CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 aprile 2021
Cassazione n. 37086/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 10 aprile 2021 con il quale la Corte di appello di Firenze aveva rigettato una richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, alla quale è sottoposto il cittadino marocchino [OSCURATO:PERSONA] - imputato in relazione al reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e hashish - con quella meno grave degli arresti domiciliari presso l'abitazione di un conoscente, con l'impiego di braccialetto elettronico. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Narhach, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.274 e 284 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà, illogicità e travisamento della prova, per avere il Tribunale dell'appello cautelare ingiustificatamente disatteso le richieste difensive, in assenza di elementi concreti dai quali poter desumere l'esistenza di un attuale pericolo di fuga ovvero di un rischio di recidiva, e benché le carte del procedimento avessero dimostrato il prevenuto ha già subito una detenzione cautelare per un periodo di oltre due anni, tenendo un buon comportamento in carcere, ed ha fornito il nominativo di un connazionale, titolare di regolare permesso di soggiorno, che vive in una città diversa da quella nella quale è stato commesso il reato, ha un regolare contratto di abitazione e svolge un'attività lavorativa lecita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 2. Costituiscono espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità i principi secondo i quali la motivazione del provvedimento in materia di misure cautelari è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244); e, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'assenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Alla luce di tali principi di diritto deve escludersi che abbia violato alcuna delle indicate disposizioni di legge l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare dal Tribunale di Firenze che, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune, illogicità o reali travisamenti degli elementi dimostrativi, ha chiarito come il mantenimento della misura cautelare carceraria applicata al Narhach si giustificasse per la inidoneità della diversa e meno grave misura degli arresti domiciliari a fronteggiare i già riconosciuti bisogni di cautela: ciò in ragione del fatto che il prevenuto è privo di permesso di soggiorno in Italia, svolgeva l'attività criminosa di spaccio di droghe per sopravvivere, non ha alcun legame che permetta di ritenere che lo stesso sia radicato nel territorio nazionale e non è stato affatto chiarito quale rapporto esista con il connazionale, dimorante nella zona di Milano, che ha dato la propria disponibilità a riceversi l'imputato in casa agli arresti. In questa ottica, non è ravvisabile alcun vizio di motivazione nell'affermazione, formulata dal Collegio dell'appello, secondo cui permane un concreto ed ancora attuale rischio che il prevenuto, se posto agli arresti domiciliari, possa decidere di allontanarsi dal territorio italiano ovvero possa tornare a commettere reati della stessa specie di quelli per i quali è stato condannato. Motivazione rispetto alla quale le doglianze difensive appaiono, per un verso, aspecifiche, in quanto il ricorrente non si è confrontato realmente con i più salienti passaggi argomentativi della decisione gravata; per altro verso, caratterizzate dal tentativo di sollecitare una diversa lettura delle emergenze procedimentali, cosa che non è consentita nel giudizio di legittimità. Né conduce a diversa valutazione la mancata considerazione di altri dati fattuali segnalati dalla difesa, in quanto elementi ininfluenti in sede cautelare (così per il comportamento tenuto dall'imputato in carcere o per la possibilità che lo stesso possa beneficiare in fase esecutiva di misure alternative: in questo senso, tra le molte, Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133), oppure rilevanti ad altri fini, come per l'applicazione della disciplina dei termini di custodia (così per la durata del periodo di detenzione: in questo senso, tra le tante, Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139). 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-te6t'cod. proc. pen. Così deciso il 28/09/2021