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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 34982/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2026 della Corte di appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'inammissibilità del ricorso e la memoria depositata nell'interesse delricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso il 10 marzo 2026 la Corte di appello di Napolirigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimentoadottato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 settembre 2026, con ilquale era stata disposta la misura di prevenzione personale della sorveglianzaspeciale con obbligo di soggiorno nei confronti del prevenuto per la durata di dueanni e sei mesi.Secondo la Corte di merito napoletana, la conferma del provvedimentoimpugnato si riteneva giustificata dall’elevata pericolosità sociale dell’appellante,rilevante ai sensi dell’art. 4, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cod.antimafia), desumibile dalla sua risalente contiguità al [OSCURATO:PERSONA]Letizia,convenzionalmente definito gruppo dei “Quaqquaroni”, storicamente presente aMarcianise, in provincia di Caserta.

La contiguità camorristica di [OSCURATO:PERSONA] al ClanPiccolo-Letizia di Marcianise imponeva di ritenere il prevenuto abitualmentededito alle attività delinquenziali oggetto di vaglio, anche alla luce della misura dicustodia cautelare applicata nei suoi confronti il 28 marzo 2022 dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Napoli, in pendenza del presenteprocedimento.Questi, convergenti, elementi di giudizio imponevano il respingimentodell’impugnazione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diconfermare la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiornoapplicata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso percassazione, articolando tre censure difensive, parzialmente correlate.Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il viziodi motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di appellodi Napoli dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere ilprevenuto un affiliato del [OSCURATO:PERSONA]Letizia, con la conseguente applicazionedei parametri previsti dall’art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, che apparivasmentita dalle emergenze processuali richiamate nella stessa decisionecensurata, che non consentivano di ritenere il prevenuto un associato dellaconsorteria camorristica marcianisana.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e ilvizio di motivazione del decreto impugnato, per non avere la decisione in esamedato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere attuale lacondizione di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che le emergenzeprocessuali riguardavano vicende criminose risalenti nel tempo – essendocollocate cronologicamente tra il 2007 e il 2019 – e non rilevando, nella direzionecensurata, l’arresto patito dal prevenuto il 28 marzo 2022, avvenuto in epocasuccessiva all’attivazione del presente procedimento di prevenzione.Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del decreto impugnato, per non avere la Corte di merito napoletanadato opportuno conto delle ragioni che imponevano di determinare la misuradella sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, oggetto di vaglio, in dueanni e sei mesi, risultando tale quantificazione espressa in termini assertivi esvincolati dalle emergenze processuali.2.1.

Le argomentazioni difensive esposte nell’atto d’impugnazioneintroduttivo del presente procedimento venivano richiamate e ulteriormenteribadite nelle memorie difensive depositate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il 12settembre 2026.Con tali memorie, la difesa del ricorrente, nel replicare alle conclusioni concui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale aveva chiesto l’inammissibilità del ricorso,evidenziava che il giudizio di pericolosità sociale del prevenuto risultava espressoin violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite (recte Sez.

U, n. 111 del30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271152 - 01), che avevano chiarito che anche neiconfronti dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose ènecessario accertare il requisito dell’attualità della pericolosità sociale delproposto.Tuttavia, a tali, pur univoche, indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello diNapoli non si conformava, atteso che, come evidenziato a pagina 6 delle notedifensive in esame, non individuava «con sufficiente concretezza quegli elementisuccessivi che consentirebbero di ritenere tuttora attuale la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA][…]» e non spiegava «perché il significativo periodo di libertà intercorso tra il2019 e il marzo 2022 non debba incidere sul giudizio prognostico».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.

In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione ilricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, legge 27dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge 31maggio 1965, n. 575 (e oggi dall'art. 10, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011),èammesso soltanto per violazione di legge.

Ne consegue che devono escludersidall’ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi dellalettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramenteapparente, integrante la violazione dell’obbligo di provvedere con decretomotivato.In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, ameno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderlameramente apparente e in realtà inesistente ossia priva dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si pongacome assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguitodal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative delprovvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logicida fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (trale altre, Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771 - 01; Sez. 2, n.20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 6, n. 20816 del28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010,Palermo, Rv. 247514 - 01).Questo orientamento ermeneutico ha ricevuto l’ulteriore suggello delleSezioni Unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si èrichiamata, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel procedimento diprevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge,secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamatodall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che,in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili insede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod.proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichéqualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivatoimposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez.

U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01).Tale approdo giurisprudenziale, inoltre, è stato avallato dalla Cortecostituzionale, che con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 – nel rigettare laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 3-ter legge n. 575 del 1965 – ha,tra l’altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha […] una suaautonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie dipericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per laconfisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Cortecost., sent. n. 106 del 2015).Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversaopzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineareritenendo invece fondata l’analoga questione relativa alla confisca di prevenzione[…]».

Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato dellaCorte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione almedesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga inrilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l’irrazionalità sarebbeevidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento[…]» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.).In questa cornice sistematica, occorre considerare i singoli passaggi deldecreto impugnato, tenendo conto delle doglianze prospettate dalla difesa diOttavio [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di impugnazione in esame, così come integratodalle memorie difensive depositate il 12 settembre 2026, allo scopo di verificarnel’effettiva congruità rispetto all’impianto argomentativo del provvedimentocensurato.3.

Passando a considerare le singole censure difensive, innanzitutto, deveritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazionedi legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere laCorte di appello di Napoli dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano diritenere il prevenuto un affiliato del [OSCURATO:PERSONA]Letizia, con la conseguenteapplicazione dei parametri previsti dall’art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, cheappariva smentita dalle emergenze processuali richiamate nella stessa decisionecensurata, che non consentivano di ritenere il prevenuto un associato dellaconsorteria camorristica marcianisana.Osserva il Collegio che la Corte di appello di Napoli riteneva dimostratal’elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della suacontiguità al [OSCURATO:PERSONA]Letizia, convenzionalmente definito gruppo dei“Quaqquaroni”, storicamente presente a Marcianise, in provincia di Caserta, cheimponevano di ritenere il prevenuto abitualmente dedito alle attivitàdelinquenziali oggetto di vaglio giurisdizionale, vantando una carriera criminalerisalente nel tempo.

Sotto questo profilo censorio, occorre subito sgomberarel’ambito valutativo su cui si è chiamati a intervenire da un equivoco ermeneutico,precisando che nella decisione censurata si fa riferimento ai rapporti di contiguitàdel prevenuto con il [OSCURATO:PERSONA]Letizia, senza fare espressamente riferimentoalla sua affiliazione alla consorteria marcianisana, ma, in termini più generali,alla sua vicinanza allo stesso sodalizio, desumibile dal passaggio esplicitato apagina 5 del provvedimento impugnato, in cui, richiamandosi la decisione diprimo grado, si evidenziava, con argomenti congrui, che emergeva «una duplicericonducibilità del proposto sia alla lettera a) sia alla lettera b) dell’art. 4 delcodice antimafia».In questa cornice, deve evidenziarsi che il giudizio di pericolosità socialeespresso dalla Corte di merito napoletana risultava corroborato dalledichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], DomenicoCuccaro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui convergenza non consentivadi nutrire dubbi sul coinvolgimento del ricorrente nelle attività illecite del ClanPiccolo-Letizia di Marcianise, nel quale il ricorrente risultava gravitare fin dallontano 2007.Si evidenziava, in particolare, che il ricorrente era ritenuto dai vertici delClan [OSCURATO:PERSONA]-Letizia di Marcianise un soggetto affidabile, tanto è vero che, inalcune occasioni, gli erano stati affidati delicati compiti di avvicinamento disoggetti sottoposti a estorsione dalla consorteria camorristica marcianisana, pereffetto dei quali, nel corso degli anni, era stato sottoposto ad alcuni procedimentipenali.Si evidenziava, al contempo, che uno dei procedimenti attivato nei confrontidel ricorrente – riguardante l’estorsione commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] “Spaghetto” nel corso del 2019 – risultava tuttora pendente, pur essendostato il prevenuto condannato all’esito del giudizio di primo grado, in concorsocon [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Questi elementi di giudizio, dunque, corroboravano l’assunto processualeposto a fondamento dell’originario decreto applicativo della misura diprevenzione personale, confermando l’atteggiamento di contiguità criminale diSorbo al [OSCURATO:PERSONA]Letizia, rilevante ai sensi dell’art. 4, lett. a) e b), d.lgs. n.159 del 2011, che si era manifestato lungo un ampio arco temporale.

Né puòrilevare, in senso favorevole al prevenuto, la circostanza che non tutte le attivitàd’indagine che erano state attivate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erano sfociate inprocedimenti all’esito dei quali il ricorrente era stato condannato con sentenzadefinitiva, dovendosi richiamare, in proposito, il principio di diritto affermato daSez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372 - 01, secondo cui: «Intema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudiziodi pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anchequelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi,nell’ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilitàdel proposto».Si tratta, del resto, di un’opzione ermeneutica consolidatasi nel tempo, comedimostrato dal principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024,Verruso, Rv. 287063 - 01, che si attaglia perfettamente al caso di specie, atenore del quale: «In tema di misure di prevenzione, il giudice, ai fini del giudiziodi pericolosità, può valutare non solo gli elementi di fatto accertati con sentenzadi condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti perreati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi nonescludenti la responsabilità del proposto. ».Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primomotivo di ricorso.4.

Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui sideducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del decreto impugnato,per non avere la Corte di appello di Napoli dato adeguato conto delle ragioni cheimponevano di ritenere attuale la condizione di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA],senza considerare che le emergenze processuali riguardavano vicende criminosenotevolmente risalenti nel tempo e non rilevando, nella direzione censurata,l’arresto patito dal prevenuto il 28 marzo 2022, eseguito dopo l’instaurazione delpresente procedimento di prevenzione.Osserva il Collegio che l’assunto difensivo è smentito dalle emergenzeprocessuali, atteso che la Corte di merito confermava il decreto adottato dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 settembre 2026 sull’assunto chel’elevata pericolosità del prevenuto risultava dimostrata dalla sua risalentecontiguità con il [OSCURATO:PERSONA]Letizia di Marcianise, rilevante ai sensi dell’art. 4,lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011.

La carriera criminale del ricorrente, infatti,traeva origine da vicende criminose che si verificavano nel 2007 e si protraevasenza soluzione di continuità fino al 28 marzo 2022, quando, in pendenza delpresente procedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diNapoli emetteva un ordinanza di custodia cautelare, per effetto della quale ilprevenuto veniva posto agli arresti domiciliari.Non può, invero, non rilevarsi che il nucleo essenziale del giudizio dipericolosità sociale espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] discendeva dal suoruolo di intermediazione nella gestione delle estorsioni svolte nell’interesse delClan [OSCURATO:PERSONA]-Letizia, rispetto al quale il provvedimento cautelare richiamato dalladifesa del ricorrente assumeva un rilievo sintomatico marginale.

Si evidenziava,in particolare, a pagina 12 della decisione censurata, con argomenti rispettosidelle emergenze processuali, acquisite nel procedimento relativa all’estorsionecommessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] detto “Spaghetto”, nell’ambito delcontrollo del territorio marcianisano operato dal [OSCURATO:PERSONA]Letizia di cui si è giàdetto nel paragrafo precedente, che, in tale ambito, il prevenuto si mostra«perfettamente inserito in quel contesto, nel quale assume un ruolo attivo diintermediazione tra estorti ed estortori e giunge persino a trattenere una quotadella somma illecitamente riscossa, evenienza che difficilmente avrebbe potutoverificarsi in assenza di una posizione riconosciuta all’interno del circuitocriminale, pena l’immediata esposizione a risorse […]».Ne discende che l’attualizzazione del giudizio di pericolosità sociale delricorrente veniva compiuto dalla Corte territoriale partenopea attraverso unpercorso finalizzato a verificare la persistenza nel tempo di tale condizionesoggettiva, nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondocui: «In tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito disoggetti indicati nell’art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, ivi compresa quella di cui allalett. i)-ter della stessa disposizione, che possono essere assoggettati a misure diprevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile unapresunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall’esito di unprocedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenzadella pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabileperiodo di tempo tra l’epoca dell’accertamento in sede penale e il momento dellaformulazione del giudizio sulla prevenzione» (Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016,Aguì, Rv. 268215 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, ancheSez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306 - 01; Sez. 6, n. 3529del 12/11/2019, Sabatini, Rv. 212565 - 01).In questo contesto processuale, che appare convergere univocamente sullaposizione del ricorrente, i richiami difensivi all’opzione ermeneutica affermata daSez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, cit. appaiono confermare e nonsmentire l’assunto processuale posta a fondamento della decisione censurata,affermandosi, nella motivazione di tale decisione, che il giudizio sulla pericolositàsociale del prevenuto «deve essere corroborato dalla valorizzazione di specificielementi di fatto che le sostengano ed evidenzino la natura strutturaledell’apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleatesulla base degli atti, onde sostenere la connessione con la fase di applicazionedella misura».Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del secondomotivo di ricorso.5.

Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si sideducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del decreto impugnato,per non avere la Corte di merito napoletana dato opportuno conto delle ragioniche imponevano di determinare la misura della sorveglianza speciale con obbligodi soggiorno, oggetto di vaglio, in due anni e sei mesi, risultando talequantificazione espressa in termini assertivi e svincolati dalle emergenzeprocessuali.Osserva il Collegio che la quantificazione della misura della sorveglianzaspeciale con obbligo di soggiorno, determinata in due anni e sei mesi, traeva ilsuo fondamento giustificativo dall’elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] AntonioSorbo, che era desumibile dalla sua risalente contiguità al [OSCURATO:PERSONA]Letizia.

Lavicinanza del prevenuto all’ambiente camorristico marcianisano, del resto, nonsoltanto era risalente nel tempo, ma si era protratta per un lungo arcotemporale, senza alcuna soluzione di continuità, avendo avuto origine nel 2007ed essendosi protratta ininterrottamente fino al 28 marzo 2022, quando ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli emetteva un ordinanzadi custodia cautelare, per effetto della quale il ricorrente veniva posto agli arrestidomiciliari.Né sussistono carenze motivazionali tali da ritenere il provvedimentocensurato sprovvisto, sul punto, di un adeguato percorso argomentativo,dovendosi, in proposito, richiamare il passaggio conclusivo, esplicitato a pagina14 della decisione in esame, in cui si affermava che «avuto riguardo all’obiettivagravità dell’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale dei “Quaq[q]uaroni”,già evidenziatasi come non occasionale e protrattasi per un significativo arcotemporale, la durata della misura applicata dal Tribunale così come la cauzioneimposta, deve ritenersi pienamente proporzionata».Tale percorso argomentativo non consente di prefigurare un’ipotesi dicarenza motivazionale insuperabile, per inquadrare la quale, in linea con quantosi è affermato nel paragrafo 2, cui si rinvia ulteriormente, occorre evidenziareche il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione, conformemente aquanto, da tempo, affermato da Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino,Rv. 224611 - 01, comprende, oltre all’ipotesi, sostanzialmente scolastica, di unprovvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo,tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza,completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o comunqueinidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di meritonell’emettere un atto processuale.A queste patologie motivazionali, com’è noto, devono essere equiparatetutte quelle ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento censuratoappaiono criptiche, essendo talmente scoordinate e carenti dei necessaripassaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato ladecisione oggetto di vaglio giurisdizionale (tra le altre, Sez. 1, n. 37351 del06/05/2004, Trigila, Rv. 260805 - 01; Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003,Guttadauro, Rv. 226035 - 01).Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del terzo motivo diricorso.6.

Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di rigettare ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 della Corte di appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'inammissibilità del ricorso e la memoria depositata nell'interesse delricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso il 10 marzo 2026 la Corte di appello di Napolirigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimentoadottato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 settembre 2026, con ilquale era stata disposta la misura di prevenzione personale della sorveglianzaspeciale con obbligo di soggiorno nei confronti del prevenuto per la durata di dueanni e sei mesi.Secondo la Corte di merito napoletana, la conferma del provvedimentoimpugnato si riteneva giustificata dall’elevata pericolosità sociale dell’appellante,rilevante ai sensi dell’art. 4, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cod.antimafia), desumibile dalla sua risalente contiguità al [OSCURATO:PERSONA]Letizia,convenzionalmente definito gruppo dei “Quaqquaroni”, storicamente presente aMarcianise, in provincia di Caserta. La contiguità camorristica di [OSCURATO:PERSONA] al ClanPiccolo-Letizia di Marcianise imponeva di ritenere il prevenuto abitualmentededito alle attività delinquenziali oggetto di vaglio, anche alla luce della misura dicustodia cautelare applicata nei suoi confronti il 28 marzo 2022 dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Napoli, in pendenza del presenteprocedimento.Questi, convergenti, elementi di giudizio imponevano il respingimentodell’impugnazione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diconfermare la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiornoapplicata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso percassazione, articolando tre censure difensive, parzialmente correlate.Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il viziodi motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di appellodi Napoli dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere ilprevenuto un affiliato del [OSCURATO:PERSONA]Letizia, con la conseguente applicazionedei parametri previsti dall’art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, che apparivasmentita dalle emergenze processuali richiamate nella stessa decisionecensurata, che non consentivano di ritenere il prevenuto un associato dellaconsorteria camorristica marcianisana.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e ilvizio di motivazione del decreto impugnato, per non avere la decisione in esamedato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere attuale lacondizione di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che le emergenzeprocessuali riguardavano vicende criminose risalenti nel tempo – essendocollocate cronologicamente tra il 2007 e il 2019 – e non rilevando, nella direzionecensurata, l’arresto patito dal prevenuto il 28 marzo 2022, avvenuto in epocasuccessiva all’attivazione del presente procedimento di prevenzione.Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del decreto impugnato, per non avere la Corte di merito napoletanadato opportuno conto delle ragioni che imponevano di determinare la misuradella sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, oggetto di vaglio, in dueanni e sei mesi, risultando tale quantificazione espressa in termini assertivi esvincolati dalle emergenze processuali.2.1. Le argomentazioni difensive esposte nell’atto d’impugnazioneintroduttivo del presente procedimento venivano richiamate e ulteriormenteribadite nelle memorie difensive depositate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il 12settembre 2026.Con tali memorie, la difesa del ricorrente, nel replicare alle conclusioni concui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale aveva chiesto l’inammissibilità del ricorso,evidenziava che il giudizio di pericolosità sociale del prevenuto risultava espressoin violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite (recte Sez. U, n. 111 del30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271152 - 01), che avevano chiarito che anche neiconfronti dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose ènecessario accertare il requisito dell’attualità della pericolosità sociale delproposto.Tuttavia, a tali, pur univoche, indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello diNapoli non si conformava, atteso che, come evidenziato a pagina 6 delle notedifensive in esame, non individuava «con sufficiente concretezza quegli elementisuccessivi che consentirebbero di ritenere tuttora attuale la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA][…]» e non spiegava «perché il significativo periodo di libertà intercorso tra il2019 e il marzo 2022 non debba incidere sul giudizio prognostico».