CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 28-01-2022 della Corte di appello di Napoli; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze impugna l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Napoli, Sezione persone e famiglia, pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio, ha accolto, per quanto di ragione, il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto, ex art. 314 cod. proc. pen., domanda di riparazione per ingiusta detenzione cautelare sofferta per i reati di cui agli artt. 74, co. 1°, 2° e 3° d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 3 legge n. 146 del 2006, chiedendo la liquidazione dell'indennizzo. 2. Il ricorso, presentato dall'Avvocatura dello Stato, è affidato a due motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente Ministero lamenta violazione di legge e vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.). Premette che, nel giudizio di merito, il Tribunale ha ritenuto riconducibile con certezza all'Anayo l'utenza telefonica n. 388 7565015, con l'ulteriore conseguenza che le conversazioni intercettate su tale utenza sono state dichiarate dal Tribunale con certezza attribuibili al prosciolto e tale dato risulta contestato, essendo la sentenza passata in giudicato. Aggiunge, dopo aver riportato nel ricorso le acquisizioni processuali ritenute rilevanti e considerate pretermesse dal giudice di rinvio, che gli elementi emersi dalle conversazioni intercettate, pur ritenuti non idonei a integrare la prova dell'invio di un corriere che trasportava droga dalla Turchia all'Italia, dovevano assumere, tuttavia, un indubbio significato sul piano dell'autonoma valutazione da parte del giudice della riparazione, in quanto, anche il contesto in cui esse si collocavano, era idoneo ad ingenerare nel giudice della cautela la convinzione, poi rivelatasi erronea, relativa al coinvolgimento dell'Anayo nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Di tale composito e corposo quadro istruttorio, il Giudice della riparazione non avrebbe tenuto conto, ai fini dell'accertamento circa la ricorrenza della causa ostativa del dolo o della colpa grave ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., non rivalutando, alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, gli elementi indiziari e probatori emersi nel corso del processo, né la complessiva condotta tenuta dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione avrebbe, pertanto, mancato di esaminare il composito e ricco materiale indiziario e probatorio, acquisito nel processo penale, e avrebbe omesso di motivare in modo congruo e logico in ordine alla ricorrenza delle condotte dell'istante che potessero aver ingenerato, nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale, il convincimento di una sua responsabilità penale. In tale contesto, poi, la Corte avrebbe anche omesso di considerare la circostanza, di indubbio rilievo che dinanzi al Gip, in sede di interrogatorio di garanzia, l'Anayo si avvalse della facoltà di non rispondere. Conclude affermando che la pronuncia della Corte di merito appare, pertanto, viziata per omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché per manifesta violazione di legge, essendo stata illegittimamente esclusa la colpa grave dell'istante, la cui complessiva condotta aveva, invece, ingenerato la falsa apparenza della configurabilità della sua condotta come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto "causa- effetto". 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente Ministero deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. nonché l'illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.). Ricorda che, ove il comportamento della persona sottoposta alla misura restrittiva della libertà personale non è configurabile in termini di colpa grave, nelle altre gradazioni, la colpa sinergica non risulta insignificante, dovendo essere valutata ai fini della "taxatio" sul "quantum debeatur" in applicazione del principio generale di auto responsabilità (art.1227 e 2056 cod. civ.) per il quale non è indennizzabile il pregiudizio causato, quanto meno per colpa, seppur lieve, dallo stesso richiedente. Ciò ricordato, e considerati gli ampi poteri ex officio riconosciuti al giudice del merito - attenendo il procedimento ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico - deduce l'illegittimità della gravata pronuncia nella parte in cui non ha ritenuto neppure di ravvisare una condotta censurabile sotto il profilo della colpa lieve, e ciò con manifesta omessa valutazione circa l'addebitabilità di tale grado di colpa e palese difetto di motivazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. I motivi, essendo tra loro collegati, possono essere congiuntamente esaminati.2. La Corte di merito ha affermato sussistente il diritto alla riparazione sul solo ed esclusivo rilievo che il giudice di legittimità avrebbe stimato inidonee a dimostrare la colpa grave dell'Anayo le argomentazioni (le uniche possibili) contenute nella ordinanza cassata, in quanto nel suindicato provvedimento sarebbe stato indubbiamente attribuito alle conversazioni intercettate un significato difforme rispetto a quello indicato dai giudici del merito. Sennonché, nella ricostruzione processuale, operata con il primo motivo di ricorso, il Ministero ricorrente fondatamente si duole del fatto che la Corte di merito non si sia curata di valutare le ragioni, desumibili dagli atti processuali, eventualmente ostative al riconoscimento del diritto alla riparazione, incorrendo nel vizio di motivazione denunciato. Irrilevante il fatto che l'interessato non si sia sottoposto a interrogatorio (argumenta dalla modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b) , d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188), il Giudice della riparazione ha certamente omesso di confrontarsi con il materiale indiziario e probatorio, acquisito nel processo penale (v. pag. 8 e 9 del ricorso), e di motivare in modo congruo e logico in ordine alla ricorrenza o meno delle condotte dell'istante a ingenerare la convinzione relativa al suo coinvolgimento nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Come ha correttamente osservato il Procuratore generale, sotto tale profilo e stante la totale assenza di motivazione sul punto, il ricorso è fondato, superando in tale senso eventuali impressioni circa la sua inammissibilità per aver sottoposto al giudice di legittimità elementi derivanti dalle intercettazioni non ritenute sufficienti per la condanna ma che il ricorrente assume comunque non sconfessate dal giudice del merito. Va ricordato che la verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi all'accoglimento della domanda di riparazione dell'errore giudiziario, va condotta alla luce dei principi in forza dei quali il giudice di merito, in questa materia, deve valutare se chi ha patito la detenzione abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, dovendo perciò apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263- 01; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458- 01), con la precisazione che l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte, trattandosi di una condizione dell'azione (Sez. 4, n. 6880 del 20/01/2021, Ministero economia e finanze, Rv.280543- 01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004- 01). Su queste basi, la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di sottolineare come, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, sia necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv, 203638- 01). Pertanto, il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa all'indennizzo data dall'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato nella produzione dell'evento costitutivo del diritto (l'emissione del provvedimento coercitivo), deve valutare anche la condotta da questi tenuta sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, cit., Rv. 203636 - 01) e deve ritenere dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidít secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, cit., Rv. 203637 - 01). [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, in sede di giudizio di rinvio, non si è attenuto ad alcuno dei predetti principi di diritto, confezionando una motivazione del tutto apodittica. Per completezza, va riconosciuta anche la fondatezza del secondo motivo di ricorso connesso e subordinato al primo. La colpa lieve non osta al diritto all'indennizzo ma spetta al giudice della riparazione, nella valutazione equitativa del quantum, di tener conto anche di eventuali profili di colpa lieve nella condotta della persona ingiustamente detenuta (ex multis, Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006 - 01). Dal testo dell'ordinanza impugnata non risulta che la Corte d'appello abbia considerato tale profilo nella liquidazione dell'indennizzo, sicché il ricorso va ritenuto fondato anche sotto tale profilo. 5. Sulla base delle precedenti considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte