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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19276/2026

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eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale-controtempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/2026Banca [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Como n. 2101/2023 depositato il29/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha chiesto l’ammissione allo stato passivodel [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l’importo di € 802.006,13 per averestipulato un contratto di mutuo chirografario in data 29 luglio 2021,assistito per il 90% dal [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia di cui all’art. 2, comma100, lett. a) l. n. 662/1996.2.

Il credito è stato escluso perché erogato senza la prudenza delbonus argentarius e in costanza della responsabilità del mutuante perabusiva concessione di credito, con conseguente nullità del contratto; ildecreto di esecutività dello stato passivo ha inoltre, accolto l’eccezione dicompensazione per danno del creditore da ritardata apertura delfallimento, pari all’incremento dell’esposizione debitoria del mutuatario.3.

Il creditore ha proposto opposizione, insistendo per l’ammissioneallo stato passivo per il titolo contrattuale e, in subordine, ha spiegatodomanda di ammissione allo stato passivo a titolo di ripetizione di indebitoex art. 2033 cod. civ.4.

Il Tribunale di Como ha rigettato l’opposizione del creditore.

Haritenuto il Tribunale che l’erogazione di un finanziamento in deroga alleregole di sana e prudente gestione di cui all’art. 5 d. lgs. n. 385/1993(TUB), ancorché pendente la normativa emergenziale pandemica Covid-19, contrasta con la disciplina unionale e con quella di vigilanza interna,che vieta alle banche di detenere posizioni finanziarie ad alto rischio, privedi ragionevole rientro, come accertato nel caso di specie (società inattivada quattordici mesi e priva di personale).

In particolare, il giudicen. 10573/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’opposizione ha ritenuto violate, durante l’istruttoria per la concessionedel credito, le disposizioni di vigilanza bancaria, in un caso in cui la bancaavrebbe dovuto innalzare l’onere di diligenza a lei richiesto, inconsiderazione dai pochi bilanci disponibili (società fondata nel 2018),della crescita dei debiti tributari e della sussistenza di altre anomaliecontabili.

Sono state, inoltre, riscontrate incongruenze nel bilancioprovvisorio al 31 ottobre 2020 ed è stata rilevata l’omessa acquisizionedella dichiarazione IVA.

Ha, poi, ritenuto il giudice dell’opposizionesussistenti indici di insolvenza della società finanziata in base alla visuracamerale (dalla quale emergeva la cessazione dei rapporti di lavoro), alrecesso contrattuale dell’unico committente (circostanza conoscibile dallabanca), al contenuto del business plan, accertandosi, infine,l’inconsistenza del patrimonio dell’amministratore unico che avevarilasciato garanzia personale.5.

Il contratto di finanziamento è stato dichiarato, per l’effetto, nulloper illiceità della causa, in quanto la «causa concreta» del finanziamentosarebbe stata per la banca quella di ottenere una garanzia statale, senzasubire gli effetti dell’inadempimento del contratto da parte del mutuatario,in deroga alle regole che presidiano la stabilità del sistema finanziario e losvolgimento delle attività economiche.6.

Il Tribunale ha, infine, ritenuto inammissibile la domandasubordinata di ripetizione di indebito in quanto domanda nuova.7.

Propone ricorso per cassazione la banca creditrice, affidato a cinquemotivi, cui resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], il quale propone ricorsoincidentale affidato a un unico motivo.

Entrambe le parti hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1418 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnaton. 10573/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/2026ha fatto discendere dalla abusiva concessione di credito la nullità delcontratto di finanziamento del 21 settembre 2021.

Deduce partericorrente che dalla abusiva concessione di credito discende unaresponsabilità risarcitoria del mutuante, la quale non si traducenell’esclusione del credito dallo stato passivo del credito, ma consente allacuratela del fallimento di opporre una eccezione di compensazione in casodi prova di danno subito dal soggetto finanziato, ove venga assolto ilrelativo onere della prova.

Osserva, inoltre, che la nullità del contratto perilliceità della causa prescinde dall’inadempimento delle obbligazionicontrattuali.2.

Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1418, 1343 e 1345 cod. civ., nella parte in cui ildecreto impugnato ha ritenuto che il contratto di finanziamento fosse nulloper illiceità della causa.

Osserva il ricorrente che la valutazione del meritocreditizio si esaurisce nella prognosi di restituzione del finanziamentoconcesso e il rilascio di garanzie aggiuntive attiene alla mitigazione delrischio creditizio.

Osserva, inoltre, che il rilascio della garanzia statale nonimpugnato adombrerebbe un non prospettato motivo illecito delle parti exart. 1345 cod. civ., anziché un vizio causale del contratto.

Osserva,inoltre, come la violazione delle regole di condotta del settore bancariocostituiscono regole comportamentali, estranee al tema della validità delcontratto stipulato.3.

Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il decreto impugnato - per ilvero, il solo originario decreto di esecutività dello stato passivo - invertitol’onere della prova ai fini dell’eccezione di compensazione derivante daglieffetti conseguenti dall’abusiva concessione di credito, esonerandosi iln. 10573/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/2026il danno da abusiva concessione di credito va provato in sede ordinaria.4.

Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’istruttoriaeffettuata dalla ricorrente ai fini della erogazione del finanziamento e dalcontesto pandemico in cui si è trovata a operare la banca ricorrente.Deduce, poi, l’irrilevanza del concreto utilizzo del finanziamento, dellainfedeltà fiscale da parte del finanziato e della perdita della continuitàaziendale, in quanto frutto di condotte decettive del finanziato, estraneeall’operato della banca e non rilevabili dalla documentazione esaminata insede di autorizzazione del finanziamento.5.

Con il quinto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2033 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnatoha ritenuto inammissibile la domanda subordinata di indebito oggettivo,non trattandosi di domanda nuova ma di effetto restitutorio conseguentealla nullità del titolo contrattuale.6.

Il primo e il secondo motivo del ricorso principale vanno esaminaticongiuntamente e sono fondati, con assorbimento degli ulteriori motivi delricorso principale.

Occorre partire dall’arresto di questa Corte (Cass., Sez.U., n. 26724/2007), in tema di intermediazione finanziaria, ove si èritenuto che la violazione di regole di semplici condotta può dar luogo aconseguenze di carattere risarcitorio.

Se ne ricava che le regole dicorrettezza e buona fede, per quanto di carattere imperativo, nonnecessariamente assurgono a nullità «testuale» (art. 1418, terzo comma,cod. civ.) o a nullità «virtuale» per contrarietà a norme imperative (art.1418, primo comma, cod. civ.); la violazione delle norme di condottaesauriscono i loro effetti nella fase funzionale o esecutiva del contratton. 10573/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/2026(come osservato dal ricorrente con il primo motivo), ma non attingonoquella genetica.7.

Il principio secondo cui la violazione di regole comportamentali o dicondotta in materia di stabilità dei mercati finanziari non innesca la nullità«virtuale» per violazione di norme imperative del contratto stipulato èassunto in tale arresto in termini problematici («è possibile che unatendenza evolutiva in tal senso sia effettivamente presente in diversisettori della legislazione speciale, ma (…) un conto è una tendenza altroconto è un'acquisizione (…) il carattere sempre più frammentario e sempremeno sistematico della moderna legislazione impone molta cautela neldedurre da singole norme settoriali l'esistenza di nuovi principi (…)»:Cass., n. 26724/2007, cit.).8.

Detto principio, non in contrasto con il diritto dell’Unione in materiadi norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione diservizi di investimento - spettando agli ordinamenti giuridici internidisciplinare le conseguenze contrattuali del mancato rispetto delle regoledi condotta (CGUE, [OSCURATO:PERSONA], 3 dicembre 2015, C/312/14, punto79; CGUE, Genil, 48, 30 maggio 2013, C-604/11, punti 57, 58) - è statoriaffermato dalle Sezioni Unite in tema sia di rilascio di garanzie a opera disoggetti vigilati (Cass., Sez.

