Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 32540/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato a TORINO il 14/11/1976, avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13735-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie — contrariamente a quanto assume il ricorrente — l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara ina P.Q.M[L FUNZIONAR 11.7...11ZIARIO vakwitin,:i D . ì wfl 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a TORINO il 14/11/1976, avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13735-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie — contrariamente a quanto assume il ricorrente — l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara ina P.Q.M[L FUNZIONAR 11.7...11ZIARIO vakwitin,:i D . ì wfl 2
Sentenza Cassazione n. 32540/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris