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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40456/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt. 477 e 482 c.p.; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, quanto all'accertamento della responsabilità e, in particolare, quanto alla prova della falsità della patente e all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria Stalpicetti; - che la censura è meramente è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha dato conto tanto della circostanza per cui la prova è stata fondata sugli accertamenti eseguiti dallo stesso Stalpicetti, quanto dell'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato (in assenza di specifica richiesta di esame diretto da parte della difesa: cfr. pag. 4 della sentenza); - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt. 477 e 482 c.p.; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, quanto all'accertamento della responsabilità e, in particolare, quanto alla prova della falsità della patente e all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria Stalpicetti; - che la censura è meramente è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha dato conto tanto della circostanza per cui la prova è stata fondata sugli accertamenti eseguiti dallo stesso Stalpicetti, quanto dell'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato (in assenza di specifica richiesta di esame diretto da parte della difesa: cfr. pag. 4 della sentenza); - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40456/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris