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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 14899/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Procura generale presso la Corte di appello di Brescia, applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 235 cod. pen., la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato dell'imputato, conseguente alla sua condanna alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate, commesse in danno della figlia, che gli veniva irrogata dal Tribunale di Mantova.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere l'imputato socialmente pericoloso, legittimando l'adozione nei suoi confronti della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato prevista dall'art. 235 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione nel merito dei presupposti applicativi della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato prevista dall'art. 235 cod. pen., che conseguiva alla condanna che era stata irrogata al ricorrente dal Tribunale di Mantova.

L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, evidenziando che il giudizio di elevata pericolosità sociale formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] discendeva dal disvalore del delitto per il quale l'imputato era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione.

Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, nel quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia evidenziava che la condanna del ricorrente alla pena di quattro anni di reclusione era stata giustificata dal Tribunale di Mantova sull'assunto che «la condotta è stata motivata dal disprezzo nutrito nei confronti della persona offesa, vista più come in [un] oggetto che come una figlia e donna H », Il giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, appare rispettoso delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale; pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato» (Sez. 2, n. 39359 del 20/07/2016, Adna, Rv. 268303-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Jamal, Rv. 281123-01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/03/2022.

Il Consigliere estensore Il yPr sidente Ale nd o Centonze AL • cerizo iani iL [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Procura generale presso la Corte di appello di Brescia, applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 235 cod. pen., la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato dell'imputato, conseguente alla sua condanna alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate, commesse in danno della figlia, che gli veniva irrogata dal Tribunale di Mantova. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere l'imputato socialmente pericoloso, legittimando l'adozione nei suoi confronti della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato prevista dall'art. 235 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione nel merito dei presupposti applicativi della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato prevista dall'art. 235 cod. pen., che conseguiva alla condanna che era stata irrogata al ricorrente dal Tribunale di Mantova. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, evidenziando che il giudizio di elevata pericolosità sociale formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] discendeva dal disvalore del delitto per il quale l'imputato era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione. Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, nel quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia evidenziava che la condanna del ricorrente alla pena di quattro anni di reclusione era stata giustificata dal Tribunale di Mantova sull'assunto che «la condotta è stata motivata dal disprezzo nutrito nei confronti della persona offesa, vista più come in [un] oggetto che come una figlia e donna H », Il giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, appare rispettoso delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale; pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato» (Sez. 2, n. 39359 del 20/07/2016, Adna, Rv. 268303-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Jamal, Rv. 281123-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il yPr sidente Ale nd o Centonze AL • cerizo iani iL [OSCURATO:PERSONA] C
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