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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 23377/2026

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le di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 23/03/2026, il Tribunale di Napoli rigettava ilriesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Napoli del 28/01/2026, con cui era applicatala misura della custodia cautelare in carcere e condannava il ricorrente alpagamento delle spese della procedura incidentale.2.

Avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo, con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.,violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen.e 629 cod. pen., con riferimento al capo 30) della rubrica.Al riguardo, rileva come la censura appunti sul quadro indiziario e sullaimpossibilità di individuare un contributo causale ascrivibile all’Espositonell’ambito di una vicenda estorsiva che si snoda in arco temporale molto ampioe che vede l’indagato presente solo in occasione dell’episodio del 29 luglio 2023,fermo su un motorino, distante dal luogo in cui la persona offesa venivaavvicinata dal Savarese.La motivazione della ordinanza sul punto viene dunque censurata, siccomecarente ed illogica.Insta pertanto per l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, essendo il motivo in parte aspecifico, nonconfrontandosi in modo critico con la motivazione della ordinanza impugnata, enon consentito, nella misura in cui sollecita una diversa lettura del compendioindiziario, ed in parte manifestamente infondato.1.1.

In premessa, si rileva che, secondo l'orientamento consolidato diquesta Corte, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivicompreso lo spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelcompito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazionedella misura cautelare, nonché del tribunale del riesame successivamente adito.Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivoesame dell'atto impugnato, al fine di verificare che il testo di esso siarispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cuipresenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delleragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv.269438 – 01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840 -01;Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760 -01).1.2.

Nella specie, il Tribunale ha ricostruito il contesto criminale edassociativo in cui si inserisce la vicenda estorsiva a cui prende parte l’[OSCURATO:PERSONA] e,con riferimento all’episodio del luglio 2023 - in cui il Volpe avvicinava la personaoffesa e questa veniva nell’occasione apostrofata con tono minaccioso dal LaMarca Salvatore -, ha rilevato come la presenza del ricorrente, insieme ai correi,avesse chiara finalità intimidatoria, connessa alle minacce ricevute dalla vittimaqualche giorno prima dal Matrone e dal Volpe (pagg 3-4 della ordinanza).

Al finedi delineare il consapevole contributo causale fornito dall’[OSCURATO:PERSONA] (che venivaanche riconosciuto nell'occasione dalla persona offesa: vds. pag. 4 dellaordinanza), viene dato quindi, in modo congruente e logico, rilievo anche allagravità indiziaria che ha attinto il ricorrente (e che non è stata oggetto di censurain sede di riesame) in relazione al reato associativo di cui all’art. 416-bis cod.pen., nel contesto della cui operatività si inseriscono le vicende estorsive di cui sidiscute.1.3.

La motivazione risulta vieppiù aver fatto corretta applicazione delconsolidato principio di diritto, secondo il quale concorre nel delitto di estorsioneaggravata, ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, colui che, pur rimanendosempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di "pizzo",assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore della stessa, poiché talecondotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamentodell'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed alla rappresentazionedell'esistenza di un gruppo organizzato cui (Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016,Loielo, Rv. 268284 – 01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979 –01).1.4.

Si tratta, dunque, di motivazione compiuta, congrua e priva di aporielogiche a fronte della quale le censure del ricorrente si risolvono in una diversalettura ed attribuzione di diversa capacità dimostrativa agli elementi raccolti, nonconsentite in questa sede.2.

Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente, ex art 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e diuna somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo allanatura del motivo, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 23/03/2026, il Tribunale di Napoli rigettava ilriesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Napoli del 28/01/2026, con cui era applicatala misura della custodia cautelare in carcere e condannava il ricorrente alpagamento delle spese della procedura incidentale.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo, con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.,violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen.e 629 cod. pen., con riferimento al capo 30) della rubrica.Al riguardo, rileva come la censura appunti sul quadro indiziario e sullaimpossibilità di individuare un contributo causale ascrivibile all’Espositonell’ambito di una vicenda estorsiva che si snoda in arco temporale molto ampioe che vede l’indagato presente solo in occasione dell’episodio del 29 luglio 2023,fermo su un motorino, distante dal luogo in cui la persona offesa venivaavvicinata dal Savarese.La motivazione della ordinanza sul punto viene dunque censurata, siccomecarente ed illogica.Insta pertanto per l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo il motivo in parte aspecifico, nonconfrontandosi in modo critico con la motivazione della ordinanza impugnata, enon consentito, nella misura in cui sollecita una diversa lettura del compendioindiziario, ed in parte manifestamente infondato.1.1. In premessa, si rileva che, secondo l'orientamento consolidato diquesta Corte, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivicompreso lo spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelcompito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazionedella misura cautelare, nonché del tribunale del riesame successivamente adito.Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivoesame dell'atto impugnato, al fine di verificare che il testo di esso siarispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cuipresenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delleragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv.269438 – 01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840 -01;Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760 -01).1.2. Nella specie, il Tribunale ha ricostruito il contesto criminale edassociativo in cui si inserisce la vicenda estorsiva a cui prende parte l’[OSCURATO:PERSONA] e,con riferimento all’episodio del luglio 2023 - in cui il Volpe avvicinava la personaoffesa e questa veniva nell’occasione apostrofata con tono minaccioso dal LaMarca Salvatore -, ha rilevato come la presenza del ricorrente, insieme ai correi,avesse chiara finalità intimidatoria, connessa alle minacce ricevute dalla vittimaqualche giorno prima dal Matrone e dal Volpe (pagg 3-4 della ordinanza). Al finedi delineare il consapevole contributo causale fornito dall’[OSCURATO:PERSONA] (che venivaanche riconosciuto nell'occasione dalla persona offesa: vds. pag. 4 dellaordinanza), viene dato quindi, in modo congruente e logico, rilievo anche allagravità indiziaria che ha attinto il ricorrente (e che non è stata oggetto di censurain sede di riesame) in relazione al reato associativo di cui all’art. 416-bis cod.pen., nel contesto della cui operatività si inseriscono le vicende estorsive di cui sidiscute.1.3. La motivazione risulta vieppiù aver fatto corretta applicazione delconsolidato principio di diritto, secondo il quale concorre nel delitto di estorsioneaggravata, ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, colui che, pur rimanendosempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di "pizzo",assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore della stessa, poiché talecondotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamentodell'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed alla rappresentazionedell'esistenza di un gruppo organizzato cui (Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016,Loielo, Rv. 268284 – 01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979 –01).1.4. Si tratta, dunque, di motivazione compiuta, congrua e priva di aporielogiche a fronte della quale le censure del ricorrente si risolvono in una diversalettura ed attribuzione di diversa capacità dimostrativa agli elementi raccolti, nonconsentite in questa sede.2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente, ex art 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e diuna somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo allanatura del motivo, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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