CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 16916/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -_ che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 2, e 61 n. 10 cod. pen. ed ha disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato; - che il motivo unico del. ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza di norma processuale, in relazione all'art. 442 comma 3 e 591 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato poiché in base alla disciplina dell'assenza dell'imputato applicabile al caso di specie - per il quale la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non deve essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio (nella specie detenuto agli arresti domiciliari che aveva espressamente rinunziato a comparire) - l'atto di appello presentato in data 20/05/2015 risulta tardivo; infatti, il giudice di prime cure, riservandosi il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione, ha emanato la sentenza in data 23/01/2015, dunque, il termine ultimo per presentare l'atto di appello è da ricondurre al giorno 07/05/2015; d'altronde, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, l'imputato è stato destinatario della notifica dell'estratto contumaciale (emesso in ragione della disciplina applicabile ratione temporis), avvenuta il 12 marzo 2015, con conseguente decorso del termine per impugnare il 28 aprile 2015; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 marzo 2024 Il Consigliere estensi re [OSCURATO:PERSONA]