CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10797/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 13 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 8 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 340 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha individuato i plurimi elementi probatori da cui desumere l'integrazione del delitto, anche sotto il censurato profilo oggettivo); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.