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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20557/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di sostituzione di persona (494 cod. pen.); - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e perché postula, in questa sede, una differente lettura dei dati processuali e una conseguente diversa ricostruzione storica dei fatti, alla luce di un autonomo giudizio di rilevanza e di attendibilità delle fonti di prova, laddove a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che il secondo e il terzo motivo di ricorso - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui l'art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio - non solo sono indeducibili perché, anch'essi, si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, ma sono anche manifestamente infondati, in quanto: a) la valutazione della sussistenza degli elementi dell'invocata causa di non punibilità è frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, che non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647) ed è sottratta al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685), e la Corte territoriale, con argomentazioni non manifestamente illogici o contraddittorie, ha indicato gli elementi ritenuti decisivi e rilevanti ai fini della decisione assunta (pag. 4 della sentenza impugnata); b) la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati a titolo di continuazione) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della 9pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di sostituzione di persona (494 cod. pen.); - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e perché postula, in questa sede, una differente lettura dei dati processuali e una conseguente diversa ricostruzione storica dei fatti, alla luce di un autonomo giudizio di rilevanza e di attendibilità delle fonti di prova, laddove a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che il secondo e il terzo motivo di ricorso - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui l'art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio - non solo sono indeducibili perché, anch'essi, si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, ma sono anche manifestamente infondati, in quanto: a) la valutazione della sussistenza degli elementi dell'invocata causa di non punibilità è frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, che non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647) ed è sottratta al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685), e la Corte territoriale, con argomentazioni non manifestamente illogici o contraddittorie, ha indicato gli elementi ritenuti decisivi e rilevanti ai fini della decisione assunta (pag. 4 della sentenza impugnata); b) la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati a titolo di continuazione) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della 9pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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