CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17341/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte di appello di Trieste, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio quanto alla omessa applicazione dei doppi benefici di legge da concedersi ad opera della Corte di cassazione; la declaratoria di inammissibilità nel resto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in esito a giudizio di rinvio della Corte di cassazione disposto con sentenza del 15 novembre 2011, ha ritenuto gli imputati responsabili di alcune ipotesi di peculato loro ascritte quali esponenti politici della [OSCURATO:PERSONA] relativamente a spese considerate ascrivibili alla loro sfera personale che venivano rimborsate con somme di pertinenza dei gruppi consiliari di riferimento. La Corte - dopo aver individuato il perimetro di indagine residua siccome riveniente dalla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione - ha ritenuto sussistenti soltanto alcune condotte di reato tra le tante contestate ai ricorrenti ed aj altri imputati non impugnanti. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte disposto e motivato alcunché in ordine alla specifica richiesta di entrambe le parti di concessione dei doppi benefici di legge, compatibili in relazione alla nuova pena finale inflitta - pari ad anni uno, mesi due e giorni dieci di reclusione - al riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, all'unico e remoto precedente penale a carico del ricorrente ed anche per omologare la sua posizione a quella degli altri imputati non impugnanti ai quali i doppi benefici erano già stati concessi con la sentenza di appello parzialmente annullata dalla Corte di cassazione, allorquando il ricorrente non aveva potuto accedervi stante la condanna ad oltre due anni di reclusione, poi ridotta dalla sentenza impugnata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto di non esaminare la questione della offensività del reato, ex art. 49, secondo comma, cod.pen., avuto riguardo alla residua condotta in ordine alla quale è intervenuta condanna, questione che non poteva ritenersi coperta dal giudicato in quanto emergente solo all'esito del giudizio di rinvio, con l'affermazione di responsabilità per due fatti inerenti alla appropriazione di soli euro 257,00. Diversamente opinando, verrebbero violati i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, con violazione anche del diritto di difesa;2) violazione di legge in ordine al mancato rilievo della inoffensività del fatto in considerazione della esiguità della somma della quale il ricorrente si era appropriato nell'arco dei tre anni oggetto di indagine; 3) vizio della motivazione quanto alla mancata concessione dei doppi benefici di legge, che era stata richiesta dalla pubblica accusa in sede di conclusioni nel giudizio di rinvio, con l'implicito assenso della difesa; 4) vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione dei doppi benefici di legge, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla posizione di altri coimputati. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce argomenti sovrapponibili a quelli del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dovendosi precisare che, nel caso del Moretton, la somma della quale egli si era appropriato ammontava a 1270 euro ed era relativa a tre condotte nell'arco di quattro anni. Si dà atto che nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state depositate memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati in ragione e nei limiti di quanto qui di seguito precisato. 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In ordine all'unico motivo di ricorso, deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 2018, dep. 2019, Salerno). Il principio, come risulta dalla motivazione della sentenza citata, deve essere riferito a tutte le possibili applicazioni del potere officioso della Corte di appello di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.. Nel caso in esame, secondo quanto riportato anche nella sintesi delle conclusioni adottate dalle parti riportata ai fgg. 32 e 33 della sentenza impugnata, il Procuratore generale aveva richiesto la concessione dei doppi benefici di legge e il difensore del ricorrente si era conformato a tale richiesta. La Corte di appello, tuttavia, non ha adottato sul punto alcuna motivazione, neanche implicita, ciò che comporta l'annullamento della sentenza per la valutazione di elementi di fatto (come, ad esempio, l'incidenza del precedente penale del ricorrente cui si accenna in ricorso) inibita in questa sede.Infatti, in tema di sospensione condizionale della pena, ove nella sentenza di appello il giudizio prognostico di ricaduta nel reato non sia espresso in modo esplicito, ma dal percorso argomentativo emerga con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice, la Corte di cassazione può fare ricorso ai poteri conferiti dall'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., mentre si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito quando nella motivazione non vi siano elementi utili per la concessione del beneficio in sede di legittimità (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114). 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La posizione dei due ricorrenti può essere trattata congiuntamente stante la pressoché totale sovrapponibilità, anche lessicale, delle censure. 2.1. I primi due motivi di entrambi i ricorsi non sono fondati. La Corte di appello, a fg. 46 della sentenza impugnata, ha escluso l'applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. al contempo riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., statuizioni che implicitamente comportano un giudizio di limitata ma non del tutto esclusa offensività del fatto. La medesima statuizione deve logicamente ritenersi estesa al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la cui condotta, identica nella tipologia a quella del Galasso, risulta più grave e commessa attraverso tre violazioni e non due. Tanto supera ed assorbe ogni argomentazione difensiva. 2.2. E' fondato il secondo motivo. Nel richiamare il principio di diritto ricordato a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve precisarsi che sia nella motivazione della sentenza delle SS.UU. Salerno (a fg. 13), sia in una successiva decisione che ad essa si conforma (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596), è fatto espresso riferimento alla circostanza che il dovere del giudice di appello di giustificare l'uso dei propri poteri officiosi ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen., deve avere luogo in presenza di una richiesta che provenga da una delle parti processuali, non necessariamente dall'imputato. E ciò, per la semplice ragione che, indipendentemente dalla fonte della richiesta, il giudice di appello ne è investito. Nel caso in esame, la sentenza dà atto (ai fgg. 32 e 33) che il Procuratore generale di appello aveva richiesto la concessione ai ricorrenti dei doppi benefici di legge e la sentenza impugnata non si è pronunciata attraverso una statuizione che, in assenza di specifici elementi di fatto valutabili attraverso la complessiva motivazione della Corte di merito, non può essere adottata in questa sede, anche avuto riguardo alla necessità di effettuare le valutazioni di merito connesse all'applicazione dell'art. 165, quarto comma, cod. pen. ed ai precedenti penali, seppur lievi, degli imputati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla omessa pronuncia in ordine alla concessione dei doppi benefici di legge, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla omessa pronuncia in ordine alla concessione dei doppi benefici di legge, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento. Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità nei loro confronti. Così deliberato in Ro