CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 22875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Potenza in data 2/7/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Potenza confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto il Cassotta colpevole del delitto di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni due,nnesi due di reclusione ed euro 1400,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche e della circostanza ex art. 62 n. 4 cod.pen, 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e l'apparenza della motivazione con riguardo al gravame difensivo. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale che, oltre a rilevarne la genericità, ne ha confutato la fondatezza con argomenti che la difesa non ha fatto oggetto di puntuale critica secondo la griglia selettiva dettata dall'art. 606 cod.proc.pen. Infatti, i giudici d'appello hanno motivatamente disatteso ia tesi difensiva di un prestito, evidenziando la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito contestato. La finalizzazione della condotta strumentale all'esborso di una seppur modesta somma di danaro conclama l'impossibilità di ricondurre l'episodio nel paradigma sanzionatorio dell'art. 610 cod.pen. 5.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santis A redo Mantovano