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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 32200/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato perché la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il loro diniego evidenziando la gravità della condotta di evasione e la negativa personalità del ricorrente desumibile dai precedenti penali anche specifici; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato perché la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il loro diniego evidenziando la gravità della condotta di evasione e la negativa personalità del ricorrente desumibile dai precedenti penali anche specifici; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32200/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris