CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 17288/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen e 157 cod. pen. conseguente all'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché il reato di riciclaggio non risulta essersi prescritto in data anteriore all'emissione della sentenza di appello. Tenuto conto della data di commissione del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen. è spirato nel dicembre 2023 e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (5 aprile 2023); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] e este?q,ore Il PreSident