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione ilricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, legge 27dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge 31maggio 1965, n. 575 (e oggi dall'art. 10, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011),èammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersidall’ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi dellalettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramenteapparente, integrante la violazione dell’obbligo di provvedere con decretomotivato.In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, ameno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderlameramente apparente e in realtà inesistente ossia priva dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si pongacome assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguitodal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative delprovvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logicida fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (trale altre, Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771 - 01; Sez. 2, n.20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 6, n. 20816 del28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010,Palermo, Rv. 247514 - 01).Questo orientamento ermeneutico ha ricevuto l’ulteriore suggello delleSezioni Unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si èrichiamata, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel procedimento diprevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge,secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamatodall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che,in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili insede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod.proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichéqualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivatoimposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01).Tale approdo giurisprudenziale, inoltre, è stato avallato dalla Cortecostituzionale, che con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 – nel rigettare laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 3-ter legge n. 575 del 1965 – ha,tra l’altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha […] una suaautonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie dipericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per laconfisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Cortecost., sent. n. 106 del 2015).Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversaopzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineareritenendo invece fondata l’analoga questione relativa alla confisca di prevenzione[…]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato dellaCorte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione almedesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga inrilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l’irrazionalità sarebbeevidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento[…]» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.).In questa cornice sistematica, occorre considerare i singoli passaggi deldecreto impugnato, tenendo conto delle doglianze prospettate dalla difesa diOttavio [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di impugnazione in esame, così come integratodalle memorie difensive depositate il 12 settembre 2026, allo scopo di verificarnel’effettiva congruità rispetto all’impianto argomentativo del provvedimentocensurato.3. Passando a considerare le singole censure difensive, innanzitutto, deveritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazionedi legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere laCorte di appello di Napoli dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano diritenere il prevenuto un affiliato del [OSCURATO:PERSONA]Letizia, con la conseguenteapplicazione dei parametri previsti dall’art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, cheappariva smentita dalle emergenze processuali richiamate nella stessa decisionecensurata, che non consentivano di ritenere il prevenuto un associato dellaconsorteria camorristica marcianisana.Osserva il Collegio che la Corte di appello di Napoli riteneva dimostratal’elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della suacontiguità al [OSCURATO:PERSONA]Letizia, convenzionalmente definito gruppo dei“Quaqquaroni”, storicamente presente a Marcianise, in provincia di Caserta, cheimponevano di ritenere il prevenuto abitualmente dedito alle attivitàdelinquenziali oggetto di vaglio giurisdizionale, vantando una carriera criminalerisalente nel tempo. Sotto questo profilo censorio, occorre subito sgomberarel’ambito valutativo su cui si è chiamati a intervenire da un equivoco ermeneutico,precisando che nella decisione censurata si fa riferimento ai rapporti di contiguitàdel prevenuto con il [OSCURATO:PERSONA]Letizia, senza fare espressamente riferimentoalla sua affiliazione alla consorteria marcianisana, ma, in termini più generali,alla sua vicinanza allo stesso sodalizio, desumibile dal passaggio esplicitato apagina 5 del provvedimento impugnato, in cui, richiamandosi la decisione diprimo grado, si evidenziava, con argomenti congrui, che emergeva «una duplicericonducibilità del proposto sia alla lettera a) sia alla lettera b) dell’art. 4 delcodice antimafia».In questa cornice, deve evidenziarsi che il giudizio di pericolosità socialeespresso dalla Corte di merito napoletana risultava corroborato dalledichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], DomenicoCuccaro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui convergenza non consentivadi nutrire dubbi sul coinvolgimento del ricorrente nelle attività illecite del ClanPiccolo-Letizia di Marcianise, nel quale il ricorrente risultava gravitare fin dallontano 2007.Si evidenziava, in particolare, che il ricorrente era ritenuto dai vertici delClan [OSCURATO:PERSONA]-Letizia di Marcianise un soggetto affidabile, tanto è vero che, inalcune occasioni, gli erano stati affidati delicati compiti di avvicinamento disoggetti sottoposti a estorsione dalla consorteria camorristica marcianisana, pereffetto dei quali, nel corso degli anni, era stato sottoposto ad alcuni procedimentipenali.Si evidenziava, al contempo, che uno dei procedimenti attivato nei confrontidel ricorrente – riguardante l’estorsione commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] “Spaghetto” nel corso del 2019 – risultava tuttora pendente, pur essendostato il prevenuto condannato all’esito del giudizio di primo grado, in concorsocon [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Questi elementi di giudizio, dunque, corroboravano l’assunto processualeposto a fondamento dell’originario decreto applicativo della misura diprevenzione personale, confermando l’atteggiamento di contiguità criminale diSorbo al [OSCURATO:PERSONA]Letizia, rilevante ai sensi dell’art. 4, lett. a) e b), d.lgs. n.159 del 2011, che si era manifestato lungo un ampio arco temporale. Né puòrilevare, in senso favorevole al prevenuto, la circostanza che non tutte le attivitàd’indagine che erano state attivate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erano sfociate inprocedimenti all’esito dei quali il ricorrente era stato condannato con sentenzadefinitiva, dovendosi richiamare, in proposito, il principio di diritto affermato daSez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372 - 01, secondo cui: «Intema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudiziodi pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anchequelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi,nell’ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilitàdel proposto».Si tratta, del resto, di un’opzione ermeneutica consolidatasi nel tempo, comedimostrato dal principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024,Verruso, Rv. 287063 - 01, che si attaglia perfettamente al caso di specie, atenore del quale: «In tema di misure di prevenzione, il giudice, ai fini del giudiziodi pericolosità, può valutare non solo gli elementi di fatto accertati con sentenzadi condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti perreati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi nonescludenti la responsabilità del proposto. ».Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primomotivo di ricorso.4. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui sideducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del decreto impugnato,per non avere la Corte di appello di Napoli dato adeguato conto delle ragioni cheimponevano di ritenere attuale la condizione di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA],senza considerare che le emergenze processuali riguardavano vicende criminosenotevolmente risalenti nel tempo e non rilevando, nella direzione censurata,l’arresto patito dal prevenuto il 28 marzo 2022, eseguito dopo l’instaurazione delpresente procedimento di prevenzione.Osserva il Collegio che l’assunto difensivo è smentito dalle emergenzeprocessuali, atteso che la Corte di merito confermava il decreto adottato dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 settembre 2026 sull’assunto chel’elevata pericolosità del prevenuto risultava dimostrata dalla sua risalentecontiguità con il [OSCURATO:PERSONA]Letizia di Marcianise, rilevante ai sensi dell’art. 4,lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011. La carriera criminale del ricorrente, infatti,traeva origine da vicende criminose che si verificavano nel 2007 e si protraevasenza soluzione di continuità fino al 28 marzo 2022, quando, in pendenza delpresente procedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diNapoli emetteva un ordinanza di custodia cautelare, per effetto della quale ilprevenuto veniva posto agli arresti domiciliari.Non può, invero, non rilevarsi che il nucleo essenziale del giudizio dipericolosità sociale espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] discendeva dal suoruolo di intermediazione nella gestione delle estorsioni svolte nell’interesse delClan [OSCURATO:PERSONA]-Letizia, rispetto al quale il provvedimento cautelare richiamato dalladifesa del ricorrente assumeva un rilievo sintomatico marginale. Si evidenziava,in particolare, a pagina 12 della decisione censurata, con argomenti rispettosidelle emergenze processuali, acquisite nel procedimento relativa all’estorsionecommessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] detto “Spaghetto”, nell’ambito delcontrollo del territorio marcianisano operato dal [OSCURATO:PERSONA]Letizia di cui si è giàdetto nel paragrafo precedente, che, in tale ambito, il prevenuto si mostra«perfettamente inserito in quel contesto, nel quale assume un ruolo attivo diintermediazione tra estorti ed estortori e giunge persino a trattenere una quotadella somma illecitamente riscossa, evenienza che difficilmente avrebbe potutoverificarsi in assenza di una posizione riconosciuta all’interno del circuitocriminale, pena l’immediata esposizione a risorse […]».Ne discende che l’attualizzazione del giudizio di pericolosità sociale delricorrente veniva compiuto dalla Corte territoriale partenopea attraverso unpercorso finalizzato a verificare la persistenza nel tempo di tale condizionesoggettiva, nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondocui: «In tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito disoggetti indicati nell’art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, ivi compresa quella di cui allalett. i)-ter della stessa disposizione, che possono essere assoggettati a misure diprevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile unapresunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall’esito di unprocedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenzadella pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabileperiodo di tempo tra l’epoca dell’accertamento in sede penale e il momento dellaformulazione del giudizio sulla prevenzione» (Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016,Aguì, Rv. 268215 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, ancheSez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306 - 01; Sez. 6, n. 3529del 12/11/2019, Sabatini, Rv. 212565 - 01).In questo contesto processuale, che appare convergere univocamente sullaposizione del ricorrente, i richiami difensivi all’opzione ermeneutica affermata daSez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, cit. appaiono confermare e nonsmentire l’assunto processuale posta a fondamento della decisione censurata,affermandosi, nella motivazione di tale decisione, che il giudizio sulla pericolositàsociale del prevenuto «deve essere corroborato dalla valorizzazione di specificielementi di fatto che le sostengano ed evidenzino la natura strutturaledell’apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleatesulla base degli atti, onde sostenere la connessione con la fase di applicazionedella misura».Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del secondomotivo di ricorso.5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si sideducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del decreto impugnato,per non avere la Corte di merito napoletana dato opportuno conto delle ragioniche imponevano di determinare la misura della sorveglianza speciale con obbligodi soggiorno, oggetto di vaglio, in due anni e sei mesi, risultando talequantificazione espressa in termini assertivi e svincolati dalle emergenzeprocessuali.Osserva il Collegio che la quantificazione della misura della sorveglianzaspeciale con obbligo di soggiorno, determinata in due anni e sei mesi, traeva ilsuo fondamento giustificativo dall’elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] AntonioSorbo, che era desumibile dalla sua risalente contiguità al [OSCURATO:PERSONA]Letizia. Lavicinanza del prevenuto all’ambiente camorristico marcianisano, del resto, nonsoltanto era risalente nel tempo, ma si era protratta per un lungo arcotemporale, senza alcuna soluzione di continuità, avendo avuto origine nel 2007ed essendosi protratta ininterrottamente fino al 28 marzo 2022, quando ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli emetteva un ordinanzadi custodia cautelare, per effetto della quale il ricorrente veniva posto agli arrestidomiciliari.Né sussistono carenze motivazionali tali da ritenere il provvedimentocensurato sprovvisto, sul punto, di un adeguato percorso argomentativo,dovendosi, in proposito, richiamare il passaggio conclusivo, esplicitato a pagina14 della decisione in esame, in cui si affermava che «avuto riguardo all’obiettivagravità dell’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale dei “Quaq[q]uaroni”,già evidenziatasi come non occasionale e protrattasi per un significativo arcotemporale, la durata della misura applicata dal Tribunale così come la cauzioneimposta, deve ritenersi pienamente proporzionata».Tale percorso argomentativo non consente di prefigurare un’ipotesi dicarenza motivazionale insuperabile, per inquadrare la quale, in linea con quantosi è affermato nel paragrafo 2, cui si rinvia ulteriormente, occorre evidenziareche il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione, conformemente aquanto, da tempo, affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino,Rv. 224611 - 01, comprende, oltre all’ipotesi, sostanzialmente scolastica, di unprovvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo,tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza,completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o comunqueinidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di meritonell’emettere un atto processuale.A queste patologie motivazionali, com’è noto, devono essere equiparatetutte quelle ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento censuratoappaiono criptiche, essendo talmente scoordinate e carenti dei necessaripassaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato ladecisione oggetto di vaglio giurisdizionale (tra le altre, Sez. 1, n. 37351 del06/05/2004, Trigila, Rv. 260805 - 01; Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003,Guttadauro, Rv. 226035 - 01).Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del terzo motivo diricorso.6. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di rigettare ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 34982/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris