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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 39990/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e 2-bis, cod. strada (fatto del 15.11.2017)

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.), con unico motivo, la nullità della sentenza per omesso avviso all'imputato ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. degli accertamenti alcolimetrici.

Contesta, in particolare, l'affermazione secondo cui il Granelli fosse in stato di incoscienza al momento del richiesto accertamento da parte della Polizia giudiziaria.

3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il motivo dedotto evoca in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, riproduttive di questioni già puntualmente esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione del tutto coerente e adeguata, rispetto alla quale, in buona sostanza, il mezzo di impugnazione odierno omette di confrontarsi, incorrendo in tal modo anche nel vizio di aspecificità.

3. La Corte territoriale ha correttamente respinto l'eccezione di nullità dell'esito dell'accertamento medico per asserita violazione dell'art. 114 cit., avendo insindacabilmente riscontrato in fatto che l'imputato, a seguito del sinistro stradale, era in stato di incoscienza ed in tale stato era giunto presso la struttura sanitaria, motivo per cui non era stato possibile dargli l'avviso.

Si tratta di un accertamento in fatto che non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità.4.

Appare, infatti, evidente che gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza, anche alla luce del disposto normativo dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che presuppone, ai fini della sua applicazione, la "presenza" - evidentemente consapevole - del soggetto sottoposto ad indagini.

Per altro verso, affermare che lo stato di incoscienza dell'indagato impedisca di espletare un valido accertamento, per la nullità derivante dall'omesso avviso, equivarrebbe ad introdurre una sorta di causa di non punibilità in nessun modo prevista dalla legge, del tutto eccentrica rispetto alle finalità preventive della normativa in materia di guida in stato di ebbrezza, la cui ratio è quella di impedire il verificarsi di eventi idonei a compromettere l'incolumità tanto del guidatore che degli altri utenti della strada, sicché sarebbe paradossale attribuire una sorta di "immunità" a soggetti il cui stato di incoscienza sia conseguenza della loro stessa condotta illecita.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ella Fer nti DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e 2-bis, cod. strada (fatto del 15.11.2017) 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.), con unico motivo, la nullità della sentenza per omesso avviso all'imputato ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. degli accertamenti alcolimetrici. Contesta, in particolare, l'affermazione secondo cui il Granelli fosse in stato di incoscienza al momento del richiesto accertamento da parte della Polizia giudiziaria. 3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il motivo dedotto evoca in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, riproduttive di questioni già puntualmente esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione del tutto coerente e adeguata, rispetto alla quale, in buona sostanza, il mezzo di impugnazione odierno omette di confrontarsi, incorrendo in tal modo anche nel vizio di aspecificità. 3. La Corte territoriale ha correttamente respinto l'eccezione di nullità dell'esito dell'accertamento medico per asserita violazione dell'art. 114 cit., avendo insindacabilmente riscontrato in fatto che l'imputato, a seguito del sinistro stradale, era in stato di incoscienza ed in tale stato era giunto presso la struttura sanitaria, motivo per cui non era stato possibile dargli l'avviso. Si tratta di un accertamento in fatto che non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità.4. Appare, infatti, evidente che gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza, anche alla luce del disposto normativo dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che presuppone, ai fini della sua applicazione, la "presenza" - evidentemente consapevole - del soggetto sottoposto ad indagini. Per altro verso, affermare che lo stato di incoscienza dell'indagato impedisca di espletare un valido accertamento, per la nullità derivante dall'omesso avviso, equivarrebbe ad introdurre una sorta di causa di non punibilità in nessun modo prevista dalla legge, del tutto eccentrica rispetto alle finalità preventive della normativa in materia di guida in stato di ebbrezza, la cui ratio è quella di impedire il verificarsi di eventi idonei a compromettere l'incolumità tanto del guidatore che degli altri utenti della strada, sicché sarebbe paradossale attribuire una sorta di "immunità" a soggetti il cui stato di incoscienza sia conseguenza della loro stessa condotta illecita. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ella Fer nti DE
Decreto Cassazione n. 39990/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris