Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 29 febbraio 2024
Corte di giustizia UE n. 2021/2024
ECLI:EU:C:2024:177
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0095_INF
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 febbraio 2024 –
Euranimi / Commissione
(causa C‑95/23 P) (
1
)
«Impugnazione – Dumping – Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina e di Taiwan – Dazi antidumping definitivi – Ricorso di annullamento – Associazione che rappresenta gli interessi di importatori – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 37, 38)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza individuale su un importatore del prodotto di cui trattasi – Presupposti
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784)
(v. punti 39‑48)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’associazione rappresentativa degli importatori che ha partecipato al procedimento amministrativo – Caratteristica insufficiente per riconoscergli una legittimazione ad agire
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 50, 51)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Attuazione di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali nazionali – Irrilevanza
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, artt. 102, § 2, e 194, § 1)
(v. punti 67‑82)
5.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo relativo allo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo
[Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 83‑85, 90)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] of Non-[OSCURATO:PERSONA] & distributors (Euranimi) è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
(
1
)
GU C 127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
.