U., n. 8472/2022, richiamata in Corte cost.,n. 22/2004), sia di violazione di limite di finanziabilità del credito fondiario(Cass., n. 33719/2022).9.

Dello stesso tenore è la giurisprudenza di questa Corte in materia diconcessione «abusiva» di credito (richiamata in memoria dal ricorrente),ove si rileva che la concessione di un finanziamento in violazione delledisposizioni di vigilanza e di «sana e prudente gestione dei soggettivigilati» (art. 5 TUB), tale da trasmodare in abusiva o illecita concessionedi credito in favore di una impresa in fase di insolvenza o crisi conclamata,viola una norma imperativa del sistema finanziario e innesca i profilirisarcitori a tutela della massa dei creditori (Cass., n. 24725/2021; Cass.,n. 10573/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/2026n. 18610/2021; Cass., n. 29840/2023; Cass., n. 28320/2024).

Ilcontratto finanziario stipulato, in violazione delle regole di condotta disana e prudente gestione bancaria, con un imprenditore insolventeimpossibilitato all’adempimento è un contratto lesivo dei diritti deicreditori, che aggrava il dissesto e che, come precisato da questa Corte,«in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in esseresua conclusione non è, pertanto, nulla per illiceità della causa, per frodealla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti,apprestando l’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale attonegoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolaricondizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia (cfr. Cass. n.23159 del 2014; Cass. n. 19196 del 2016; Cass. n. 15844 del 2022)»(Cass., n. 7134/2026).10.

Fa eccezione il caso in cui si accerti l’esistenza di uncomportamento predatorio del creditore (Cass., n. 16706/2020; Cass., n.4376/2024), ovvero – in termini più ampi – ove si riscontri laconsumazione di un «reato-contratto», in cui la stipula del contratto è incontrasto con specifiche norme penali (Cass., n. 18016/2018; Cass.,17959/2020; Cass., n. 17568/2022; Cass., n. 21434/2023, che hannosuperato l’opposta interpretazione: cfr. Cass., n. 13585/2011 e Cass., n.17523/2011).

In quest’ultimo caso, il giudice del merito accertaincidentalmente, in sede di ammissione allo stato passivo, l’esistenza di unreato consumato da entrambe le parti del contratto bancario (Cass., n.26248/2024; conf.

Cass., n. 10573/2025; Cass., n. 10542/2025; Cass., n.10537/2025; Cass., n. 9803/2025; Cass., n. 9800/2025; Cass., n.9376/2025; Cass., n. 9370/2025; Cass., n. 9366/2025; Cass., n.9357/2025; Cass., n. 9332/2025; Cass., n. 7134/2026, cit.); inparticolare, il giudice accerta l’esistenza di un fatto delittuoso (es.bancarotta semplice ex artt. 217, primo comma, n. 4, e 224, n. 2 l. fall.),n. 10573/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/2026al quale, con il debitore, abbia concorso come extraneus un funzionariobancario nell’interesse della banca, il quale durante l’istruttoria per laconcessione del finanziamento abbia agito con l’elemento soggettivoprevisto dal reato, avuto riguardo all’aggravamento del dissesto (Cass., n.26248/2024, cit.), sempre che vi sia nesso di causalità tra condotta(erogazione del finanziamento) ed evento (aggravamento del dissesto).

Inquest’ultimo caso, la stipulazione del contratto bancario trascende laviolazione delle regole di prudenza bancaria e impinge nella violazione dinorme penali imperative «ridondante, sul piano negoziale, in un vizio dinullità» (Cass., n. 26248/2024, cit.), virtuale a termini dell’art. 1418,primo comma, cod. civ.11.

La ricezione di un finanziamento da parte di un soggetto in statodi crisi conclamata costituisce, pertanto, comportamento antigiuridico, inquanto il finanziato si astiene dal ricorrere a soluzioni alternative per larisoluzione della crisi e si espone al concreto rischio di aggravare il propriodissesto in danno dei creditori, quale effetto della incauta prosecuzionedell’attività di impresa.12.

Al contempo, il finanziatore che eroghi un finanziamento in questocontesto, oltre a esporsi al rischio della mancata restituzione dello stesso,concorre con la propria condotta all’aggravamento del dissesto in dannodei creditori.

Se la conclusione del contratto si esaurisce nella violazionedelle regole di prudente gestione bancaria, l’effetto è quello dellaresponsabilità per avere aggravato il dissesto del soggetto finanziato, manon quello della nullità del contratto stipulato tra la banca e il soggettoinsolvente, salvo l’accertamento incidentale di una condotta delittuosaprevista dalla legge, ai fini di quanto prevede l’art. 1418, primo comma,cod. civ.Il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione del suddettoinsegnamento e va cassato con rinvio, per nuovo esame.

È assorbitol’esame degli ulteriori motivi del ricorso principale.n. 10573/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/202613.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115, 116, cod. proc. civ., 1418, 1343 e 2035cod. civ., 316-ter cod. pen., nonché degli artt. 217 e 218 l.fall., nella partein cui il decreto impugnato ha omesso di pronunciarsi sulla domanda dinullità del contratto di finanziamento per contrarietà alle norme del buoncostume.14.

Il ricorso incidentale, formulato in termini di violazione di legge, èinammissibile, in quanto estraneo alla ratio decidendi del decretoimpugnato, che ha ritenuto assorbita la suddetta questione.15.

Conclusivamente, il ricorso principale va accolto in relazione aiprimi due motivi e il ricorso incidentale dichiarato inammissibile.16.

Il decreto impugnato è cassato con rinvio.17.

Al giudice del rinvio si rimette anche la decisione in ordine allespese processuali del giudizio di legittimità.18.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificatoper il ricorrente incidentale.

P.Q.MAccoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiaraassorbiti gli ulteriori motivi del medesimo ricorso; dichiara inammissibile ilricorso incidentale; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale diComo, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazionedelle spese processuali del giudizio di legittimità; dà atto che sussistono ipresupposti processuali, a carico di parte ricorrente incidentale, ai sensidell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamentodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.n. 10573/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il Presidenten. 10573/2024 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale-controtempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/2026Banca [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Como n. 2101/2023 depositato il29/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha chiesto l’ammissione allo stato passivodel [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l’importo di € 802.006,13 per averestipulato un contratto di mutuo chirografario in data 29 luglio 2021,assistito per il 90% dal [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia di cui all’art. 2, comma100, lett. a) l. n. 662/1996.2. Il credito è stato escluso perché erogato senza la prudenza delbonus argentarius e in costanza della responsabilità del mutuante perabusiva concessione di credito, con conseguente nullità del contratto; ildecreto di esecutività dello stato passivo ha inoltre, accolto l’eccezione dicompensazione per danno del creditore da ritardata apertura delfallimento, pari all’incremento dell’esposizione debitoria del mutuatario.3. Il creditore ha proposto opposizione, insistendo per l’ammissioneallo stato passivo per il titolo contrattuale e, in subordine, ha spiegatodomanda di ammissione allo stato passivo a titolo di ripetizione di indebitoex art. 2033 cod. civ.4. Il Tribunale di Como ha rigettato l’opposizione del creditore. Haritenuto il Tribunale che l’erogazione di un finanziamento in deroga alleregole di sana e prudente gestione di cui all’art. 5 d. lgs. n. 385/1993(TUB), ancorché pendente la normativa emergenziale pandemica Covid-19, contrasta con la disciplina unionale e con quella di vigilanza interna,che vieta alle banche di detenere posizioni finanziarie ad alto rischio, privedi ragionevole rientro, come accertato nel caso di specie (società inattivada quattordici mesi e priva di personale). In particolare, il giudicen. 10573/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’opposizione ha ritenuto violate, durante l’istruttoria per la concessionedel credito, le disposizioni di vigilanza bancaria, in un caso in cui la bancaavrebbe dovuto innalzare l’onere di diligenza a lei richiesto, inconsiderazione dai pochi bilanci disponibili (società fondata nel 2018),della crescita dei debiti tributari e della sussistenza di altre anomaliecontabili. Sono state, inoltre, riscontrate incongruenze nel bilancioprovvisorio al 31 ottobre 2020 ed è stata rilevata l’omessa acquisizionedella dichiarazione IVA. Ha, poi, ritenuto il giudice dell’opposizionesussistenti indici di insolvenza della società finanziata in base alla visuracamerale (dalla quale emergeva la cessazione dei rapporti di lavoro), alrecesso contrattuale dell’unico committente (circostanza conoscibile dallabanca), al contenuto del business plan, accertandosi, infine,l’inconsistenza del patrimonio dell’amministratore unico che avevarilasciato garanzia personale.5. Il contratto di finanziamento è stato dichiarato, per l’effetto, nulloper illiceità della causa, in quanto la «causa concreta» del finanziamentosarebbe stata per la banca quella di ottenere una garanzia statale, senzasubire gli effetti dell’inadempimento del contratto da parte del mutuatario,in deroga alle regole che presidiano la stabilità del sistema finanziario e losvolgimento delle attività economiche.6. Il Tribunale ha, infine, ritenuto inammissibile la domandasubordinata di ripetizione di indebito in quanto domanda nuova.7. Propone ricorso per cassazione la banca creditrice, affidato a cinquemotivi, cui resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], il quale propone ricorsoincidentale affidato a un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1418 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnaton. 10573/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/2026ha fatto discendere dalla abusiva concessione di credito la nullità delcontratto di finanziamento del 21 settembre 2021. Deduce partericorrente che dalla abusiva concessione di credito discende unaresponsabilità risarcitoria del mutuante, la quale non si traducenell’esclusione del credito dallo stato passivo del credito, ma consente allacuratela del fallimento di opporre una eccezione di compensazione in casodi prova di danno subito dal soggetto finanziato, ove venga assolto ilrelativo onere della prova. Osserva, inoltre, che la nullità del contratto perilliceità della causa prescinde dall’inadempimento delle obbligazionicontrattuali.2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1418, 1343 e 1345 cod. civ., nella parte in cui ildecreto impugnato ha ritenuto che il contratto di finanziamento fosse nulloper illiceità della causa. Osserva il ricorrente che la valutazione del meritocreditizio si esaurisce nella prognosi di restituzione del finanziamentoconcesso e il rilascio di garanzie aggiuntive attiene alla mitigazione delrischio creditizio. Osserva, inoltre, che il rilascio della garanzia statale nonimpugnato adombrerebbe un non prospettato motivo illecito delle parti exart. 1345 cod. civ., anziché un vizio causale del contratto. Osserva,inoltre, come la violazione delle regole di condotta del settore bancariocostituiscono regole comportamentali, estranee al tema della validità delcontratto stipulato.3. Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il decreto impugnato - per ilvero, il solo originario decreto di esecutività dello stato passivo - invertitol’onere della prova ai fini dell’eccezione di compensazione derivante daglieffetti conseguenti dall’abusiva concessione di credito, esonerandosi iln. 10573/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/2026il danno da abusiva concessione di credito va provato in sede ordinaria.4. Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’istruttoriaeffettuata dalla ricorrente ai fini della erogazione del finanziamento e dalcontesto pandemico in cui si è trovata a operare la banca ricorrente.Deduce, poi, l’irrilevanza del concreto utilizzo del finanziamento, dellainfedeltà fiscale da parte del finanziato e della perdita della continuitàaziendale, in quanto frutto di condotte decettive del finanziato, estraneeall’operato della banca e non rilevabili dalla documentazione esaminata insede di autorizzazione del finanziamento.5. Con il quinto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2033 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnatoha ritenuto inammissibile la domanda subordinata di indebito oggettivo,non trattandosi di domanda nuova ma di effetto restitutorio conseguentealla nullità del titolo contrattuale.6. Il primo e il secondo motivo del ricorso principale vanno esaminaticongiuntamente e sono fondati, con assorbimento degli ulteriori motivi delricorso principale. Occorre partire dall’arresto di questa Corte (Cass., Sez.U., n. 26724/2007), in tema di intermediazione finanziaria, ove si èritenuto che la violazione di regole di semplici condotta può dar luogo aconseguenze di carattere risarcitorio. Se ne ricava che le regole dicorrettezza e buona fede, per quanto di carattere imperativo, nonnecessariamente assurgono a nullità «testuale» (art. 1418, terzo comma,cod. civ.) o a nullità «virtuale» per contrarietà a norme imperative (art.1418, primo comma, cod. civ.); la violazione delle norme di condottaesauriscono i loro effetti nella fase funzionale o esecutiva del contratton. 10573/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/2026(come osservato dal ricorrente con il primo motivo), ma non attingonoquella genetica.7. Il principio secondo cui la violazione di regole comportamentali o dicondotta in materia di stabilità dei mercati finanziari non innesca la nullità«virtuale» per violazione di norme imperative del contratto stipulato èassunto in tale arresto in termini problematici («è possibile che unatendenza evolutiva in tal senso sia effettivamente presente in diversisettori della legislazione speciale, ma (…) un conto è una tendenza altroconto è un'acquisizione (…) il carattere sempre più frammentario e sempremeno sistematico della moderna legislazione impone molta cautela neldedurre da singole norme settoriali l'esistenza di nuovi principi (…)»:Cass., n. 26724/2007, cit.).8. Detto principio, non in contrasto con il diritto dell’Unione in materiadi norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione diservizi di investimento - spettando agli ordinamenti giuridici internidisciplinare le conseguenze contrattuali del mancato rispetto delle regoledi condotta (CGUE, [OSCURATO:PERSONA], 3 dicembre 2015, C/312/14, punto79; CGUE, Genil, 48, 30 maggio 2013, C-604/11, punti 57, 58) - è statoriaffermato dalle Sezioni Unite in tema sia di rilascio di garanzie a opera disoggetti vigilati (Cass., Sez. U., n. 8472/2022, richiamata in Corte cost.,n. 22/2004), sia di violazione di limite di finanziabilità del credito fondiario(Cass., n. 33719/2022).9. Dello stesso tenore è la giurisprudenza di questa Corte in materia diconcessione «abusiva» di credito (richiamata in memoria dal ricorrente),ove si rileva che la concessione di un finanziamento in violazione delledisposizioni di vigilanza e di «sana e prudente gestione dei soggettivigilati» (art. 5 TUB), tale da trasmodare in abusiva o illecita concessionedi credito in favore di una impresa in fase di insolvenza o crisi conclamata,viola una norma imperativa del sistema finanziario e innesca i profilirisarcitori a tutela della massa dei creditori (Cass., n. 24725/2021; Cass.,n. 10573/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/2026n. 18610/2021; Cass., n. 29840/2023; Cass., n. 28320/2024). Ilcontratto finanziario stipulato, in violazione delle regole di condotta disana e prudente gestione bancaria, con un imprenditore insolventeimpossibilitato all’adempimento è un contratto lesivo dei diritti deicreditori, che aggrava il dissesto e che, come precisato da questa Corte,«in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in esseresua conclusione non è, pertanto, nulla per illiceità della causa, per frodealla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti,apprestando