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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 17647/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4077/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto c/o la sede dell’Azienda in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 87 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCO M. MANTOVANI e presso gli stessi domiciliata come da pec registri di giustizia -controricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 4106/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 07/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e quello incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in quanto a non essere accolti sono sia il ricorso principale sia quello incidentale; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4077/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto c/o la sede dell’Azienda in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 87 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCO M. MANTOVANI e presso gli stessi domiciliata come da pec registri di giustizia -controricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 4106/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 07/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e quello incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in quanto a non essere accolti sono sia il ricorso principale sia quello incidentale; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione
Decreto Cassazione n. 17647/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris