CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 15068/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e in punto di fatto, volte ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa e non consentita rivalutazione del compendio probatorio; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 3, quanto alla prova e alla ricostruzione della dinamica dei fatti, alle insistenti e diversificate modalità di raggiungere il ricorrente, all'inverosimiglianza della tesi difensiva); nonché sono costituiti da doglianze afferenti alla determinazione del trattamento punitivo non oggetto di specifico motivo di appello e pertanto non deducibili in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P