l’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale attonegoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolaricondizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia (cfr. Cass. n.23159 del 2014; Cass. n. 19196 del 2016; Cass. n. 15844 del 2022)»(Cass., n. 7134/2026).10. Fa eccezione il caso in cui si accerti l’esistenza di uncomportamento predatorio del creditore (Cass., n. 16706/2020; Cass., n.4376/2024), ovvero – in termini più ampi – ove si riscontri laconsumazione di un «reato-contratto», in cui la stipula del contratto è incontrasto con specifiche norme penali (Cass., n. 18016/2018; Cass.,17959/2020; Cass., n. 17568/2022; Cass., n. 21434/2023, che hannosuperato l’opposta interpretazione: cfr. Cass., n. 13585/2011 e Cass., n.17523/2011). In quest’ultimo caso, il giudice del merito accertaincidentalmente, in sede di ammissione allo stato passivo, l’esistenza di unreato consumato da entrambe le parti del contratto bancario (Cass., n.26248/2024; conf. Cass., n. 10573/2025; Cass., n. 10542/2025; Cass., n.10537/2025; Cass., n. 9803/2025; Cass., n. 9800/2025; Cass., n.9376/2025; Cass., n. 9370/2025; Cass., n. 9366/2025; Cass., n.9357/2025; Cass., n. 9332/2025; Cass., n. 7134/2026, cit.); inparticolare, il giudice accerta l’esistenza di un fatto delittuoso (es.bancarotta semplice ex artt. 217, primo comma, n. 4, e 224, n. 2 l. fall.),n. 10573/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/2026al quale, con il debitore, abbia concorso come extraneus un funzionariobancario nell’interesse della banca, il quale durante l’istruttoria per laconcessione del finanziamento abbia agito con l’elemento soggettivoprevisto dal reato, avuto riguardo all’aggravamento del dissesto (Cass., n.26248/2024, cit.), sempre che vi sia nesso di causalità tra condotta(erogazione del finanziamento) ed evento (aggravamento del dissesto). Inquest’ultimo caso, la stipulazione del contratto bancario trascende laviolazione delle regole di prudenza bancaria e impinge nella violazione dinorme penali imperative «ridondante, sul piano negoziale, in un vizio dinullità» (Cass., n. 26248/2024, cit.), virtuale a termini dell’art. 1418,primo comma, cod. civ.11. La ricezione di un finanziamento da parte di un soggetto in statodi crisi conclamata costituisce, pertanto, comportamento antigiuridico, inquanto il finanziato si astiene dal ricorrere a soluzioni alternative per larisoluzione della crisi e si espone al concreto rischio di aggravare il propriodissesto in danno dei creditori, quale effetto della incauta prosecuzionedell’attività di impresa.12. Al contempo, il finanziatore che eroghi un finanziamento in questocontesto, oltre a esporsi al rischio della mancata restituzione dello stesso,concorre con la propria condotta all’aggravamento del dissesto in dannodei creditori. Se la conclusione del contratto si esaurisce nella violazionedelle regole di prudente gestione bancaria, l’effetto è quello dellaresponsabilità per avere aggravato il dissesto del soggetto finanziato, manon quello della nullità del contratto stipulato tra la banca e il soggettoinsolvente, salvo l’accertamento incidentale di una condotta delittuosaprevista dalla legge, ai fini di quanto prevede l’art. 1418, primo comma,cod. civ.Il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione del suddettoinsegnamento e va cassato con rinvio, per nuovo esame. È assorbitol’esame degli ulteriori motivi del ricorso principale.n. 10573/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/202613. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115, 116, cod. proc. civ., 1418, 1343 e 2035cod. civ., 316-ter cod. pen., nonché degli artt. 217 e 218 l.fall., nella partein cui il decreto impugnato ha omesso di pronunciarsi sulla domanda dinullità del contratto di finanziamento per contrarietà alle norme del buoncostume.14. Il ricorso incidentale, formulato in termini di violazione di legge, èinammissibile, in quanto estraneo alla ratio decidendi del decretoimpugnato, che ha ritenuto assorbita la suddetta questione.15. Conclusivamente, il ricorso principale va accolto in relazione aiprimi due motivi e il ricorso incidentale dichiarato inammissibile.16. Il decreto impugnato è cassato con rinvio.17. Al giudice del rinvio si rimette anche la decisione in ordine allespese processuali del giudizio di legittimità.18. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificatoper il ricorrente incidentale. P.Q.MAccoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiaraassorbiti gli ulteriori motivi del medesimo ricorso; dichiara inammissibile ilricorso incidentale; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale diComo, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazionedelle spese processuali del giudizio di legittimità; dà atto che sussistono ipresupposti processuali, a carico di parte ricorrente incidentale, ai sensidell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamentodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.n. 10573/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10573/2024Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 19276/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il Presidenten. 10573/2024 R.G.
Decreto Cassazione n. 19276/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris