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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07379/2026

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ORDINANZAsul ricorso 23239-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]’– controricorrente –avverso la sentenza n. 689/2023 del TRIBUNALE di REGGIOCALABRIA, depositata in data 23/05/2023;Numero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 1138/2021 il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un verbaledi contestazione di violazione dell’142 del codice della strada, con iquali era stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 863 e la sanzioneaccessoria della decurtazione dei cd. punti-patente.

Il giudice di primecure riteneva in particolare che il verbale dovesse contenerel’indicazione degli estremi del decreto prefettizio di autorizzazioneall’installazione del dispositivo di rilevamento a distanza.Avverso tale decisione interponeva appello il Comune di ReggioCalabria, evidenziando che nella specie il dispositivo era mobile edunque gestito direttamente dagli agenti operanti.

Il Tribunale diReggio Calabria, con la sentenza impugnata, n. 689/2023, accoglievail gravame, riformando la decisione di prime cure e condannandol’opponente alle spese del doppio grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che l’indicazione del decreto prefettizio fossenecessario solo per le postazioni fisse, e non anche per quelle mobili:che l’apparato fosse stato collocato in posizione visibile con segnaleposizionato ad oltre 150 metri, come risultante dalla relazione diservizio degli operanti; che l’infrazione fosse stata adeguatamentedimostrata mediante la produzione del fotogramma riproducente lavettura, nel momento della rilevazione.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia PreziosaScordo, affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., l’omessa motivazione e l’erronea valutazione dellerisultanze istruttorie, nonché il travisamento del fatto, perché ilTribunale avrebbe omesso di considerare che le caratteristiche deltratto di strada sul quale l’infrazione era stata rilevata erano tali daconsentirne la ricomprensione tra quelli sui quali è consentita larilevazione della velocità mediante apparati a distanza.

Diconseguenza, secondo la ricorrente, l’indicazione del decreto prefettiziodi autorizzazione alla detta rilevazione a distanza non poteva essereomessa nel verbale.La censura è inammissibile, perché non si confronta con la ratiodecidendi, secondo cui la contravvenzione oggetto di causa era statarilevata mediante una postazione di rilevamento a distanza non fissa,ma mobile.

Per tale genere di postazioni non è necessario che il verbaleindichi gli estremi del decreto prefettizio, poiché “L'utilizzazione degliapparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox)nei centri urbani è consentita, invece, com'è accaduto nel caso inesame alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso, conpostazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia(Cass. n. 16622 del 2019), senza che sia a tal fine necessario alcundecreto prefettizio (necessario solo "ad usare apparecchiatureelettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti divelocità": Cass. n. 776 del 2021) del quale riprodurre i dati identificativinel verbale di contestazione” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18560 del09/06/2022, non massimata, pag. 4, punto 2.5 della motivazione).Peraltro, non sussiste la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,dovendosi ribadire, quanto al primo di essi, che “In tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laNumero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 01).

Mentre, con riferimento alla deduzione relativa allaviolazione dell’art. 116 c.p.c., va ribadito che “In tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenzadi diversa indicazione normativa– secondo il suo prudenteapprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo neirigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 02; conf.

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del09/06/2021, Rv. 661360).Nella specie, la causa non è stata decisa dal Tribunale sulla base diprove non introdotte dalle parti, né attribuendo ad alcune risultanzeNumero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026istruttorie una valenza diversa da quella prevista dalla legge, bensìsulla base del libero apprezzamento delle risultanze istruttorie.Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art.4 del D. Lgs. n. 121 del 2002, dell’art. 201, comma 1, del codice dellastrada e dell’art. 142, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 285 del 1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe erroneamente ritenuto valida la contestazione differitadell’infrazione di cui al verbale impugnato, nonostante l’assenza diindicazione degli estremi del decreto prefettizio autorizzativodell’installazione del detto apparato.La censura è infondata.Poiché in presenza di apparato mobile non è richiesta alcunaindicazione, nel verbale di contestazione dell’infrazione,dell’autorizzazione prefettizia alla sua installazione, il ricorso alla cd.contestazione differita della contravvenzione è consentito, giusta ladisposizione di cui all’art. 201, comma 1 bis, del codice della strada,ogni volta che il veicolo sia a distanza dal posto di rilievo o comunquenon possa essere fermato in tempo utile e nei modi previsti dalle normeregolamentari applicabili.Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la violazione degli artt.2697 c.c. e 7, comma 10, del D. Lgs. n. 150 del 2011, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di secondecure avrebbe dovuto rilevare l’inadeguatezza dell’immagine prodottadall’Amministrazione ai fini dell’identificazione del veicolo sanzionato.La censura è inammissibile.Il Tribunale, pur avendo rilevato che l’immagine non eraperfettamente nitida, ha evidenziato che essa consentiva di identificarele cifre iniziali e finali della targa del mezzo, il modello, il colore, ilgiorno e l’ora del transito, e dunque ne consentiva l’identificazione.Numero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026Trattasi di giudizio di fatto, fondato sulla valutazione delle risultanzeistruttorie, che la ricorrente attinge contrapponendovi unaricostruzione alternativa del compendio istruttorio, senza tuttaviaconsiderare che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanzadi revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di meritotesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Né è possibile proporre unapprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadireil principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni deitestimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sullacredibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti irilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1,Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L,Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass.Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- R.G.N. 23239/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 23239-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]’– controricorrente –avverso la sentenza n. 689/2023 del TRIBUNALE di REGGIOCALABRIA, depositata in data 23/05/2023;Numero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 1138/2021 il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un verbaledi contestazione di violazione dell’142 del codice della strada, con iquali era stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 863 e la sanzioneaccessoria della decurtazione dei cd. punti-patente.

Il giudice di primecure riteneva in particolare che il verbale dovesse contenerel’indicazione degli estremi del decreto prefettizio di autorizzazioneall’installazione del dispositivo di rilevamento a distanza.Avverso tale decisione interponeva appello il Comune di ReggioCalabria, evidenziando che nella specie il dispositivo era mobile edunque gestito direttamente dagli agenti operanti.

Il Tribunale diReggio Calabria, con la sentenza impugnata, n. 689/2023, accoglievail gravame, riformando la decisione di prime cure e condannandol’opponente alle spese del doppio grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che l’indicazione del decreto prefettizio fossenecessario solo per le postazioni fisse, e non anche per quelle mobili:che l’apparato fosse stato collocato in posizione visibile con segnaleposizionato ad oltre 150 metri, come risultante dalla relazione diservizio degli operanti; che l’infrazione fosse stata adeguatamentedimostrata mediante la produzione del fotogramma riproducente lavettura, nel momento della rilevazione.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia PreziosaScordo, affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., l’omessa motivazione e l’erronea valutazione dellerisultanze istruttorie, nonché il travisamento del fatto, perché ilTribunale avrebbe omesso di considerare che le caratteristiche deltratto di strada sul quale l’infrazione era stata rilevata erano tali daconsentirne la ricomprensione tra quelli sui quali è consentita larilevazione della velocità mediante apparati a distanza.

Diconseguenza, secondo la ricorrente, l’indicazione del decreto prefettiziodi autorizzazione alla detta rilevazione a distanza non poteva essereomessa nel verbale.La censura è inammissibile, perché non si confronta con la ratiodecidendi, secondo cui la contravvenzione oggetto di causa era statarilevata mediante una postazione di rilevamento a distanza non fissa,ma mobile.

Per tale genere di postazioni non è necessario che il verbaleindichi gli estremi del decreto prefettizio, poiché “L'utilizzazione degliapparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox)nei centri urbani è consentita, invece, com'è accaduto nel caso inesame alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso, conpostazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia(Cass. n. 16622 del 2019), senza che sia a tal fine necessario alcundecreto prefettizio (necessario solo "ad usare apparecchiatureelettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti divelocità": Cass. n. 776 del 2021) del quale riprodurre i dati identificativinel verbale di contestazione” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18560 del09/06/2022, non massimata, pag. 4, punto 2.5 della motivazione).Peraltro, non sussiste la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,dovendosi ribadire, quanto al primo di essi, che “In tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laNumero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 01).

Mentre, con riferimento alla deduzione relativa allaviolazione dell’art. 116 c.p.c., va ribadito che “In tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenzadi diversa indicazione normativa– secondo il suo prudenteapprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo neirigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 02; conf.

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del09/06/2021, Rv. 661360).Nella specie, la causa non è stata decisa dal Tribunale sulla base diprove non introdotte dalle parti, né attribuendo ad alcune risultanzeNumero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026istruttorie una valenza diversa da quella prevista dalla legge, bensìsulla base del libero apprezzamento delle risultanze istruttorie.Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art.4 del D. Lgs. n. 121 del 2002, dell’art. 201, comma 1, del codice dellastrada e dell’art. 142, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 285 del 1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe erroneamente ritenuto valida la contestazione differitadell’infrazione di cui al verbale impugnato, nonostante l’assenza diindicazione degli estremi del decreto prefettizio autorizzativodell’installazione del detto apparato.La censura è infondata.Poiché in presenza di apparato mobile non è richiesta alcunaindicazione, nel verbale di contestazione dell’infrazione,dell’autorizzazione prefettizia alla sua installazione, il ricorso alla cd.contestazione differita della contravvenzione è consentito, giusta ladisposizione di cui all’art. 201, comma 1 bis, del codice della strada,ogni volta che il veicolo sia a distanza dal posto di rilievo o comunquenon possa essere fermato in tempo utile e nei modi previsti dalle normeregolamentari applicabili.Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la violazione degli artt.2697 c.c. e 7, comma 10, del D. Lgs. n. 150 del 2011, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di secondecure avrebbe dovuto rilevare l’inadeguatezza dell’immagine prodottadall’Amministrazione ai fini dell’identificazione del veicolo sanzionato.La censura è inammissibile.Il Tribunale, pur avendo rilevato che l’immagine non eraperfettamente nitida, ha evidenziato che essa consentiva di identificarele cifre iniziali e finali della targa del mezzo, il modello, il colore, ilgiorno e l’ora del transito, e dunque ne consentiva l’identificazione.Numero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026Trattasi di giudizio di fatto, fondato sulla valutazione delle risultanzeistruttorie, che la ricorrente attinge contrapponendovi unaricostruzione alternativa del compendio istruttorio, senza tuttaviaconsiderare che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanzadi revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di meritotesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Né è possibile proporre unapprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadireil principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni deitestimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sullacredibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti irilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1,Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L,Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass.Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 550, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro MocciP.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 550, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 23239-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]’– controricorrente –avverso la sentenza n. 689/2023 del TRIBUNALE di REGGIOCALABRIA, depositata in data 23/05/2023;Numero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 1138/2021 il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un verbaledi contestazione di violazione dell’142 del codice della strada, con iquali era stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 863 e la sanzioneaccessoria della decurtazione dei cd. punti-patente. Il giudice di primecure riteneva in particolare che il verbale dovesse contenerel’indicazione degli estremi del decreto prefettizio di autorizzazioneall’installazione del dispositivo di rilevamento a distanza.Avverso tale decisione interponeva appello il Comune di ReggioCalabria, evidenziando che nella specie il dispositivo era mobile edunque gestito direttamente dagli agenti operanti. Il Tribunale diReggio Calabria, con la sentenza impugnata, n. 689/2023, accoglievail gravame, riformando la decisione di prime cure e condannandol’opponente alle spese del doppio grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che l’indicazione del decreto prefettizio fossenecessario solo per le postazioni fisse, e non anche per quelle mobili:che l’apparato fosse stato collocato in posizione visibile con segnaleposizionato ad oltre 150 metri, come risultante dalla relazione diservizio degli operanti; che l’infrazione fosse stata adeguatamentedimostrata mediante la produzione del fotogramma riproducente lavettura, nel momento della rilevazione.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia PreziosaScordo, affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., l’omessa motivazione e l’erronea valutazione dellerisultanze istruttorie, nonché il travisamento del fatto, perché ilTribunale avrebbe omesso di considerare che le caratteristiche deltratto di strada sul quale l’infrazione era stata rilevata erano tali daconsentirne la ricomprensione tra quelli sui quali è consentita larilevazione della velocità mediante apparati a distanza. Diconseguenza, secondo la ricorrente, l’indicazione del decreto prefettiziodi autorizzazione alla detta rilevazione a distanza non poteva essereomessa nel verbale.La censura è inammissibile, perché non si confronta con la ratiodecidendi, secondo cui la contravvenzione oggetto di causa era statarilevata mediante una postazione di rilevamento a distanza non fissa,ma mobile. Per tale genere di postazioni non è necessario che il verbaleindichi gli estremi del decreto prefettizio, poiché “L'utilizzazione degliapparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox)nei centri urbani è consentita, invece, com'è accaduto nel caso inesame alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso, conpostazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia(Cass. n. 16622 del 2019), senza che sia a tal fine necessario alcundecreto prefettizio (necessario solo "ad usare apparecchiatureelettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti divelocità": Cass. n. 776 del 2021) del quale riprodurre i dati identificativinel verbale di contestazione” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18560 del09/06/2022, non massimata, pag. 4, punto 2.5 della motivazione).Peraltro, non sussiste la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,dovendosi ribadire, quanto al primo di essi, che “In tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laNumero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 01). Mentre, con riferimento alla deduzione relativa allaviolazione dell’art. 116 c.p.c., va ribadito che “In tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenzadi diversa indicazione normativa– secondo il suo prudenteapprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo neirigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 02; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del09/06/2021, Rv. 661360).Nella specie, la causa non è stata decisa dal Tribunale sulla base diprove non introdotte dalle parti, né attribuendo ad alcune risultanzeNumero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026istruttorie una valenza diversa da quella prevista dalla legge, bensìsulla base del libero apprezzamento delle risultanze istruttorie.Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art.4 del D. Lgs. n. 121 del 2002, dell’art. 201, comma 1, del codice dellastrada e dell’art. 142, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 285 del 1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe erroneamente ritenuto valida la contestazione differitadell’infrazione di cui al verbale impugnato, nonostante l’assenza diindicazione degli estremi del decreto prefettizio autorizzativodell’installazione del detto apparato.La censura è infondata.Poiché in presenza di apparato mobile non è richiesta alcunaindicazione, nel verbale di contestazione dell’infrazione,dell’autorizzazione prefettizia alla sua installazione, il ricorso alla cd.contestazione differita della contravvenzione è consentito, giusta ladisposizione di cui all’art. 201, comma 1 bis, del codice della strada,ogni volta che il veicolo sia a distanza dal posto di rilievo o comunquenon possa essere fermato in tempo utile e nei modi previsti dalle normeregolamentari applicabili.Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la violazione degli artt.2697 c.c. e 7, comma 10, del D. Lgs. n. 150 del 2011, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di secondecure avrebbe dovuto rilevare l’inadeguatezza dell’immagine prodottadall’Amministrazione ai fini dell’identificazione del veicolo sanzionato.La censura è inammissibile.Il Tribunale, pur avendo rilevato che l’immagine non eraperfettamente nitida, ha evidenziato che essa consentiva di identificarele cifre iniziali e finali della targa del mezzo, il modello, il colore, ilgiorno e l’ora del transito, e dunque ne consentiva l’identificazione.Numero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026Trattasi di giudizio di fatto, fondato sulla valutazione delle risultanzeistruttorie, che la ricorrente attinge contrapponendovi unaricostruzione alternativa del compendio istruttorio, senza tuttaviaconsiderare che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanzadi revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di meritotesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre unapprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadireil principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni deitestimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sullacredibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti irilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1,Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L,Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass.Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- R.G.N. 23239/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 23239-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]’– controricorrente –avverso la sentenza n. 689/2023 del TRIBUNALE di REGGIOCALABRIA, depositata in data 23/05/2023;Numero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 1138/2021 il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un verbaledi contestazione di violazione dell’142 del codice della strada, con iquali era stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 863 e la sanzioneaccessoria della decurtazione dei cd. punti-patente. Il giudice di primecure riteneva in particolare che il verbale dovesse contenerel’indicazione degli estremi del decreto prefettizio di autorizzazioneall’installazione del dispositivo di rilevamento a distanza.Avverso tale decisione interponeva appello il Comune di ReggioCalabria, evidenziando che nella specie il dispositivo era mobile edunque gestito direttamente dagli agenti operanti. Il Tribunale diReggio Calabria, con la sentenza impugnata, n. 689/2023, accoglievail gravame, riformando la decisione di prime cure e condannandol’opponente alle spese del doppio grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che l’indicazione del decreto prefettizio fossenecessario solo per le postazioni fisse, e non anche per quelle mobili:che l’apparato fosse stato collocato in posizione visibile con segnaleposizionato ad oltre 150 metri, come risultante dalla relazione diservizio degli operanti; che l’infrazione fosse stata adeguatamentedimostrata mediante la produzione del fotogramma riproducente lavettura, nel momento della rilevazione.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia PreziosaScordo, affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., l’omessa motivazione e l’erronea valutazione dellerisultanze istruttorie, nonché il travisamento del fatto, perché ilTribunale avrebbe omesso di considerare che le caratteristiche deltratto di strada sul quale l’infrazione era stata rilevata erano tali daconsentirne la ricomprensione tra quelli sui quali è consentita larilevazione della velocità mediante apparati a distanza. Diconseguenza, secondo la ricorrente, l’indicazione del decreto prefettiziodi autorizzazione alla detta rilevazione a distanza non poteva essereomessa nel verbale.La censura è inammissibile, perché non si confronta con la ratiodecidendi, secondo cui la contravvenzione oggetto di causa era statarilevata mediante una postazione di rilevamento a distanza non fissa,ma mobile. Per tale genere di postazioni non è necessario che il verbaleindichi gli estremi del decreto prefettizio, poiché “L'utilizzazione degliapparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox)nei centri urbani è consentita, invece, com'è accaduto nel caso inesame alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso, conpostazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia(Cass. n. 16622 del 2019), senza che sia a tal fine necessario alcundecreto prefettizio (necessario solo "ad usare apparecchiatureelettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti divelocità": Cass. n. 776 del 2021) del quale riprodurre i dati identificativinel verbale di contestazione” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18560 del09/06/2022, non massimata, pag. 4, punto 2.5 della motivazione).Peraltro, non sussiste la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,dovendosi ribadire, quanto al primo di essi, che “In tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laNumero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 01). Mentre, con riferimento alla deduzione relativa allaviolazione dell’art. 116 c.p.c., va ribadito che “In tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenzadi diversa indicazione normativa– secondo il suo prudenteapprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo neirigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 02; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del09/06/2021, Rv. 661360).Nella specie, la causa non è stata decisa dal Tribunale sulla base diprove non introdotte dalle parti, né attribuendo ad alcune risultanzeNumero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026istruttorie una valenza diversa da quella prevista dalla legge, bensìsulla base del libero apprezzamento delle risultanze istruttorie.Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art.4 del D. Lgs. n. 121 del 2002, dell’art. 201, comma 1, del codice dellastrada e dell’art. 142, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 285 del 1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe erroneamente ritenuto valida la contestazione differitadell’infrazione di cui al verbale impugnato, nonostante l’assenza diindicazione degli estremi del decreto prefettizio autorizzativodell’installazione del detto apparato.La censura è infondata.Poiché in presenza di apparato mobile non è richiesta alcunaindicazione, nel verbale di contestazione dell’infrazione,dell’autorizzazione prefettizia alla sua installazione, il ricorso alla cd.contestazione differita della contravvenzione è consentito, giusta ladisposizione di cui all’art. 201, comma 1 bis, del codice della strada,ogni volta che il veicolo sia a distanza dal posto di rilievo o comunquenon possa essere fermato in tempo utile e nei modi previsti dalle normeregolamentari applicabili.Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la violazione degli artt.2697 c.c. e 7, comma 10, del D. Lgs. n. 150 del 2011, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di secondecure avrebbe dovuto rilevare l’inadeguatezza dell’immagine prodottadall’Amministrazione ai fini dell’identificazione del veicolo sanzionato.La censura è inammissibile.Il Tribunale, pur avendo rilevato che l’immagine non eraperfettamente nitida, ha evidenziato che essa consentiva di identificarele cifre iniziali e finali della targa del mezzo, il modello, il colore, ilgiorno e l’ora del transito, e dunque ne consentiva l’identificazione.Numero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026Trattasi di giudizio di fatto, fondato sulla valutazione delle risultanzeistruttorie, che la ricorrente attinge contrapponendovi unaricostruzione alternativa del compendio istruttorio, senza tuttaviaconsiderare che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanzadi revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di meritotesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre unapprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadireil principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni deitestimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sullacredibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti irilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1,Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L,Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass.Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 23239/2023Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 7379/2026Data pubblicazione 27/03/2026Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 550, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro MocciP.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 550, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci