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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05048/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio soc:iale, che era stata formulata da [OSCURATO:PERSONA], in atto detenuta (con fine pena fissato al 07/06/2026) presso la Casa circondariale di Trani, in espiazione della pena di anni nove di reclusione, inflittale con sentenza della Corte di appello di Bari del 17/10/2018, per esser stata ritenuta colpevole del delitto di tentato omicidio, aggravato da motivi abietti o futili e dalla premeditazione, commesso tra gennaio e maggio 2005 - in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché con l'ex amante [OSCURATO:PERSONA] - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a Rapillo, moglie di quest'ultimo.

1.1. Il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento reiettivo dell'istanza di concessione della misura alternativa, ha valorizzato l'assenza - in capo alla detenuta - di una effettiva e compiuta rivisitazione critica, rispetto a quanto commesso, come desumibile dall'atteggiamento di negazione del ruolo di primo piano dalla stessa rivestito, in sede di pianificazione e realizzazione del delitto, nonché dall'evidente tendenza al vittimismo, posto che la stessa continua a ricondurre il proprio coinvolgimento nel suddetto reato ad una condizione di sudditanza, rispetto all'ex partner.

Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha evidenziato, altresì, come l'avvio del percorso di revisione critica, certificato dall'Equipe di osservazione intramuraria, si fondi esclusivamente sulla versione resa dalla condannata; risulta carente, però, una concreta e approfondita analisi dei fatti accertati nella sentenza di condanna e, inoltre, tale atteggiamento si rivela senza dubbio strumentale, rispetto al conseguimento del beneficio invocato.

1.2. Tali considerazioni, saldandosi con l'ulteriore dato negativo, rappresentato dal difetto di qualsivoglia intento risarcitorio - o richiesta di perdono - in favore della vittima, hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a ritenere impossibile la formulazione di una prognosi favorevole, in ordine all'idoneità della misura alla realizzazione delle prospettive riscicializzanti cui è finalizzato l'istituto.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico - sebbene articolato in una duplicità di doglianze - mediante il quale vengono denunciate la erronea applicazione della legge penale e la manifesta mancanza e illogicità della motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza fondato il proprio convincimento, in via esclusiva, sul dato della gravità dei fatti contestati, disattendendo le valutazioni effettuate dagli operatori dell'Equipe scientifica.

Il vizio motivazionale, inoltre, si annida nella carenza di considerazione, in ordine agli elementi di segno favorevole alla condannata, che erano stati ampiamente valorizzati dalla difesa.

In particolare, non sono state adeguatamente considerate l'assenza di ulteriori precedenti penali e la risalente collocazione temporale degli addebiti; nemmeno è stata valutata, in modo consono, l'assenza di pericolosità sociale, inequivocabilmente evincibile sia dal tenore della relazione redatta dalla polizia giudiziaria, sia dalla mancata sottoposizione della ricorrente a misura cautelare.

Omesso risulta, infine, il confronto con un ulteriore dato desumibile dagli atti, costituito dal positivo contegno serbato dalla condannata, entro un arco temporale estremamente esteso, che va dal tempo della formulazione dell'imputazione, risalente al 2005, fino alla data di emissione dell'ordine di carcerazione nell'anno 2021 (trattasi, dunque, di un periodo che abbraccia ben sedici anni).

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza si sottrae alle censure mosse con il ricorso.

Nel provvedimento impugnato si stigmatizza il mancato inizio ,di un reale percorso di rivisitazione, in ordine alla pregressa grave condotta deviante, elemento che si pone quale ostacolo rispetto alla formulazione di una prognosi di vita di carattere positivo.

Tale giudizio si fonda sia sulla dinamica dei fatti per i quali è intervenuta la condanna in espiazione, sia sulle indicazioni fornite dall'equipe della Casa di reclusione di Trani.

Le argomentazioni adoperate dal Tribunale di sorveglianza, per disattendere il giudizio di meritevolezza formulato dall'equipe di osservazione e trattamento, appaiono infine congrue e prive di illogicità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va ricordato come l'affidamento in prova al servizio sociale postuli che, attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, la concessione della misura richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della stessa al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento.

Rientra nella discrezionalità del giudice di merito - e non è censurabile in sede di legittimità, laddove risulti sorretto da motivazione adeguata, nonché rispondente ai canoni della logica - il giudizio circa l'idoneità, rispetto al raggiungimento di tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caruso, Rv. 189375).

Le fonti di valutazione e conoscenza, che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare in tale percorso, sono sia il reato commesso, sia i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, nonché la condotta tenuta in ambiente carcerario e i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione.

Ulteriori elementi di valenza favorevole, che sono da parimenti da prendere in considerazione, sono l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante.

La complessiva valutazione deve tendere a verificare la sussistenza di elementi di positiva valenza, che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924).

Nell'ambito di tale giudizio, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità, successivamente al fatto, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993).

Ne consegue che il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale è da ritenere adeguatamente motivato anche quando, nell'ambito di un giudizio prognostico che - per sua stessa natura - non può che essere largamente discrezionale, venga indicata una sola ragione, purché plausibile, atta a far propendere per la scarsa probabilità di successo dell'esperimento, in relazione alle specifiche finalità dell'istituto, che sono rappresentate dalla rieducazione del reo e dalla prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati (in tal senso, si veda Sez. 1, n. 19637 del 10/01/2017, Cocomazzi, n.m.).

3. Nella concreta fattispecie, il giudice a quo ha ritenuto - basandosi sulla ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza , nonché tenendo conto del ruolo preminente assunto dalla Reibaldi nell'iter criminis per il quale è intervenuta la condanna in espiazione, oltre che valutando le indicazioni contenute nella relazione di osservazione, ad opera dell'Equipe della Casa di reclusione di Trani - che l'istante non abbia intrapreso un effettivo percorso di rivisitazione critica, in ordine alla grave condotta deviante per la quale ha riportato la condanna in esecuzione.

Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, ha ritenuto impossibile giungere alla formulazione dell'invocato giudizio prognostico positivo, circa il buon esito dell'affidamento in prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

3.1. Contrariamente all'assunto difensivo, il Tribunale di sorveglianza ha anche preso atto delle conclusioni formulate dall'Equipe di osservazione e trattamento, che aveva espresso parere positivo quanto alla meritevolezza del beneficio; ha però ritenuto di disattenderle, sulla base di argomentazioni congrue e prive del pur minimo spunto di illogicità.

Sul punto, si richiama il principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari.» (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01).

3.2. L'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata, in conclusione, risulta coerente, esaustivo e conforme ai principi di diritto ripetutamente enunciati da questa Corte; tale motivazione, pertanto, merita di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, non apparendo pleonastico, infine, rammentare come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione, rispetto a quella sussunta nel provvedimento impugnato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.IM.

Rigetta il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio soc:iale, che era stata formulata da [OSCURATO:PERSONA], in atto detenuta (con fine pena fissato al 07/06/2026) presso la Casa circondariale di Trani, in espiazione della pena di anni nove di reclusione, inflittale con sentenza della Corte di appello di Bari del 17/10/2018, per esser stata ritenuta colpevole del delitto di tentato omicidio, aggravato da motivi abietti o futili e dalla premeditazione, commesso tra gennaio e maggio 2005 - in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché con l'ex amante [OSCURATO:PERSONA] - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a Rapillo, moglie di quest'ultimo. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento reiettivo dell'istanza di concessione della misura alternativa, ha valorizzato l'assenza - in capo alla detenuta - di una effettiva e compiuta rivisitazione critica, rispetto a quanto commesso, come desumibile dall'atteggiamento di negazione del ruolo di primo piano dalla stessa rivestito, in sede di pianificazione e realizzazione del delitto, nonché dall'evidente tendenza al vittimismo, posto che la stessa continua a ricondurre il proprio coinvolgimento nel suddetto reato ad una condizione di sudditanza, rispetto all'ex partner. Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha evidenziato, altresì, come l'avvio del percorso di revisione critica, certificato dall'Equipe di osservazione intramuraria, si fondi esclusivamente sulla versione resa dalla condannata; risulta carente, però, una concreta e approfondita analisi dei fatti accertati nella sentenza di condanna e, inoltre, tale atteggiamento si rivela senza dubbio strumentale, rispetto al conseguimento del beneficio invocato. 1.2. Tali considerazioni, saldandosi con l'ulteriore dato negativo, rappresentato dal difetto di qualsivoglia intento risarcitorio - o richiesta di perdono - in favore della vittima, hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a ritenere impossibile la formulazione di una prognosi favorevole, in ordine all'idoneità della misura alla realizzazione delle prospettive riscicializzanti cui è finalizzato l'istituto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico - sebbene articolato in una duplicità di doglianze - mediante il quale vengono denunciate la erronea applicazione della legge penale e la manifesta mancanza e illogicità della motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza fondato il proprio convincimento, in via esclusiva, sul dato della gravità dei fatti contestati, disattendendo le valutazioni effettuate dagli operatori dell'Equipe scientifica. Il vizio motivazionale, inoltre, si annida nella carenza di considerazione, in ordine agli elementi di segno favorevole alla condannata, che erano stati ampiamente valorizzati dalla difesa. In particolare, non sono state adeguatamente considerate l'assenza di ulteriori precedenti penali e la risalente collocazione temporale degli addebiti; nemmeno è stata valutata, in modo consono, l'assenza di pericolosità sociale, inequivocabilmente evincibile sia dal tenore della relazione redatta dalla polizia giudiziaria, sia dalla mancata sottoposizione della ricorrente a misura cautelare. Omesso risulta, infine, il confronto con un ulteriore dato desumibile dagli atti, costituito dal positivo contegno serbato dalla condannata, entro un arco temporale estremamente esteso, che va dal tempo della formulazione dell'imputazione, risalente al 2005, fino alla data di emissione dell'ordine di carcerazione nell'anno 2021 (trattasi, dunque, di un periodo che abbraccia ben sedici anni). 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza si sottrae alle censure mosse con il ricorso. Nel provvedimento impugnato si stigmatizza il mancato inizio ,di un reale percorso di rivisitazione, in ordine alla pregressa grave condotta deviante, elemento che si pone quale ostacolo rispetto alla formulazione di una prognosi di vita di carattere positivo. Tale giudizio si fonda sia sulla dinamica dei fatti per i quali è intervenuta la condanna in espiazione, sia sulle indicazioni fornite dall'equipe della Casa di reclusione di Trani. Le argomentazioni adoperate dal Tribunale di sorveglianza, per disattendere il giudizio di meritevolezza formulato dall'equipe di osservazione e trattamento, appaiono infine congrue e prive di illogicità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va ricordato come l'affidamento in prova al servizio sociale postuli che, attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, la concessione della misura richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della stessa al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito - e non è censurabile in sede di legittimità, laddove risulti sorretto da motivazione adeguata, nonché rispondente ai canoni della logica - il giudizio circa l'idoneità, rispetto al raggiungimento di tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caruso, Rv. 189375). Le fonti di valutazione e conoscenza, che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare in tale percorso, sono sia il reato commesso, sia i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, nonché la condotta tenuta in ambiente carcerario e i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione. Ulteriori elementi di valenza favorevole, che sono da parimenti da prendere in considerazione, sono l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. La complessiva valutazione deve tendere a verificare la sussistenza di elementi di positiva valenza, che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924). Nell'ambito di tale giudizio, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità, successivamente al fatto, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993). Ne consegue che il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale è da ritenere adeguatamente motivato anche quando, nell'ambito di un giudizio prognostico che - per sua stessa natura - non può che essere largamente discrezionale, venga indicata una sola ragione, purché plausibile, atta a far propendere per la scarsa probabilità di successo dell'esperimento, in relazione alle specifiche finalità dell'istituto, che sono rappresentate dalla rieducazione del reo e dalla prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati (in tal senso, si veda Sez. 1, n. 19637 del 10/01/2017, Cocomazzi, n.m.). 3. Nella concreta fattispecie, il giudice a quo ha ritenuto - basandosi sulla ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza , nonché tenendo conto del ruolo preminente assunto dalla Reibaldi nell'iter criminis per il quale è intervenuta la condanna in espiazione, oltre che valutando le indicazioni contenute nella relazione di osservazione, ad opera dell'Equipe della Casa di reclusione di Trani - che l'istante non abbia intrapreso un effettivo percorso di rivisitazione critica, in ordine alla grave condotta deviante per la quale ha riportato la condanna in esecuzione. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, ha ritenuto impossibile giungere alla formulazione dell'invocato giudizio prognostico positivo, circa il buon esito dell'affidamento in prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. 3.1. Contrariamente all'assunto difensivo, il Tribunale di sorveglianza ha anche preso atto delle conclusioni formulate dall'Equipe di osservazione e trattamento, che aveva espresso parere positivo quanto alla meritevolezza del beneficio; ha però ritenuto di disattenderle, sulla base di argomentazioni congrue e prive del pur minimo spunto di illogicità. Sul punto, si richiama il principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari.» (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01). 3.2. L'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata, in conclusione, risulta coerente, esaustivo e conforme ai principi di diritto ripetutamente enunciati da questa Corte; tale motivazione, pertanto, merita di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, non apparendo pleonastico, infine, rammentare come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione, rispetto a quella sussunta nel provvedimento impugnato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.IM. Rigetta il ricorso e condan
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