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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 30909/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27147/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Toscana, sede di FIRENZE n.671/2022 depositata i l 16/05/2022 .

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato l’avviso di liquidazione 2018/3T/000144/000/001/006 (anno di registrazione 2018) ai locatori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché alla società conduttrice [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], poiché nel contratto di locazione -registrato all’UT di Empoli al n. 144/2018 -i locatori avevano optato per la cedolare secca, con esenzione da imposta di registro e di bollo.

2. I contribuenti hanno proposto istanza di mediazione con funzione di ricorso eccependo l’illegittimità degli avvisi, per presunta violazione dell’art. 3, comma 6, D. Lgs. 23/2011 e, a seguito di diniego, la [OSCURATO:PERSONA] di Firenze con la sentenza n. 432/2019 depositata il 7 giugno 2019 ha accolto il ricorso.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia ha proposto appello contestando la decisione impugnata per violazione dell’art. 3, comma 6, D.Lgs. 23/2011.

3. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, sez. 6, con la citata sentenza n. 671/2022, ha respinto l'appello.

4. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui hanno resistito con controricorso i contribuenti.

5. La Procura Generale ha concluso per la reiezione del ricorso. 6.Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativaex art. 378 c.p.c. e la difesa erariale ha depositato anche documenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 D.Lgs.n. 23/2011 ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

Alla fattispecie non avrebbe dovuto essere applicato il regime di c.d. cedolare secca.

2. La corte ritiene di dover rinviare la causa a nuovo ruolo, in considerazione dell’ordinanza di rimessione alle S ezioni U nite intervenuta in data odierna sullo specifico tema della applicabilità della cedolare secca ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 23/2011 in materia di contratto di foresteria.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27147/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Toscana, sede di FIRENZE n.671/2022 depositata i l 16/05/2022 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato l’avviso di liquidazione 2018/3T/000144/000/001/006 (anno di registrazione 2018) ai locatori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché alla società conduttrice [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], poiché nel contratto di locazione -registrato all’UT di Empoli al n. 144/2018 -i locatori avevano optato per la cedolare secca, con esenzione da imposta di registro e di bollo. 2. I contribuenti hanno proposto istanza di mediazione con funzione di ricorso eccependo l’illegittimità degli avvisi, per presunta violazione dell’art. 3, comma 6, D. Lgs. 23/2011 e, a seguito di diniego, la [OSCURATO:PERSONA] di Firenze con la sentenza n. 432/2019 depositata il 7 giugno 2019 ha accolto il ricorso. Avverso tale sentenza, l’Agenzia ha proposto appello contestando la decisione impugnata per violazione dell’art. 3, comma 6, D.Lgs. 23/2011. 3. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, sez. 6, con la citata sentenza n. 671/2022, ha respinto l'appello. 4. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui hanno resistito con controricorso i contribuenti. 5. La Procura Generale ha concluso per la reiezione del ricorso. 6.Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativaex art. 378 c.p.c. e la difesa erariale ha depositato anche documenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 D.Lgs.n. 23/2011 ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. Alla fattispecie non avrebbe dovuto essere applicato il regime di c.d. cedolare secca. 2. La corte ritiene di dover rinviare la causa a nuovo ruolo, in considerazione dell’ordinanza di rimessione alle S ezioni U nite intervenuta in data odierna sullo specifico tema della applicabilità della cedolare secca ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 23/2011 in materia di contratto di foresteria. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30909/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris