CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 51551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si lamenta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità perché deduce gli stessi argomenti già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano pagg. 3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente