittimità dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, nel- la parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza"; ed ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, con la quale i giudici delle leggi, in dissonanza ri- spetto ad un contrario orientamento che emergeva dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, dichiarava la illegittimità dello stesso art. 297 nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevedeva che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applicasse anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato fosse stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'ado- zione della seconda misura. A chiarire ulteriormente la portata applicativa della norma sono poi inter- venute due pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 dep. il 2007, Librato, rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/3/2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, rv. 231057-8-9). 4. Applicando i principi espressi in tali pronunce, con riguardo alla conte- stazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile - in linea schematica - riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettan- te, distinte regole operative. Comune a tutti e tre i casi è la necessità, perché si possa parlare di "con- testazione a catena" e conseguentemente possa trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custo- dia cautelare, che i reati oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente po- steriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordi- nanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/4/2012, Canzonieri, Rv. 253237). 6 \14 La prima fattispecie è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concor- so formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione quali- ficata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In tal caso trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misu- re applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque - co- me affermano le Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla possibi- lità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'e- sistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indi- pendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure". Si ha, in altri termini, in tal caso un'automatica retrodatazione della decor- renza dei termini di custodia cautelare che risponde all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel cor- so delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535/2007 Librato, cit). La seconda fattispecie è molto simile alla prima, verificandosi comunque allorquando sia accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata di cui si è detto, ma presuppone l'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti posti alla base del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi si realizza, dunque, in casi in cui le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti penali e, secondo il dictum delle più volte richiamate Sezioni Unite, si palesa irrilevante che gli stessi derivino da un proce- dimento inizialmente unico, in virtù dell'avvenuta separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In tali casi si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, derivandone che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti og- getto della prima ordinanza. In tal senso anche le pronunce più recenti di questa Corte Suprema hanno ribadito che quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cau- telari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, ope- ra la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche ri- spetto ai fatti oggetto di un procedimento "diverso", se questi erano desumibili dagli atti anteriormente al rinvio a giudizio disposto per il fatto oggetto della pri- ma ordinanza (cfr. Sez. 1, n. 27658 del 12/4/2013, Pelle, Rv. 254005; conf. Sez. 6, n. 50128 del 21/11/2013; PM in proc. Pepa ed altri, Rv. 258500). La terza possibile situazione che può profilarsi è quella in cui tra i fatti og- getto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna ipotesi di connessione ov- vero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso te- leologico (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice). Tale fattispecie, che in passato si riteneva pacificamente non coperta dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, oggi rientra nel campo di applicazione di tale norma per effetto del dictum prima delle Sezioni Unite con la sentenza Rahu- lia (Sez. Un. n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231059) e poi della sentenza "manipolativa" della Consulta n. 408 del 2005, è dunque quella delle ordinanze cautelari emesse nello "stesso procedimento" per fatti non legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo se, al momento dell'emissione della prima ordinanza, esistevano elementi idonei a giustificare la misura adottata con la seconda ordinanza. La Corte, nella sentenza citata, ha osservato come sia comune alla secon- da ed alla terza delle ipotesi appena esaminate il carattere non automatico della retrodatazione e la necessità, per il giudice dinanzi al quale essa è invocata, di verificare la "desumibilità", dagli atti del procedimento precedente, dei fatti posti ad oggetto della ordinanza custodiale successiva. Pertanto, la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provve- dimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze". Il giudice in tal caso è dunque chiamato a verificare se al momento dell'e- missione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a di- sposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da inten- dersi - come precisato dalla Corte costituzionale - come "elementi idonei e suffi- cienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi ido- nei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099). Questa Corte di legittimità ha precisato che in tema di contestazioni a ca- tena, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nel caso di misure cautelari emesse per fatti diversi, in relazione ai quali esiste una connessione non qualificata e che siano oggetto di distinti procedimenti pendenti davanti ad autorità giudiziarie diverse per ragioni di competenza. (così Sez. 2, n. 51838 del 16.10.2013, Dimino, rv. 258104, ove in motivazione si è precisato che la diversità di competenza delle autorità giudiziarie fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza di provvedimenti cautelari non può essere frutto di una scelta del pubblico ministero per ritardare la decorrenza della seconda misura). 5. Le Sezioni Unite erano poi intervenute a precisare che, in tema di con- testazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di rie- same solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) che il termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) che dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva siano desumibili di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (così Sez. Un. n. 45246 del 19/7/2012, PM in proc. Polcino, Rv. 253549; conf. S.U. n. 45247/12, Asllani, non massinnata). La Corte costituzionale, tuttavia, è subito intervenuta a cassare questo se- condo presupposto, dichiarando l'illegittimità dell'art. 309 cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che la deducibilità della retrodatazione, nel proce- dimento di riesame, della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297, co. 3, cod. proc. pen., sia subordinata alla condi- zione che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare impugnata (così Corte cost., sent. 6 dicembre 2013, n. 293). Questa Corte Suprema ha poi precisato che è onere della parte che, nel procedimento di riesame, invoca l'applicazione della retrodatazione della decor- renza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell'esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazio- ne riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimen- to cautelare e alla desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (così sez. 5, n. 49793 del 5.6.2013, Spagnolo, rv. 257827). 6. Sulla scorta di tali principi, la decisione assunta dal tribunale calabrese, che ha escluso l'operatività dell'art. 297 cod. proc. pen., appare immune dai de- nunciati vizi di legittimità. Nella logica motivazione del provvedimento impugnato si dà innanzi tutto atto che l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa nei con- fronti del Bevilacqua nell'ambito del predetto procedimento n.2278/2018 riguar- dava esclusivamente alcuni episodi di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 commessi in Lamezia; essi, dunque, radicavano la competenza territoriale della Procura e del Tribunale lametino e non sono sovrapponibili al reato associativo per cui è stata emessa l'odierna ordinanza impugnata. Per il giudice del gravame cautelare appare, dunque, evidente che si tratta di fatti diversi, oggetto di indagine da parte di due distinti uffici di Procura. Ricordata la giurisprudenza di questa Corte circa il meccanismo della re- trodatazione il tribunale calabrese rileva che si tratta di ordinanze cautelari emes- se nell'ambito di procedimenti distinti ed aventi ad oggetto fatti diversi, in ordine ai quali la retrodatazione può operare unicamente se al momento dell'emissione della prima ordinanza sussistevano elementi idonei a giustificare la misura adot- tata con la seconda ordinanza. Corretto appare il rilievo che, pur potendosi ritenere configurabile il requi- sito della connessione tra i fatti in esame, l'applicazione dell'istituto richiamato non appare plausibile dal momento che la disposizione non impone al Pubblico Ministero di modulare l'annotazione di cui al 335 cod. proc. pen. in rapporto agli atti di un altro Ufficio, rispetto ai quali può, al più, astrattamente sussistere un problema di competenza territoriale o funzionale. Inoltre, l'iscrizione va modulata all'interno di un medesimo procedimento, non in rapporto ad altri procedimenti pendenti rispetto ai quali eventuali convergenze vanno regolate ai sensi degli artt. 17 e succ. e 371 cod. proc. pen., sicché risulta altresì mancante il requisito della desumibilità dagli atti del procedimento relativo alla prima ordinanza dei fatti og- getto della seconda. La competenza in relazione a quest'ultimi — ricorda corret- tamente il provvedimento impugnato— è, infatti, distrettuale ed essi sono fondati su di un vasto, complesso e variegato compendio indiziario/probatorio rappresen- tato da complesse e nutrite informative di PG, una cospicua mole di intercettazio- ni telefoniche ed ambientali nonché dichiarazioni di collaboratori di giustizia che hanno delineato il contesto associativo oggetto di indagine e all'interno del quale è emersa l'intraneità ad esso e la messa a disposizione del ricorrente.Conferente appare il richiamo al dictum di Sez. U. 14535/2007 Librato, ci- tato anche dal ricorrente, secondo cui quand'anche alcuni elementi indiziari risul- tino già in possesso degli organi deputati allo svolgimento delle indagini, non è dimostrato che detti organi ne abbiano individuato tutta la portata probatoria, ov- vero che siano già venuti a conoscenza delle notizie di reato per cui si è procedu- to successivamente ed in maniera separata. In buona sostanza, è necessario che l'intero quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provve- dimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fat- to-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presen- ti nella prima, potendo gli stessi non aver manifestato sin dall'inizio il loro signifi- cato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/1/2020, Rv. 279291). Ne consegue che nel caso di specie non soltanto la prima ordinanza veniva emanata per effetto dell'iscrizione della notizia di reato nel registro della Procura di [OSCURATO:PERSONA] (avente ad oggetto, per tutti, ipotesi dì cui all'art. 73 d.p.r. 309/90) non risultando attuabile un automatico coordinamento tra uffici. Ma so- prattutto è evidente come in quel o procedimento non sia stato addebitato il reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, oggetto della presente indagine, mai contestato prima e costituente autonomo tkolo custodiale che trascende i singoli reati scopo, potendosi peraltro ritenere che gli elementi acquisiti dalla Procura di- strettuale abbiano condotto in seguito quest'ultimo Ufficio all'autonoma ricostru- zione dello specifico contributo offerto al sodalizio da parte di [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, è pur vero che gli episodi di spaccio di cui al primo proce- dimento possono essere ricondotti all'attività dell'associazione, ma si è giunti ad un arricchimento indiziario che ha poi portato al disvelamento dei caratteri dell'associazione poi contestata, solo in un momento successivo, grazie soprattut- to alle rivelazioni dei collaboratori di giustizia. E le istanze difensive, con le quali si è reiterato il tema della desumibilità dagli atti degli elementi posti a fondamento del secondo titolo, già al momento dell'emissione del primo, non si confrontano con quanto affermato dal Tribunale in ordine alle successive acquisizioni probatorie che aveva consentito di delineare l'attuale quadro indiziario con riferimento al fenomeno associativo descritto al capo 1), rispetto al quale le condotte sono state inquadrate in quello specifico contesto criminoso. 7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del parte ricorren- te al pagamento delle spese processuali. Vanno dati gli avv