CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26918/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]) - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt.624-625 e 635 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, in relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha reso corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così il ricorso anche privo della necessaria specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell? ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.