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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 26779/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14196/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E GIADA, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di V ENEZIA n. 5597/2019depositata il 05/05/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R [OSCURATO:PERSONA] :

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (odierna ricorrente) convenne dinanzi al Tribunale di Vicenza la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna controricorrente) esponendo di averle concesso in locazione, con contratto in data 8/4/2015, l’unità immobiliare sita in Vicenza, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, ad uso negozio al piano terra e primo e ad uso deposito-magazzino al piano interrato, e che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni, avendo versato i canoni di novembre e dicembre solo in parte (mancavano € 364,00) e non avendo versato i canoni di gennaio e febbraio 2016, per complessivi euro 7.928,00.

Dopo aver intimato a [OSCURATO:SOCIETA]. lo sfratto per morosità da tale immobile, [OSCURATO:PERSONA] la convenne avanti al Tribunale di Vicenza ai finidella convalida.

2. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA] si oppose alla convalida, affermando che: (i) fin dall’inizio della locazione il locale interrato aveva presentato eccessiva umidità, tanto che la locatrice, dopo essere stata avvisata, l’aveva invitata a far funzionare ininterrottamente per 24 ore al giorno il deumidificatore ivi installato; (ii) benché questo fosse rimasto costantemente acceso e tenuto in funzione, ben presto erano comparse pesanti infiltrazioni d’acqua sulla muratura e formazione di muffa, nonché una pozza d’acqua sul pavimento che, una volta asciugata, si riformava sempre; (iii) l’umidità e la muffa avevano danneggiato i capi di abbigliamento e accessori ivi depositati. [OSCURATO:PERSONA] dedusse di aver sospeso il pagamento dei canoni a fronte dell’inadempimento della locatrice [OSCURATO:PERSONA] e, in via riconvenzionale, chiese che il canone venisse proporzionalmente ridotto e che la locatrice fosse condannata a restituirle le differenze eventualmente risultanti corrisposte in eccesso, nonché ad eseguire i lavori necessari alla eliminazione dei vizi.

3. Il giudice a d ì to rigettò l ’ istanza di convalida dello sfratto, e con provvedimento del 25/3/2016 ordinò il rilascio dell’immobile ai sensi dell’art. 665 c.p.c., fissando per l’esecuzione la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendo la trasformazione del rito, ai sensi dell’art. 667 c.p.c., nelle forme previste per il rito locativo.

4. Con memoria integrativa, [OSCURATO:SOCIETA] formulò ulteriori domande in via riconvenzionale.

A seguito di ricorso depositato il 30/3/2016 da [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 696 c.p.c. venne espletato un ATP sulle condizioni dell’immobile locato.

5. Con ricorso depositato il 23/12/2016 [OSCURATO:SOCIETA]. propose altro autonomo procedimento con cui chiese l’accoglimento delle stesse domande proposte in via riconvenzionale nel precedente giudizio e le due cause venivano riunite.

6. Con sentenza n. 3336/2017 il Tribunale di Vicenza dichiarò risolto il contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, condannò [OSCURATO:SOCIETA] a pagare alla locatrice la somma di euro 1.832,00, ponendo a carico di [OSCURATO:SOCIETA] le spese di lite.

7. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propose gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] costituitasi in giudizio, contestò la fondatezza dei motivi di impugnazione e ne chiese il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.

8. Con sentenza n. 5597/2020, depositata in data 5/05/2020 , la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado: (i) ha dichiarato risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento della locatrice [OSCURATO:PERSONA]; (ii) ha ridotto del 30% del canone di locazione dovuto da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] dalla mensilità di gennaio 2017 a quella di marzo 2017; (iii) ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da [OSCURATO:PERSONA]; (iv) ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della somma di euro 55.339,20 a titolo di indennità per la perdita dell’avviamento, con gliinteressi legali dal 23/12/2020 fino al saldo.

9. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

11. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte non ha depositato conclusioni.

C [OSCURATO:PERSONA] :

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione/falsa applicazione degli art.1460, 1453, 1455 c.c., 1576 c.c. e 1578 cc. (art. 360 n. 3 c.p.c.), quanto alla ritenuta legittimità e fondatezza dell’eccezione di inadempimento e alla affermata fondatezza della domanda di risoluzione del contratto con riduzione del corrispettivo”, contestando la ritenuta legittimità e fondatezza dell’eccezione di inadempimento nonché la affermata fondatezza della domanda di risoluzione con riduzione del corrispettivo.

2. Sul primo motivo .

Il motivo risulta inammissibile, in quanto assume come oggetto di critica la motivazione della sentenza impugnata sul punto in cui ha ritenuto sussistente un prevalente inadempimento della locatrice in modo deltutto parziale: infatti, si limita a riprodurre un brano della motivazione che riproduce all’inizio dell’illustrazione del motivo a pag. 7 e termina con la prima parola riportata all’inizio della pagina successiva, cui aggiunge le conclusioni del ragionamento svolto dalla Corte veneziana, ma omette completamente di considerare che la motivazione ha un tessuto argomentativo molto più ampio rispetto a quanto riportato, che si sviluppa dalla pag. 14 sino alla pag. 16 , nella quale sono riportate le conclusioni. 2.1 Il motivo risulta inidoneo a criticare l ’ effettiva motivazione, che non è costituita solo dalla breve parte che parte ricorrente ha assunto come oggetto di critica.

Viene in rilievo il principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione non massimata, sebbene espressa sul punto, da Cass., Sez.

Un., n. 7074 del 2017. 2.2 Peraltro, la critica che viene svolta nel motivo, lungi dall ’ evidenziare il vizio di violazione o quello di falsa applicazione si risolve nella prospettazione di una serie di circostanze fattuali il cui apprezzamento avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, giustificare la prevalenza dell’importanza dell’inadempimento della resistente ed escludere quella della ricorrente.

In tal modo, l’illustrazione si risolve in una sollecitazione ad una rivalutazione della quaestio facti e solo all’esito di essa nella prospettazione dei vizi in iure.

Ma la detta rivalutazione, nella vigenza dell’attuale n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non è consentita (si veda l’esegesi fatta dalle note sentenze nn. 8053 e 854 del 2014 delle Sezioni Unite).

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Omesso esame di fatti discussi e decisivi per il giudizio (art. 360 n.4 c.p.c.), quanto alla infondatezza dell’eccezione di inadempimento”, contestando la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto fondata l ’ eccezione di inadempimento sollevata da [OSCURATO:SOCIETA].

4. Con il terzo motivo la ricorrente den uncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Omessa/apparente motivazione (art. 132 / 2 n.4 c.p.c. -art.360 n. 5 c.p.c.) quanto alla condivisione della riduzione del 30% del canone di locazione, come determinata dalla CTU”, quanto alla condivisione, da parte della Corte territoriale, della riduzione del 30% del canone di locazione, come determinata dalla CTU.

5. Il secondo ed il terzo motivo, in quanto logicamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. 5.1 Con entrambi i motivi la ricorrente deduce doglianze di vizio di motivazione (“Omesso esame di fatti discussi e decisivi per il giudizio”-secondo motivo; “Omessa/apparente motivazione ” - terzo motivo) al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un “fatto” inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche, come nella specie, vizi della motivazione ovvero l ’ omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (oltre alla citata Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053, seguita da numerose conformi, cfr. di recente Cass, Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523).

Non è oltretutto dato comprendere dal ricorso quale sarebbe la circostanza oggetto di discussione trascurata dalla Corte territoriale, che avrebbe condotto, ove considerata, ad una diversa decisione. 5.2 Il secondo motivo è inammissibile perché i “fatti” che sostiene omessi sono prospettati senza che ci si preoccupi nuovamente di dimostrarne la decisività ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in relazione alla motivazione adottata dalla Corte.

Non solo: il fatto della perdurante occupazione dell’immobile è stato considerato dalla sentenza a pag. 16, mentre il problema del deumidificatore a pag. 15. 5.3 I l terzo motivo non denuncia idoneamente il vizio ai sensi dell ’ art. 132, 2° comma, n. 4 , c.p.c., atteso che basa la critica su elementi aliunderispetto ad essa ed in particolare si lamenta della correttezza dell’apprezzamento della CTU.

6. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “In via subordinata: violazione/falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 15 d.P.R. n.633/1972 in relazione all’art. 34 L. 392/1978 per calcolo dell’indennità per la perdita dell’avviamento su un canone al lordo dell’Iva”, per il calcolo, da parte della Corte territoriale, dell’indennità per la perdita di avviamento su un canone al lordo dell’IVA.

7. Sul quarto motivo .

La sentenza gravata, tanto in motivazione (ultimo paragrafo di p. 17), quanto nel dispositivo (n. 5) ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere l’indennità di cui all’art. 34 l. 393/79, per complessivi euro 55.339,20, pari a 18 mensilità sulla base del multiplo dell’ultimo canone (ridotto per i vizi), con interessi legali dal 23/12/2016 fino al saldo, senza prevedere espressamente che l’importo si intendesse gravato da Iva.

Ebbene, i l motivo dimentica di indicare se e da dove emergeva che il canone fosse “ivato”e come tale sia stato assunto dalla C orte territoriale.

Nella descritta situazione non si sa, cioè non è dimostrato,se l’importo del canone assunto a base di calcolo fosse “ivato”.

Parte ricorrente avrebbe dovuto evidenziare a questa Corte che l’indicato importo del canone fosse “ivato” e, prima ancora che come tale fosse stato prospettato nel giudizio di merito, mentre nullaha detto né sotto il primo né sotto il secondo profilo.

Per tale ragione è impossibile comprendere se la doglianza proposta con il motivo sia consentita dalle allegazioni che erano state prospettate nel giudizio di merito e, dunque, essa non solo non risulta coerenziata ma, a monte, non sfugge al dubbio di novità, che ne precluderebbe l’esame in questa sede (in particolare, è anche esiziale, sotto tale ultimo profilo, che non si sia precisato che l’importorichiesto concernesse un canone calcolato al lordo dell’i.v.a.).

8. I l ricorso è pertanto in ammissibile, per le ragioni sopra esposte.

9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14196/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E GIADA, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di V ENEZIA n. 5597/2019depositata il 05/05/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (odierna ricorrente) convenne dinanzi al Tribunale di Vicenza la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna controricorrente) esponendo di averle concesso in locazione, con contratto in data 8/4/2015, l’unità immobiliare sita in Vicenza, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, ad uso negozio al piano terra e primo e ad uso deposito-magazzino al piano interrato, e che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni, avendo versato i canoni di novembre e dicembre solo in parte (mancavano € 364,00) e non avendo versato i canoni di gennaio e febbraio 2016, per complessivi euro 7.928,00. Dopo aver intimato a [OSCURATO:SOCIETA]. lo sfratto per morosità da tale immobile, [OSCURATO:PERSONA] la convenne avanti al Tribunale di Vicenza ai finidella convalida. 2. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA] si oppose alla convalida, affermando che: (i) fin dall’inizio della locazione il locale interrato aveva presentato eccessiva umidità, tanto che la locatrice, dopo essere stata avvisata, l’aveva invitata a far funzionare ininterrottamente per 24 ore al giorno il deumidificatore ivi installato; (ii) benché questo fosse rimasto costantemente acceso e tenuto in funzione, ben presto erano comparse pesanti infiltrazioni d’acqua sulla muratura e formazione di muffa, nonché una pozza d’acqua sul pavimento che, una volta asciugata, si riformava sempre; (iii) l’umidità e la muffa avevano danneggiato i capi di abbigliamento e accessori ivi depositati. [OSCURATO:PERSONA] dedusse di aver sospeso il pagamento dei canoni a fronte dell’inadempimento della locatrice [OSCURATO:PERSONA] e, in via riconvenzionale, chiese che il canone venisse proporzionalmente ridotto e che la locatrice fosse condannata a restituirle le differenze eventualmente risultanti corrisposte in eccesso, nonché ad eseguire i lavori necessari alla eliminazione dei vizi. 3. Il giudice a d ì to rigettò l ’ istanza di convalida dello sfratto, e con provvedimento del 25/3/2016 ordinò il rilascio dell’immobile ai sensi dell’art. 665 c.p.c., fissando per l’esecuzione la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendo la trasformazione del rito, ai sensi dell’art. 667 c.p.c., nelle forme previste per il rito locativo. 4. Con memoria integrativa, [OSCURATO:SOCIETA] formulò ulteriori domande in via riconvenzionale. A seguito di ricorso depositato il 30/3/2016 da [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 696 c.p.c. venne espletato un ATP sulle condizioni dell’immobile locato. 5. Con ricorso depositato il 23/12/2016 [OSCURATO:SOCIETA]. propose altro autonomo procedimento con cui chiese l’accoglimento delle stesse domande proposte in via riconvenzionale nel precedente giudizio e le due cause venivano riunite. 6. Con sentenza n. 3336/2017 il Tribunale di Vicenza dichiarò risolto il contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, condannò [OSCURATO:SOCIETA] a pagare alla locatrice la somma di euro 1.832,00, ponendo a carico di [OSCURATO:SOCIETA] le spese di lite. 7. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propose gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] costituitasi in giudizio, contestò la fondatezza dei motivi di impugnazione e ne chiese il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado. 8. Con sentenza n. 5597/2020, depositata in data 5/05/2020 , la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado: (i) ha dichiarato risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento della locatrice [OSCURATO:PERSONA]; (ii) ha ridotto del 30% del canone di locazione dovuto da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] dalla mensilità di gennaio 2017 a quella di marzo 2017; (iii) ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da [OSCURATO:PERSONA]; (iv) ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della somma di euro 55.339,20 a titolo di indennità per la perdita dell’avviamento, con gliinteressi legali dal 23/12/2020 fino al saldo. 9. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 11. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte non ha depositato conclusioni. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione/falsa applicazione degli art.1460, 1453, 1455 c.c., 1576 c.c. e 1578 cc. (art. 360 n. 3 c.p.c.), quanto alla ritenuta legittimità e fondatezza dell’eccezione di inadempimento e alla affermata fondatezza della domanda di risoluzione del contratto con riduzione del corrispettivo”, contestando la ritenuta legittimità e fondatezza dell’eccezione di inadempimento nonché la affermata fondatezza della domanda di risoluzione con riduzione del corrispettivo. 2. Sul primo motivo . Il motivo risulta inammissibile, in quanto assume come oggetto di critica la motivazione della sentenza impugnata sul punto in cui ha ritenuto sussistente un prevalente inadempimento della locatrice in modo deltutto parziale: infatti, si limita a riprodurre un brano della motivazione che riproduce all’inizio dell’illustrazione del motivo a pag. 7 e termina con la prima parola riportata all’inizio della pagina successiva, cui aggiunge le conclusioni del ragionamento svolto dalla Corte veneziana, ma omette completamente di considerare che la motivazione ha un tessuto argomentativo molto più ampio rispetto a quanto riportato, che si sviluppa dalla pag. 14 sino alla pag. 16 , nella quale sono riportate le conclusioni. 2.1 Il motivo risulta inidoneo a criticare l ’ effettiva motivazione, che non è costituita solo dalla breve parte che parte ricorrente ha assunto come oggetto di critica. Viene in rilievo il principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione non massimata, sebbene espressa sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017. 2.2 Peraltro, la critica che viene svolta nel motivo, lungi dall ’ evidenziare il vizio di violazione o quello di falsa applicazione si risolve nella prospettazione di una serie di circostanze fattuali il cui apprezzamento avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, giustificare la prevalenza dell’importanza dell’inadempimento della resistente ed escludere quella della ricorrente. In tal modo, l’illustrazione si risolve in una sollecitazione ad una rivalutazione della quaestio facti e solo all’esito di essa nella prospettazione dei vizi in iure. Ma la detta rivalutazione, nella vigenza dell’attuale n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non è consentita (si veda l’esegesi fatta dalle note sentenze nn. 8053 e 854 del 2014 delle Sezioni Unite). 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Omesso esame di fatti discussi e decisivi per il giudizio (art. 360 n.4 c.p.c.), quanto alla infondatezza dell’eccezione di inadempimento”, contestando la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto fondata l ’ eccezione di inadempimento sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con il terzo motivo la ricorrente den uncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Omessa/apparente motivazione (art. 132 / 2 n.4 c.p.c. -art.360 n. 5 c.p.c.) quanto alla condivisione della riduzione del 30% del canone di locazione, come determinata dalla CTU”, quanto alla condivisione, da parte della Corte territoriale, della riduzione del 30% del canone di locazione, come determinata dalla CTU. 5. Il secondo ed il terzo motivo, in quanto logicamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. 5.1 Con entrambi i motivi la ricorrente deduce doglianze di vizio di motivazione (“Omesso esame di fatti discussi e decisivi per il giudizio”-secondo motivo; “Omessa/apparente motivazione ” - terzo motivo) al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un “fatto” inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche, come nella specie, vizi della motivazione ovvero l ’ omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (oltre alla citata Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, seguita da numerose conformi, cfr. di recente Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523). Non è oltretutto dato comprendere dal ricorso quale sarebbe la circostanza oggetto di discussione trascurata dalla Corte territoriale, che avrebbe condotto, ove considerata, ad una diversa decisione. 5.2 Il secondo motivo è inammissibile perché i “fatti” che sostiene omessi sono prospettati senza che ci si preoccupi nuovamente di dimostrarne la decisività ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in relazione alla motivazione adottata dalla Corte. Non solo: il fatto della perdurante occupazione dell’immobile è stato considerato dalla sentenza a pag. 16, mentre il problema del deumidificatore a pag. 15. 5.3 I l terzo motivo non denuncia idoneamente il vizio ai sensi dell ’ art. 132, 2° comma, n. 4 , c.p.c., atteso che basa la critica su elementi aliunderispetto ad essa ed in particolare si lamenta della correttezza dell’apprezzamento della CTU. 6. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “In via subordinata: violazione/falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 15 d.P.R. n.633/1972 in relazione all’art. 34 L. 392/1978 per calcolo dell’indennità per la perdita dell’avviamento su un canone al lordo dell’Iva”, per il calcolo, da parte della Corte territoriale, dell’indennità per la perdita di avviamento su un canone al lordo dell’IVA. 7. Sul quarto motivo . La sentenza gravata, tanto in motivazione (ultimo paragrafo di p. 17), quanto nel dispositivo (n. 5) ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere l’indennità di cui all’art. 34 l. 393/79, per complessivi euro 55.339,20, pari a 18 mensilità sulla base del multiplo dell’ultimo canone (ridotto per i vizi), con interessi legali dal 23/12/2016 fino al saldo, senza prevedere espressamente che l’importo si intendesse gravato da Iva. Ebbene, i l motivo dimentica di indicare se e da dove emergeva che il canone fosse “ivato”e come tale sia stato assunto dalla C orte territoriale. Nella descritta situazione non si sa, cioè non è dimostrato,se l’importo del canone assunto a base di calcolo fosse “ivato”. Parte ricorrente avrebbe dovuto evidenziare a questa Corte che l’indicato importo del canone fosse “ivato” e, prima ancora che come tale fosse stato prospettato nel giudizio di merito, mentre nullaha detto né sotto il primo né sotto il secondo profilo. Per tale ragione è impossibile comprendere se la doglianza proposta con il motivo sia consentita dalle allegazioni che erano state prospettate nel giudizio di merito e, dunque, essa non solo non risulta coerenziata ma, a monte, non sfugge al dubbio di novità, che ne precluderebbe l’esame in questa sede (in particolare, è anche esiziale, sotto tale ultimo profilo, che non si sia precisato che l’importorichiesto concernesse un canone calcolato al lordo dell’i.v.a.). 8. I l ricorso è pertanto in ammissibile, per le ragioni sopra esposte. 9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore imp
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