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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16373/2026

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a del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale GASPARESTURZO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato il giudizio dipenale responsabilità espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all’esito di giudizioabbreviato, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], consentenza del 13 dicembre 2023, in ordine ad una rapina pluriaggravata consumata ai dannidella filiale di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, della quale risultavanoesecutori materiali i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],mentre al [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto il ruolo di basista, insieme con [OSCURATO:PERSONA], nonchéin ordine alle lesioni personali arrecate nell’occasione al direttore della banca.La pronuncia della Corte di appello veniva emessa in sede di rinvio, a seguitodell’annullamento - per l’omessa citazione del ricorrente nel domicilio eletto - da parte diquesta seconda sezione della Corte di Cassazione, di altra sentenza della Corte di appello diMilano che il 17/10/2024 aveva confermato la condanna in primo grado.2.

Premesso che dalle immagini estratte dagli impianti di videoregistrazione della bancae dalle sommarie informazioni testimoniali dei presenti era emerso che tre uomini travisati edarmati – che le sentenze di merito hanno individuato nei coimputati del [OSCURATO:PERSONA] – si eranointrodotti nell’istituto bancario, avevano ferito il direttore, immobilizzato i presenti con fascettedi plastica e si erano impossessati di 24.000,00 euro, i giudici di merito hanno rilevato:- che il direttore della banca aveva riferito che tre giorni prima della rapina, il 18/1/2022,una donna – identificata in [OSCURATO:PERSONA], giudicata separatamente – aveva chiesto unappuntamento per il 21 gennaio, e le riprese con la videocamera avevano evidenziato che lastessa aveva raggiunto la banca a bordo di una [OSCURATO:PERSONA], intestata all’impresa dinoleggio presso cui la quale svolgeva attività lavorativa il [OSCURATO:PERSONA] e nella disponibilità diquesto;- che il sistema di geolocalizzazione di cui era dotata tale vettura consentiva diverificare che era parcheggiata tutte le sere presso il campo Nomadi di Muggiano, dimoradel [OSCURATO:PERSONA], mentre al mattino si fermava presso l’abitazione della [OSCURATO:PERSONA]; - che l’analisi dei tabulati di un’utenza riconosciuta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] come nellasua disponibilità, e di altre due utenze - ritenute in uso allo stesso [OSCURATO:PERSONA], benché intestatea soggetti stranieri, ed aggancianti la stessa cella in cui è collocata la sua dimora - ed ilposizionamento della [OSCURATO:PERSONA] avevano rivelato che il 18 gennaio gli spostamentidella [OSCURATO:PERSONA] erano sovrapponibili a quelli della [OSCURATO:PERSONA] e che la mattina del 21 gennaio l’utenzadella prdetta aveva scambiato messaggi con le utenze fittiziamente intestate agli stranieri elocalizzate negli stessi luoghi ove si trovava la [OSCURATO:PERSONA], ed altresì che vi erano statialtresì contatti tra l’utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA] e quella in uso al Particola, autore materialedella rapina;- che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver ripetutamente sub-noleggiato l’autovettura allaTucci per cento euro al giorno e che, spaventato dall’arresto di questa, avevaimmediatamente restituito l’automobile.Con l’atto di appello il ricorrente aveva contestato la prova che le due utenze intestate asoggetti stranieri potessero essere a lui ricondotte, se non sulla base di mere presunzioni, edaltresì che dai tabulati fosse emerso che queste si muovevano insieme ad utenzaeffettivamente in suo possesso; in particolare contestava che ciò fosse accaduto il18/1/2022, giorno del sopralluogo.

Assumeva, inoltre, che anche l’eventuale riconducibilitàdelle utenze al [OSCURATO:PERSONA] non proverebbe la sua responsabilità, nel difetto di intercettazioniaventi ad oggetto conversazioni con la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA].

Deduceva, infine, che adeffettuare il percorso da Rho all’istituto di credito era stata solo l’utenza della [OSCURATO:PERSONA] e non giàquelle attribuite al [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza della Corte territoriale ha valorizzato il dato, pacifico, che la nottedell’arresto della [OSCURATO:PERSONA] per un’altra rapina il [OSCURATO:PERSONA] si sia precipitato a recuperare la Jeeped a restituirla perché spaventato dall’arresto, ed ha ritenuto tale circostanza rilevante ancheperché nei pressi dell’abitazione della [OSCURATO:PERSONA] vi era una delle utenze riconosciute in uso alricorrente, con cui sono stati inviati due messaggi alla moglie di questo, ed i cui spostamentisono coerenti con lo spostamento della [OSCURATO:PERSONA] in Piemonte: si è perciò ritenuto provato che ilNarcisio fosse in stretto contatto con la [OSCURATO:PERSONA] e che vi fosse un collegamento tra l’arresto diquesta e la [OSCURATO:PERSONA].L’attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] delle utenze intestate a stranieri, poi, ha portato la Corteterritoriale a collocare il ricorrente sulla scena del crimine al momento del sopralluogo e diverificare la messa a disposizione dell’auto per il supporto alla rapina: una delle utenze,infatti, aveva agganciato le celle telefoniche ubicate nell’area di copertura di Rho insiemeall’altra e a quella della [OSCURATO:PERSONA], scambiando diversi messaggi SMS con quest’ultima, mentrel’altra utenza attribuita al [OSCURATO:PERSONA] era localizzata a Rho anche poco dopo, contestualmentealle utenze in uso al [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA].

Ad avviso della Corte di appello, pertanto, itabulati collocavano il [OSCURATO:PERSONA] sulla scena dei fatti sia in occasione del sopralluogo che inquella della rapina, in questo confortate anche da localizzazioni comuni e comunicazioni conalmeno uno dei rapinatori.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corteterritoriale affidandolo a due motivi di impugnazione:3.1.

Mancanza di motivazione su un punto decisivo ai fini dell’affermazione diresponsabilità, atteso che nel ricorso in appello si contestava la ritenuta presenza dell’utenza351/1613183 il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel percorso da Rho a [OSCURATO:PERSONA], luogo del sopralluogo,evidenziando un equivoco in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, atteso chedall’informativa risultava, invece, che la sola utenza della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proseguito ilpercorso da Rho a [OSCURATO:PERSONA] il predetto giorno del sopralluogo, mentre quellariconosciuta in uso al ricorrente si sarebbe fermato a Rho.3.2.

Mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale conriferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando precedenti estintiex art. 445 comma 2 cod. proc. pen., trattandosi di norma che prevede l’estinzione non solodel reato, ma anche di ogni effetto penale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione dilegittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.2.

La sentenza impugnata si è confrontata adeguatamente con l’assunto difensivo,prospettato con l’atto di appello, secondo cui difetterebbe la prova della ritenuta presenza,tra le altre, dell’utenza 351/1613183 il [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul luogo della rapina al momento delsopralluogo, evidenziando, invece, che in tale giorno l’utenza di cui si tratta era stata“localizzata da Muggiano verso Rho e successivamente, in orario compatibile con ilsopralluogo presso l’istituto bancario, da Rho verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (attigua aSolbiate [OSCURATO:PERSONA])”.Il ricorrente contesta queste affermazioni assumendo che, invece, “il telefonoasseritamente in uso al prevenuto sarebbe stato rilevato l’ultima volta a Rho”, in tal modoprospettando, nella sostanza, ma in termini generici, un travisamento della prova sul punto.La sentenza di appello, peraltro, ha confermato la pronuncia di primo grado, sicchégiova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio deltravisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materialeprocessuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con ilricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado,non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito daldevolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, perrispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori nonesaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636-01; Sez.2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep.2014, Capuzzi, Rv. 258438-01): ipotesi che non ricorre in alcun modo nel caso in esame,utenza, la stessa ricostruzione di cui alla sentenza di primo grado (pag. 32).

Peraltro, ildifetto di corrispondenza tra le valutazioni della sentenza impugnata e le acquisizioniprocessuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, acondizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti - condizione inalcun modo soddisfatta dal ricorso in esame - e sempre che la contraddittorietà dellamotivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità alriguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili leminime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099-01).A frontedella pluralità dei concordanti indizi valorizzati dalla sentenza impugnata, invece, il ricorrentenon ha in alcun modo evidenziato le ragioni per le quali l’elemento indicato dovrebbe essereconsiderato determinante per disarticolare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dimerito.3.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto deve condividersila giurisprudenza di questa corte di legittimità secondo cui ai fini dell'applicabilità dellecircostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della penadi cui all'art. 133 cod. pen., può considerare qualsiasi elemento idoneo a lumeggiare lapersonalità dell’imputato, compresi i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, e,pertanto, a maggior ragione può tener conto dei reati estinti (Sez. 5, n. 39473 del13/06/2013, Paderni, Rv. 257200-01).

Peraltro, la doglianza deve ritenersi anche aspecifica,riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche il comportamento post factumdel ricorrente volto a far sparire la jeep al fine di ostacolare le indagini.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili dicolpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale GASPARESTURZO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato il giudizio dipenale responsabilità espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all’esito di giudizioabbreviato, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], consentenza del 13 dicembre 2023, in ordine ad una rapina pluriaggravata consumata ai dannidella filiale di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, della quale risultavanoesecutori materiali i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],mentre al [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto il ruolo di basista, insieme con [OSCURATO:PERSONA], nonchéin ordine alle lesioni personali arrecate nell’occasione al direttore della banca.La pronuncia della Corte di appello veniva emessa in sede di rinvio, a seguitodell’annullamento - per l’omessa citazione del ricorrente nel domicilio eletto - da parte diquesta seconda sezione della Corte di Cassazione, di altra sentenza della Corte di appello diMilano che il 17/10/2024 aveva confermato la condanna in primo grado.2. Premesso che dalle immagini estratte dagli impianti di videoregistrazione della bancae dalle sommarie informazioni testimoniali dei presenti era emerso che tre uomini travisati edarmati – che le sentenze di merito hanno individuato nei coimputati del [OSCURATO:PERSONA] – si eranointrodotti nell’istituto bancario, avevano ferito il direttore, immobilizzato i presenti con fascettedi plastica e si erano impossessati di 24.000,00 euro, i giudici di merito hanno rilevato:- che il direttore della banca aveva riferito che tre giorni prima della rapina, il 18/1/2022,una donna – identificata in [OSCURATO:PERSONA], giudicata separatamente – aveva chiesto unappuntamento per il 21 gennaio, e le riprese con la videocamera avevano evidenziato che lastessa aveva raggiunto la banca a bordo di una [OSCURATO:PERSONA], intestata all’impresa dinoleggio presso cui la quale svolgeva attività lavorativa il [OSCURATO:PERSONA] e nella disponibilità diquesto;- che il sistema di geolocalizzazione di cui era dotata tale vettura consentiva diverificare che era parcheggiata tutte le sere presso il campo Nomadi di Muggiano, dimoradel [OSCURATO:PERSONA], mentre al mattino si fermava presso l’abitazione della [OSCURATO:PERSONA]; - che l’analisi dei tabulati di un’utenza riconosciuta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] come nellasua disponibilità, e di altre due utenze - ritenute in uso allo stesso [OSCURATO:PERSONA], benché intestatea soggetti stranieri, ed aggancianti la stessa cella in cui è collocata la sua dimora - ed ilposizionamento della [OSCURATO:PERSONA] avevano rivelato che il 18 gennaio gli spostamentidella [OSCURATO:PERSONA] erano sovrapponibili a quelli della [OSCURATO:PERSONA] e che la mattina del 21 gennaio l’utenzadella prdetta aveva scambiato messaggi con le utenze fittiziamente intestate agli stranieri elocalizzate negli stessi luoghi ove si trovava la [OSCURATO:PERSONA], ed altresì che vi erano statialtresì contatti tra l’utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA] e quella in uso al Particola, autore materialedella rapina;- che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver ripetutamente sub-noleggiato l’autovettura allaTucci per cento euro al giorno e che, spaventato dall’arresto di questa, avevaimmediatamente restituito l’automobile.Con l’atto di appello il ricorrente aveva contestato la prova che le due utenze intestate asoggetti stranieri potessero essere a lui ricondotte, se non sulla base di mere presunzioni, edaltresì che dai tabulati fosse emerso che queste si muovevano insieme ad utenzaeffettivamente in suo possesso; in particolare contestava che ciò fosse accaduto il18/1/2022, giorno del sopralluogo. Assumeva, inoltre, che anche l’eventuale riconducibilitàdelle utenze al [OSCURATO:PERSONA] non proverebbe la sua responsabilità, nel difetto di intercettazioniaventi ad oggetto conversazioni con la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]. Deduceva, infine, che adeffettuare il percorso da Rho all’istituto di credito era stata solo l’utenza della [OSCURATO:PERSONA] e non giàquelle attribuite al [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza della Corte territoriale ha valorizzato il dato, pacifico, che la nottedell’arresto della [OSCURATO:PERSONA] per un’altra rapina il [OSCURATO:PERSONA] si sia precipitato a recuperare la Jeeped a restituirla perché spaventato dall’arresto, ed ha ritenuto tale circostanza rilevante ancheperché nei pressi dell’abitazione della [OSCURATO:PERSONA] vi era una delle utenze riconosciute in uso alricorrente, con cui sono stati inviati due messaggi alla moglie di questo, ed i cui spostamentisono coerenti con lo spostamento della [OSCURATO:PERSONA] in Piemonte: si è perciò ritenuto provato che ilNarcisio fosse in stretto contatto con la [OSCURATO:PERSONA] e che vi fosse un collegamento tra l’arresto diquesta e la [OSCURATO:PERSONA].L’attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] delle utenze intestate a stranieri, poi, ha portato la Corteterritoriale a collocare il ricorrente sulla scena del crimine al momento del sopralluogo e diverificare la messa a disposizione dell’auto per il supporto alla rapina: una delle utenze,infatti, aveva agganciato le celle telefoniche ubicate nell’area di copertura di Rho insiemeall’altra e a quella della [OSCURATO:PERSONA], scambiando diversi messaggi SMS con quest’ultima, mentrel’altra utenza attribuita al [OSCURATO:PERSONA] era localizzata a Rho anche poco dopo, contestualmentealle utenze in uso al [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della Corte di appello, pertanto, itabulati collocavano il [OSCURATO:PERSONA] sulla scena dei fatti sia in occasione del sopralluogo che inquella della rapina, in questo confortate anche da localizzazioni comuni e comunicazioni conalmeno uno dei rapinatori.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corteterritoriale affidandolo a due motivi di impugnazione:3.1. Mancanza di motivazione su un punto decisivo ai fini dell’affermazione diresponsabilità, atteso che nel ricorso in appello si contestava la ritenuta presenza dell’utenza351/1613183 il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel percorso da Rho a [OSCURATO:PERSONA], luogo del sopralluogo,evidenziando un equivoco in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, atteso chedall’informativa risultava, invece, che la sola utenza della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proseguito ilpercorso da Rho a [OSCURATO:PERSONA] il predetto giorno del sopralluogo, mentre quellariconosciuta in uso al ricorrente si sarebbe fermato a Rho.3.2. Mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale conriferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando precedenti estintiex art. 445 comma 2 cod. proc. pen., trattandosi di norma che prevede l’estinzione non solodel reato, ma anche di ogni effetto penale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione dilegittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.2. La sentenza impugnata si è confrontata adeguatamente con l’assunto difensivo,prospettato con l’atto di appello, secondo cui difetterebbe la prova della ritenuta presenza,tra le altre, dell’utenza 351/1613183 il [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul luogo della rapina al momento delsopralluogo, evidenziando, invece, che in tale giorno l’utenza di cui si tratta era stata“localizzata da Muggiano verso Rho e successivamente, in orario compatibile con ilsopralluogo presso l’istituto bancario, da Rho verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (attigua aSolbiate [OSCURATO:PERSONA])”.Il ricorrente contesta queste affermazioni assumendo che, invece, “il telefonoasseritamente in uso al prevenuto sarebbe stato rilevato l’ultima volta a Rho”, in tal modoprospettando, nella sostanza, ma in termini generici, un travisamento della prova sul punto.La sentenza di appello, peraltro, ha confermato la pronuncia di primo grado, sicchégiova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio deltravisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materialeprocessuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con ilricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado,non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito daldevolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, perrispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori nonesaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636-01; Sez.2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep.2014, Capuzzi, Rv. 258438-01): ipotesi che non ricorre in alcun modo nel caso in esame,utenza, la stessa ricostruzione di cui alla sentenza di primo grado (pag. 32). Peraltro, ildifetto di corrispondenza tra le valutazioni della sentenza impugnata e le acquisizioniprocessuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, acondizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti - condizione inalcun modo soddisfatta dal ricorso in esame - e sempre che la contraddittorietà dellamotivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità alriguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili leminime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099-01).A frontedella pluralità dei concordanti indizi valorizzati dalla sentenza impugnata, invece, il ricorrentenon ha in alcun modo evidenziato le ragioni per le quali l’elemento indicato dovrebbe essereconsiderato determinante per disarticolare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dimerito.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto deve condividersila giurisprudenza di questa corte di legittimità secondo cui ai fini dell'applicabilità dellecircostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della penadi cui all'art. 133 cod. pen., può considerare qualsiasi elemento idoneo a lumeggiare lapersonalità dell’imputato, compresi i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, e,pertanto, a maggior ragione può tener conto dei reati estinti (Sez. 5, n. 39473 del13/06/2013, Paderni, Rv. 257200-01). Peraltro, la doglianza deve ritenersi anche aspecifica,riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche il comportamento post factumdel ricorrente volto a far sparire la jeep al fine di ostacolare le indagini. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili dicolpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]
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