CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 08332/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13566/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], già rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], ARCIDIACONO SALVATOREed [OSCURATO:PERSONA], -intimati- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIAn.2229/2018depositata il 24.10.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.3.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la notifica del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha avuto esito negativo per destinatarie trasferite, e che della notifica tentata dalla ricorrente in rinnovazione nei confronti delle predette risulta solo la spedizione da parte dell'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in data 29.4.2019, ma mancano gli avvisi di ricevimento, in assenza dei quali tali notifiche devono ritenersi inesistenti; considerato che, data l’inscindibilità della causa, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la comunicazione della presente ordinanza va fatta ad [OSCURATO:PERSONA] personalmente, in quanto l'unico difensore validamente costituito risulta deceduto; P.Q.M. La Corte di Cassazione, visto l’art. 331 c.p.c. ordina alla ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] entro 90 giorni dalla comunicazione di questa ordinanza, da eseguirsi personalmente ad [OSCURATO:PERSONA], e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così de