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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 2022

Cassazione n. 36601/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] _Ionio il 6 gennaio 1972 avverso l'ordinanza emessa il 31 marzo 2022 dal Tribunale del riesame di Catanzaro; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 7 settembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria dei difensori del ricorrente, con cui è stato chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 31 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di revoca o sostitúzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di cui agli artt. 416, 416 bis.1 e 61 bis cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, che hanno dedotto l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale nonché vizi della motivazione in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale del riesame - a fronte della presunzione relativa di pericolosità - valorizzato il tempo decorso dai fatti, avvenuti nel 2019, sino all'udienza di discussione dell'appello cautelare e la possibilità dell'imputato a essere ospitato in Liguria.

Il menzionato Tribunale avrebbe trascurato gli orientamenti del giudice della legittimità secondo cui, al fine dell'applicazione di una misura cautelare, il pericolo di reiterazione dei reati deve essere concreto e attuale, ossia deve sussistere l'alta probabilità che all'imputato si presentino effettivamente occasioni per delinquere.

Nel caso in esame, la rilevanza mediatica della vicenda renderebbe impossibile il rischio di recidiva.

Peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente con riguardo all'eccezione circa l'adeguatezza di una misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché si fonda su censure prive di specificità. 1.1 Questa Corte (Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Rv. 282766; Sez. 1, n. 21900 del 7/5/2021, Rv. 282004 - 01) è ferma nel ritenere che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art.274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

La presunzione, dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vale anche in caso di richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare applicata, come reso evidente dal fatto che l'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 1.2 Nel caso in esame, concernente una misura cautelare disposta in relazione a un delitto aggravato dall'art. 416 bis.1 cod. pen., il Tribunale del riesame ha evidenziato che la presunzione in questione non era scalfita dalle argomentazioni difensive, incentrate sul tempo decorso dai fatti.

Siffatta conclusione è corretta, atteso che, sulla base dei principi sopraesposti, il decorso del tempo, in quanto tale, ha una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali, idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità.

Peraltro, il ricorrente, sia nel ricorso che nella memoria depositata, ha evocato il tempo decorso dai fatti ma in tema di sostituzione o revoca della misura il tempo trascorso dai fatti non assume rilievo.Questa Corte (Sez. 2, n. 47120 del 4/11/2021, Rv. 282590 - 01; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 - 01), infatti, ha già avuto modo di affermare che il c.d.

"tempo silente", trascorso dalla commissione del reato, deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari.

2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 7 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] _Ionio il 6 gennaio 1972 avverso l'ordinanza emessa il 31 marzo 2022 dal Tribunale del riesame di Catanzaro; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 7 settembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria dei difensori del ricorrente, con cui è stato chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di revoca o sostitúzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di cui agli artt. 416, 416 bis.1 e 61 bis cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, che hanno dedotto l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale nonché vizi della motivazione in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale del riesame - a fronte della presunzione relativa di pericolosità - valorizzato il tempo decorso dai fatti, avvenuti nel 2019, sino all'udienza di discussione dell'appello cautelare e la possibilità dell'imputato a essere ospitato in Liguria. Il menzionato Tribunale avrebbe trascurato gli orientamenti del giudice della legittimità secondo cui, al fine dell'applicazione di una misura cautelare, il pericolo di reiterazione dei reati deve essere concreto e attuale, ossia deve sussistere l'alta probabilità che all'imputato si presentino effettivamente occasioni per delinquere. Nel caso in esame, la rilevanza mediatica della vicenda renderebbe impossibile il rischio di recidiva. Peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente con riguardo all'eccezione circa l'adeguatezza di una misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché si fonda su censure prive di specificità. 1.1 Questa Corte (Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Rv. 282766; Sez. 1, n. 21900 del 7/5/2021, Rv. 282004 - 01) è ferma nel ritenere che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art.274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. La presunzione, dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vale anche in caso di richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare applicata, come reso evidente dal fatto che l'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 1.2 Nel caso in esame, concernente una misura cautelare disposta in relazione a un delitto aggravato dall'art. 416 bis.1 cod. pen., il Tribunale del riesame ha evidenziato che la presunzione in questione non era scalfita dalle argomentazioni difensive, incentrate sul tempo decorso dai fatti. Siffatta conclusione è corretta, atteso che, sulla base dei principi sopraesposti, il decorso del tempo, in quanto tale, ha una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali, idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità. Peraltro, il ricorrente, sia nel ricorso che nella memoria depositata, ha evocato il tempo decorso dai fatti ma in tema di sostituzione o revoca della misura il tempo trascorso dai fatti non assume rilievo.Questa Corte (Sez. 2, n. 47120 del 4/11/2021, Rv. 282590 - 01; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 - 01), infatti, ha già avuto modo di affermare che il c.d. "tempo silente", trascorso dalla commissione del reato, deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza camerale del 7 set
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