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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 01112/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip di Salerno in data 13 giugno 2022 in relazione al reato di tentata concussione continuata (per l'altro reato contestato, e cioè, l'abuso d'ufficio, si procede a piede libero).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre per cassazione Falcone, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo unicamente la violazione di legge processuale, nonché il vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari.

3. In data 24/11/2022 è stata depositata rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che il ricorso è inammissibile, a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., avendo Falcone validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244). 2.Alla predetta declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (non avendo Falcone, al momento della rinuncia al ricorso, documentato in alcun modo che la causa di inammissibilita' non era riconducibile alla volonta', e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00 (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2022 Il onsigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip di Salerno in data 13 giugno 2022 in relazione al reato di tentata concussione continuata (per l'altro reato contestato, e cioè, l'abuso d'ufficio, si procede a piede libero). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre per cassazione Falcone, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo unicamente la violazione di legge processuale, nonché il vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3. In data 24/11/2022 è stata depositata rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che il ricorso è inammissibile, a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., avendo Falcone validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244). 2.Alla predetta declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (non avendo Falcone, al momento della rinuncia al ricorso, documentato in alcun modo che la causa di inammissibilita' non era riconducibile alla volonta', e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00 (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2022 Il onsigl
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