CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07988/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9804-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell'avvocato N1ARCELL1\ PERITORE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 26716/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta: "rilevato che: - questa Corte, con ordinanza n. 26716 / 2020, pubblicata il 24111 / 2020, dichiarò inammissibile il ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] bono, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 149412015, pubblicata il 1411012015, che aveva confermato la decisione di primo grado, con la quale era stata disattesa la domanda di rivendicazione d'un immobile avanzata dall'allora azienda USL1 di Agrigento; - l'[OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato davanti a questa Corte, con l'unitaria proposta censura, che la Corte di Palermo, omettendo di tener conto di un verbale di sottoposizione a sequestro, che qualificava [OSCURATO:PERSONA] sub- conduttore (qualità che si ricavava anche dal rendiconto), aveva negato la continuità del possesso dell'azienda appellante; - l'ordinanza di questa Corte giudicava la doglianza inammissibile, argomentando nei termini seguenti: «Il fatto storico del subentro di [OSCURATO:PERSONA] nella materiale diiponibilità dell'immobile in contestazione è stato ampiamente valutato dalla Corte d'Appello che ha escluso che si trattasse di un subentro in un rapporto di locazione che non risultava in alcun modo provato. La Corte d'Appello ha ampiamente motivato anche in ordine alla documentazione Ric. 2021 n. 09804 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -2- indicata dai ricorrenti. In particolare, si legge nella sentenza impugnata che il verbale del sequestro giudiziario, nonché i due fogli provenienti dai rendiconti resi dal custode giudiziario, non erano sufficienti per provare che [OSCURATO:PERSONA] o la sua dante causa, [OSCURATO:PERSONA], fossero conduttori dell'immobile. (...) La ricorrente indica come fatto storico decisivo il subentro di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione del bene riipetto alla madre [OSCURATO:PERSONA], ma tale fatto storico oltre ad essere stato ampiamente esaminato dalla Corte d'Appello non assume un rilievo decisivo una volta esclusa la sussistenza del rapporto locativo (...)Infine, con riferimento all'omesso esame dei rendiconti del custode giudiziario, come si è detto, la Corte d'Appello li ha ampiamente esaminati e, dunque, non vi è stato alcun omesso esame degli stessi e la censura si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi di merito (..) al fine di pervenire a un apprezzamento dei fatti e delle prove diverso da quello operato dalla Corte d'Appello»; - avverso la menzionata decisione di legittimità l'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento propone ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., addebitando alla decisione di legittimità di essere incorsa in una svista per non avere «tenuto conto di un fatto obiettivamente documentato e rilevabile con assoluta immediatezza senza necessità di ulteriore attività interpretativa, ovvero del fatto comprovato dalla dommentazione versata in atti, e, in particolare, del verbale di sottoposizi:one a sequestro conservativo del 2 settembre 1965 redatto e sottoscritto, tra gli altri, da un pubblico ufficiale, ovvero dell'ufficiale Giudiziario, nel quale si legge: "...A questo punto il sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che due stanze e una cucina sono occupati in sublocazione dal sig. [OSCURATO:PERSONA]..."»; fatto questo che qualificava come detentore il dante causa della controparte e la cui diiperceione costituiva errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; né, peraltro, la Cassazione aveva «motivato eipressamente le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare in toto la sentenza» d'appello; osserva Il ricorso è palesemente inammissibile. Ric. 2021 n. 09804 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -3- La ricorrente proipetta una evidenza del tutto estranea all'errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 393 cod. proc. civ. , richiamato tassativamente dall'art. 391 bis cod. proc. civ. L'errore di fatto revocatorio ricorre, come risulta dalla piana descrizione normativa, <<quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita>>; cioè deve annidarsi in una oggettiva diipercezione da parte del Giudice di legittimità della ricostruzione fattuale siccome operata dalla sentenza d'appello o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando la Cassazione è eccezionalmente giudice del fatto. Questa Corte reiteratamente ha avuto modo di chiarire che il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 393, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della riconibilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e Jpeciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propriaipecifica fu. mzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giudiprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Se. U, n. 8984, 11 / 04/2018, Rv. 648127; cfr., anche, Sez. U., n. 30994, 27112/ 2017; Sez. 6, n.14937,13 / 612017). Con la sentenza oggetto di revocazione questa Corte, con incensurabile giudizio in punto di diritto, ha escluso che la Corte di merito abbia omesso di Ric. 2021 n. 09804 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -4- esaminare uno o più fatti controversi (cioè dibattuti) e decisivi e ciò basta. L'al la pena soggiungere che, ove poi (ma non è questo il caso) il giudice d'appello incorra in errore revocatorio lo strumento revocatorio deve essere esperito avverso la decisione d'appello e non già avverso quella di legittimità, vincolata alla ricostruzione di fatto operata dal giudice del merito". Non v'è luogo a regolamento delle spese non avendo la controparte svolto difese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. dichiara il ricorso inammissibile. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in R