CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 21042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 12/4/2021, quale giudice cui gli atti sono stati trasmessi a seguito dell'annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione Sezione Sesta Penale con sentenza del 25/9/2020, ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi nove di reclusione e ha applicato la pena accessoria di cui all'art. 317 bis cod. pen. per la durata di anni cinque. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena.1.2. Vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 317 bis cod. pen. 2. In data 9 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio limitatamente al primo motivo e che il ricorso sia rigettato nel resto. 3. In data 10 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA]/insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena rilevando che la Corte territoriale, pure a fonte dell'espressa richiesta contenuta nell'atto di appello e ribadita nelle conclusioni scritte presentate, determinata la pena in misura inferiore ai due anni, ha del tutto omesso di motivare in ordine alla possibilità di concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena. La doglianza è fondata. La difesa, infatti, sia nell'atto di appello (nel quale si chiedevano la riduzione della pena e i "benefici ove concedibili") che nelle conclusioni scritte presentate )1113 il 6/4/2021 (nelle quali era ribadita la domanda di concedere la "sospensione condizionale della pena ove concedibile") ha avanzato una espressa richiesta in merito alla quale la Corte territoriale, che pure ha rideterminato la pena i anni uno e mesi nove di reclusione, ha omesso di pronunciarsi. La mancata decisione e la conseguente carenza di motivazione impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto (cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376; da ultimo Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 317 bis cod. pen. evidenziando che la Corte territoriale, dando solo atto della possibilità di applicare la pena accessoria anche in assenza di una precedente pronuncia sul punto, circostanza peraltro errata, avrebbe del tutto omesso di motivare circa la quantificazione della pena accessoria da applicare, ciò soprattutto in considerazione della successione delle leggi penali nel tempo. La doglianza è fondata. 2.1. Il Tribunale aveva determinato la pena nei confronti del ricorrente in anni tre e mesi otto di reclusione e aveva applicato, ai sensi degli artt. 317 bis cod. pen. e 28 cod pen., la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due e mesi otto. La Corte d'appello, con la pronuncia poi annullata da questa Corte, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la sentenza pronunciata dal Tribunale. Ora, a seguito dell'annullamento con rinvio, la Corte territoriale, ritenuto che non fosse stata applicata in primo grado alcuna pena accessoria, ha applicato la pena accessoria di cui all'art. 317 bis cod. pen. per la durata di anni cinque. 2.2. La pronuncia in merito all'applicazione della pena accessoria, indicata nella sentenza impugnata in anni cinque, viola il principio di cui all'art. 597, comma 3 cod. proc. pen. La Corte territoriale, infatti, può disporre per la prima volta la pena accessoria solo qualora il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sul punto (Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, Santese, Rv. 269864), ovvero può applicarne una di durata maggiore solo in presenza di impugnazione da parte del pubblico ministero. Nel caso di specie, pertanto, nel quale diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata il Tribunale aveva applicato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni due e mesi otto e il pubblico ministero non aveva appellato la pronuncia sul punto, la Corte territoriale non aveva il potere di applicare la pena accessoria per una durata superiore a quella determinata dal giudice di primo grado. 2.3. La decisione sul punto, inoltre, risulta del tutto priva di qualsivoglia giustificazione (cfr. Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286: "la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen."). La Corte territoriale, infatti, non ha dato conto dei criteri utilizzati per determinare in concreto la durata della pena accessoria che, addirittura, sembra essere stata parametrata al limite minimo previsto dall'attuale formulazione dell'art. 317 bis cod. pen. Ai reati oggetto dell'attuale processo, commessi tra l'anno 2010 e l'anno 2015, invece, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., deve applicarsi quanto previsto dall'art. 317 bis cod. pen. così come vigente a seguito della modifica apportata dalla L. 190/2012 e fino all'entrata in vigore dell'attuale testo di cui alla L. 3/2019 (Sez. 6, n. 15825 del 17/1/2020, Cutrone, n.m.) che, in caso di condanna a una pena inferiore a tre anni, prevedeva l'applicazione temporanea dell'interdizione dai pubblici uffici per una durata, in virtù del rinvio all'art. 28 cod. pen., non inferiore ad anni uno e non superiore ad anni cinque. Ragioni queste che, in assenza di una specifica motivazione sul punto, impongono l'annullamento della sentenza impugnata affinché il giudice di merito, considerato che la dichiarazione di responsabilità è divenuta irrevocabile e del limite di cui al punto sub. 2.2., determini la durata della pena accessoria dando conto dei criteri utilizzati al fine di modularla in relazione al disvalore del fatto di reato e alla personalità del responsabile ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e alla durata della pena accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Così deciso in