CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26360/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la CORTE D'APPELLO DI ANCONAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePasquale Sansonetti, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente al punto inerente alla determinazione dellapena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 2 ottobre 2025, la Corte d’appello di Ancona, inparziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto(artt. 217, comma 2 e 224, comma 1, n. 1, legge fall.) e, revocata la sospensionecondizionale della pena disposta in primo grado, ha confermato la condanna allapena di sei mesi di reclusione, sostituendo la pena detentiva con la pena pecuniariasostitutiva di 18.000 euro.2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi dicensura.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 131-biscod. pen. e vizio di motivazione. La Corte avrebbe escluso la particolare tenuitàdel fatto senza considerare che in concreto non vi era stato alcun pregiudizio peri creditori sociali, nessuno dei quali si era insinuato al passivo del fallimento.Inoltre, non avrebbe concretamente valutato la sussistenza di un comportamentoabituale, limitandosi a fare un generico riferimento all’esistenza di plurimecondanne a carico del ricorrente, senza specificare se si trattasse di reati dellastessa indole.2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 56-quater e 58 della legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione. La sentenzaimpugnata avrebbe quantificato la pena pecuniaria sostitutiva sulla base di unavalutazione di mera congruità, senza tener conto, ai fini della determinazione deltasso di conversione della pena detentiva, dei criteri stabiliti dall’art. 56-quater.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al puntoinerente alla determinazione della pena pecuniaria sostitutiva della penadetentiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di censura.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, ai fini dellaconfigurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità delfatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede unavalutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta,che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalitàdella condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del dannoo del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 –01).Non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazioneprevisti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n.10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6, n. 55107 del08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01), sicché deve ritenersi adeguata lamotivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiestidall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01).2.2. La mancata applicazione della causa estintiva dell’art. 131-bis cod. pen.è stata giustificata dalla Corte territoriale non solo in ragione della non particolaretenuità del fatto, tenuto conto del lungo tempo durante il quale l’imputato avevaomesso la tenuta delle scritture contabili, e delle valutazioni espresse dal curatorefallimentare, ma altresì in considerazione delle plurime condanne riportate dalricorrente per reati commessi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.La commissione di più reati della stessa indole integra il comportamentoabituale che, ai sensi dell’art. 131-bis, comma 4, preclude il riconoscimento dellacausa estintiva.Come chiarito dalle Sezioni Unite, il tenore letterale della «locuzione "più reatidella stessa indole"» – quale presupposto ostativo all’applicazione della causa dinon punibilità (cfr. art. 131-bis, comma 1, cod. pen.) – «lascia intendere chel'abitualità si concretizz[i] in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole(dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si ponela questione dell'applicabilità”» dell’istituto; e che la pluralità dei reati puòconcretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cuigli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarnel'esistenza (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01).2.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha rinvenuto l’abitualità delcomportamento nella circostanza che l’imputato risultava gravato da plurimecondanne per reati della stessa indole, in quanto, proprio come quello oggetto digiudizio, risultavano commessi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.A fronte di tale motivazione, adeguata e conforme al dato normativo e aiprincipi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la censura risulta priva difondamento.3. Il secondo motivo è fondato.La Corte territoriale ha sostituito la pena detentiva inflitta all’imputato con lapena pecuniaria sostitutiva, quantificandola nella misura di 18.000 euro, ritenuta«congrua in relazione a tutte le circostanze del reato».In tal modo la sentenza impugnata ha del tutto disatteso la previsione dell’art.56-quater, l. n. 689 del 1981 (introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022), che disciplinale modalità della valutazione che il giudice è chiamato ad effettuare al fine dideterminare l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva. La richiamatadisposizione stabilisce che «il giudice individua il valore giornaliero al quale puòessere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Ilvalore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro ecorrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per ilpagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizionieconomiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare». Èaltresì previsto che la pena pecuniaria possa essere rateizzata ai sensi dell’art.133-ter cod. pen.La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’art. 56-quater della leggen. 689 del 1981, consentendo al giudice di determinare, in maniera personalizzata,il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, lo obbliga ad acquisired’ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, socialeed economica dell'imputato, in quanto l’omessa indicazione delle stesse da partedi quest’ultimo non comporta alcuna decadenza ai fini della conversione, nonessendo previsto, al riguardo, un onere di allegazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 9397del 01/02/2024, Ndiaye, Rv. 286130 - 01).Nel caso in esame, la Corte di appello non ha fatto buon governo di taliprincipi, trascurando di acquisire (eventualmente ai sensi dell’art. 545-bis, comma2, cod. proc. pen.) e valutare elementi concernenti le condizioni economiche,patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare, nonché omettendodi dare conto dei criteri seguiti e delle valutazioni effettuate ai fini dellaquantificazione della pena pecuniaria irrogata.4. La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio limitatamente al puntoinerente alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvioper nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto ilricorso.Così deciso il 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli