CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 27327/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 11292/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 10866/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 99 cod. pen., non è deducibile in quanto proposto per la prima volta in questa sede, avendo il ricorrente censurato, in appello, il solo giudizio di bilanciamento; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27327/2025 Roma, lì, 24/07/2025