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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 29 febbraio 2024

Corte di giustizia UE n. 2021/2024

ECLI:EU:C:2024:177
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0095_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 febbraio 2024 – Euranimi / Commissione (causa C‑95/23 P) ( 1 ) «Impugnazione – Dumping – Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina e di Taiwan – Dazi antidumping definitivi – Ricorso di annullamento – Associazione che rappresenta gli interessi di importatori – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 37, 38)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza individuale su un importatore del prodotto di cui trattasi – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 39‑48)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’associazione rappresentativa degli importatori che ha partecipato al procedimento amministrativo – Caratteristica insufficiente per riconoscergli una legittimazione ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 50, 51)

4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Attuazione di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali nazionali – Irrilevanza (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, artt. 102, § 2, e 194, § 1) (v. punti 67‑82)

5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo relativo allo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 83‑85, 90) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] of Non-[OSCURATO:PERSONA] & distributors (Euranimi) è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0095_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 febbraio 2024 – Euranimi / Commissione (causa C‑95/23 P) ( 1 ) «Impugnazione – Dumping – Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina e di Taiwan – Dazi antidumping definitivi – Ricorso di annullamento – Associazione che rappresenta gli interessi di importatori – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 37, 38) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza individuale su un importatore del prodotto di cui trattasi – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 39‑48) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’associazione rappresentativa degli importatori che ha partecipato al procedimento amministrativo – Caratteristica insufficiente per riconoscergli una legittimazione ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 50, 51) 4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Attuazione di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali nazionali – Irrilevanza (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, artt. 102, § 2, e 194, § 1) (v. punti 67‑82) 5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo relativo allo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 83‑85, 90) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] of Non-[OSCURATO:PERSONA] & distributors (Euranimi) è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
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