CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17110/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma via Cosseria n. 2 presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 2891/15 depositata il 30.12.2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento per l'anno 2007 nei confronti dell'imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di "lavori di meccanica generale per conto terzi" a a seguito del recupero della spesa di euro 35.000,00, oltre IVA. Impugnato dal contribuente, l'avviso veniva annullato dalla CTP di Bari con sentenza n. 1874/2014. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, che la CTR Puglia, con la sentenza sopra indicata, ha accolto ritenendo insussistente l'inerenza del costo. Avverso questa pronunzia propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022; Deve pertanto disporsi la sospensione del giudizio così come richiesto. p.q.m. sospende il giudizio ai sensi dell'art. 5 commi 7 e 10 della legge n. 130 del 2022 e dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in