CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 marzo 2021 il Tribunale di Milano, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il porto fuori della propria abitazione di un paio di forbici, fatto avvenuto il 3 settembre 2019. Con sentenza del 12 maggio 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché la sentenza impugnata ha ritenuto di interpretare l'inciso "senza giustificato motivo" previsto dalla norma incriminatrice nel senso che la giustificazione debba essere resa nell'immediatezza alle forze di polizia, mentre ben può essere attribuito rilievo anche alla giustificazione offerta in giudizio (nel caso in esame, dell'essere le forbici un attrezzo di lavoro). Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché non è stata ritenuta l'esistenza del fatto lieve di cui all'art. 4, comma 3,1. 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza che le forbici possano essere state di dimensioni medie non impedisce l'applicazione dell'attenuante, che le forbici non furono utilizzate per l'aggressione, che i precedenti penali dell'imputato sono per reati diversi da quelli relativi alle armi. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché non sono state riconosciute attenuanti generiche dovute per il comportamento processuale, in particolare il consenso dato all'acquisizione di alcuni atti d'indagine. 3. Il Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Nel primo motivo il ricorso attacca la parte della motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto di interpretare l'inciso "senza giustificato motivo" previsto dalla norma incriminatrice nel senso che la giustificazione debba essere resa nell'immediatezza alle forze di polizia, sostenendo che potrebbe essere attribuito rilievo anche alla giustificazione offerta in giudizio (nel caso in esame, dell'essere le forbici un attrezzo di lavoro). Il motivo non è fondato, perché il giudice del merito ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che il «giustificato motivo», rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 per escludere l'oggettività criminosa, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, Sentenza n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007). Il difensore ritiene che il mancato adempimento dell'onere dell'allegazione nell'immediatezza del giustificato motivo possa essere superato nel processo, ma l'argomento non è corretto. Il riferimento all'assenza di un "giustificato motivo" del comportamento integrante reato è una tecnica di redazione delle fattispecie incriminatrici utilizzata più volte dal legislatore (es., art. 707 cod. pen; art. 731 cod. pen; art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) che contribuisce a delineare la tipicità del reato senza violare l'obbligo di determinatezza della fattispecie penale (Corte Costituzionale, ordinanza n. 7 luglio 2004, n. 302) finendo per introdurre in essa un ulteriore elemento costitutivo (Sez. 1, Sentenza n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810; Sez. 1, Sentenza n. 55 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vucitrna, Rv. 249494). Conformemente alle regole generali che governano la prova degli elementi negativi di fattispecie, l'onere dell'allegazione del motivo giustificativo compete all'imputato (Sez. 1, Sentenza n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216; Sez. 2, Sentenza n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410). Il reato dell'art. 4 si caratterizza, però, perché l'allegazione deve essere immediata, e non può avvenire in giudizio, perché, per le peculiarità della fattispecie (strutturalmente semplice, in cui è decisivo l'accertamento delle circostanze di fatto in cui avviene l'azione e gli elementi di prova a carico possono essere raccolti soltanto nella immediatezza), solo l'allegazione nell'immediatezza del giustificato motivo consente l'immediata verificabilità della sua esistenza da parte delle forze di polizia. La correttezza del principio di diritto che impone l'allegazione immediata del motivo giustificativo emerge con ancora maggiore evidenza nel caso in esame, in cui la circostanza che le forbici servissero per l'attività lavorativa è stata introdotta in giudizio non dall'imputato (che aveva sostenuto di aver lanciato nel furgone non le forbici, ma un cacciavite), ma dal testimone [OSCURATO:PERSONA], collega di lavoro dello stesso, con la conseguenza che il giudice del merito si è trovato in giudizio a dover valutare due diverse versioni alternative (l'essere oggetto del porto un cacciavite; l'essere oggetto del porto le forbici ma per motivi di lavoro), pluralità di versioni alternative che non è coerente con la sistematica del "giustificato motivo", in cui l'incertezza sulle circostanze dell'azione non giova al soggetto gravato dell'onere di allegazione.2. Non è fondato neanche il secondo motivo in cui si deduce, come erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, che nel comportamento dell'imputato non sia stata ritenuta l'esistenza del fatto lieve di cui all'art. 4, comma 3, I. 18 aprile 1975, n. 110. Il ricorso sostiene che le forbici non furono utilizzate per l'aggressione, ma l'argomento non è conferente con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato non l'utilizzo delle stesse per minaccia, ma il "contesto aggressivo e minatorio" in cui avvenne il comportamento; si tratta di una valutazione non illogica in quanto un oggetto atto ad offendere nella disponibilità di persona coinvolta in un diverbio rende il porto dello stesso più pericoloso, potendo l'oggetto in astratto essere usato durante l'aggressione, fisica o verbale. Il ricorso sostiene, inoltre, che la circostanza che le forbici possano essere state di dimensioni medie non impedisce l'applicazione della ipotesi del comma 3, ma l'argomento non è fondato perché, pur se è corretto desumere l'esistenza della ipotesi lieve non dalle dimensioni dell'oggetto ma dalla condotta nel suo complesso (Sez. 1, Sentenza n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195), il riferimento contenuto in sentenza alle dimensioni delle forbici non è l'argomento su cui poggia la sentenza, ma solo una risposta ad un rilievo della difesa che, per invocare l'applicazione della fattispecie tenue, aveva sostenuto trattarsi di strumento del tutto inoffensivo. Il ricorso sostiene, infine, che i precedenti penali dell'imputato sono per reati diversi da quelli relativi alle armi, ma si tratta di osservazione che non è in grado di incidere sulla logicità del percorso logico della sentenza impugnata, in quanto la valutazione sull'offensività in concreto della condotta è correttamente condotta alla luce del complessivo giudizio negativo sulla personalità dell'agente (Sez. 1, Sentenza n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242). 3. Non è fondato neanche il terzo motivo dedicato alle attenuanti generiche. Il ricorso sostiene che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute all'imputato per il comportamento processuale, in particolare per il consenso dato all'acquisizione di alcuni atti d'indagine. Il motivo, però, non è conferente con la motivazione della sentenza impugnata che nega le generiche per "complessiva gravità del fatto e personalità del colpevole come ricostruibile dalla condotta tenuta e dai precedenti penali". Il diniego delle attenuanti generiche risulta, in definitiva, motivato con il riferimento operato dai giudici del merito alle modalità dell'azione oggetto di giudizio, ed alla condotta di vita antecedente e successiva al fatto, e quindi a parametri che trovano in effetti aggancio normativo nell'art. 133, comma 1 e 2, cod. pen. rispetto ai quali non illogicamente è stato ritenuto avere un rilievo subvalente il mero comportamento processuale del ricorrente. 4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e cond