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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 18870/2026

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dal Giudice per l'udienzapreliminare del Tribunale di Nolavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 22/01/2026, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nola, su richiesta delleparti, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 629,comma 2, cod. pen. la pena concordata di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro1.000 di multa, sostituita con la pena sostitutiva di giorni 790 (pari a 1.580 ore)di lavoro di pubblica utilità.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge per mancataapplicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

A detta del difensore, il Giudice avrebbeomesso di motivare in ordine alla insussistenza di eventuali cause diproscioglimento e/o di non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge per difetto dicorrelazione tra il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti e la sentenza.

Ildifensore rileva che il Giudice ha omesso di indicare in sentenza le ore di lavorodi pubblica giornaliere e settimanali che l'imputato dovrebbe svolgere.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è inammissibile in quanto non rientra tra quelli per i qualiil ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è consentito.

Edinfatti, l'art. 444, comma 2bis cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato puòproporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo permotivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazionetra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché perapplicazione di pena o misura di sicurezza illegale.

La contestazione dellapronuncia per difetto di motivazione in ordine alla questione indicata dalricorrente esula dunque dalle ipotesi tassativamente indicate per le qualil'impugnazione è consentita e ammissibile (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.2020, Rv. 278337–01, secondo la quale in tema di patteggiamento èinammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della penacon cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verificadell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen.).2.

Il secondo motivo, con cui si denuncia il difetto di corrispondenza tra ilcontenuto dell'accordo raggiunto dalle parti e la sentenza, pur astrattamenteconsentito è inammissibile per manifesta infondatezza.

Ed invero l'omessaindicazione in sentenza delle ore giornaliere e settimanali di lavoro di pubblicautilità che l'imputato deve svolgere non viola l'accordo raggiunto dalle parti,ricorrente – che le parti avessero inserito nella richiesta di patteggiamentosottoposta al Giudice la determinazione dell'orario di lavoro.

E' poi appena il casodi evidenziare che secondo l'art. 61 della legge 689/1981 il giudice deveunicamente indicare in sentenza la specie e la durata della pena sostitutiva e nonanche, in caso di lavoro di pubblica utilità, l'orario giornaliero o settimanale dellaprestazione lavorativa imposta.

La determinazione dell'orario di lavorogiornaliero o settimanale è infatti rimessa alla successiva fase della esecuzionedella pena ex art. 63 della medesima legge, ed è modificabile dal giudice suistanza dell'interessato ex art. 64.

Peraltro, questa Corte, seppur in fattispeciediversa ma analoga a quella in esame (vale a dire in tema di lavoro di pubblicautilità applicato, ex art. 186 D. Lgs 285/1992, come sanzione sostitutiva per ilreato di guida in stato di ebbrezza), ha avuto modo di chiarire che il consensodell'imputato necessario per l'applicazione della pena sostitutiva de qua nonriguarda anche la determinazione dell'orario di lavoro giornaliero, che è rimessaal giudice fermi i limiti inderogabili di otto ore "pro die" e quindici settimanaliimposti dall'art. 56bis della legge 689/1981 (cfr Sez. 4, n. 33700 del25/09/2025, Armanetti, Rv. 288702 - 01).3.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Giudice per l'udienzapreliminare del Tribunale di Nolavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22/01/2026, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nola, su richiesta delleparti, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 629,comma 2, cod. pen. la pena concordata di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro1.000 di multa, sostituita con la pena sostitutiva di giorni 790 (pari a 1.580 ore)di lavoro di pubblica utilità.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per mancataapplicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. A detta del difensore, il Giudice avrebbeomesso di motivare in ordine alla insussistenza di eventuali cause diproscioglimento e/o di non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge per difetto dicorrelazione tra il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti e la sentenza. Ildifensore rileva che il Giudice ha omesso di indicare in sentenza le ore di lavorodi pubblica giornaliere e settimanali che l'imputato dovrebbe svolgere.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è inammissibile in quanto non rientra tra quelli per i qualiil ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è consentito. Edinfatti, l'art. 444, comma 2bis cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato puòproporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo permotivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazionetra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché perapplicazione di pena o misura di sicurezza illegale. La contestazione dellapronuncia per difetto di motivazione in ordine alla questione indicata dalricorrente esula dunque dalle ipotesi tassativamente indicate per le qualil'impugnazione è consentita e ammissibile (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.2020, Rv. 278337–01, secondo la quale in tema di patteggiamento èinammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della penacon cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verificadell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen.).2. Il secondo motivo, con cui si denuncia il difetto di corrispondenza tra ilcontenuto dell'accordo raggiunto dalle parti e la sentenza, pur astrattamenteconsentito è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero l'omessaindicazione in sentenza delle ore giornaliere e settimanali di lavoro di pubblicautilità che l'imputato deve svolgere non viola l'accordo raggiunto dalle parti,ricorrente – che le parti avessero inserito nella richiesta di patteggiamentosottoposta al Giudice la determinazione dell'orario di lavoro. E' poi appena il casodi evidenziare che secondo l'art. 61 della legge 689/1981 il giudice deveunicamente indicare in sentenza la specie e la durata della pena sostitutiva e nonanche, in caso di lavoro di pubblica utilità, l'orario giornaliero o settimanale dellaprestazione lavorativa imposta. La determinazione dell'orario di lavorogiornaliero o settimanale è infatti rimessa alla successiva fase della esecuzionedella pena ex art. 63 della medesima legge, ed è modificabile dal giudice suistanza dell'interessato ex art. 64. Peraltro, questa Corte, seppur in fattispeciediversa ma analoga a quella in esame (vale a dire in tema di lavoro di pubblicautilità applicato, ex art. 186 D. Lgs 285/1992, come sanzione sostitutiva per ilreato di guida in stato di ebbrezza), ha avuto modo di chiarire che il consensodell'imputato necessario per l'applicazione della pena sostitutiva de qua nonriguarda anche la determinazione dell'orario di lavoro giornaliero, che è rimessaal giudice fermi i limiti inderogabili di otto ore "pro die" e quindici settimanaliimposti dall'art. 56bis della legge 689/1981 (cfr Sez. 4, n. 33700 del25/09/2025, Armanetti, Rv. 288702 - 01).3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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