Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:T:2024:897
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0179_RES
[OSCURATO:PERSONA]179/23
[OSCURATO:PERSONA] de la Fédération de la fonction publique européenne
(FFPE sezione Consiglio)
contro
Consiglio dell'Unione europea
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) dell’11 dicembre 2024
«Diritto delle istituzioni – Accordo concluso tra il Consiglio e organizzazioni sindacali o professionali per l'attuazione dell'articolo 10 quater dello statuto – Procedura di verifica dei criteri di riconoscimento e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali o professionali – Nota informativa sui risultati della procedura di verifica – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Principio di esecuzione in buona fede – Libertà sindacale»
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Illegalità che inficiano un atto preparatorio, che costituisce uno stadio di elaborazione dell’atto definitivo, invocate a sostegno del ricorso contro quest’ultimo – Ricevibilità
(Articolo 263 TFUE)
(v. punti 43-46)
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso diretto contro una decisione adottata al termine del procedimento amministrativo – Irregolarità di procedura – Possibilità di ottenere l’annullamento di detta decisione dimostrando la probabilità di una decisione diversa in assenza di tale irregolarità
(Articolo 263 TFUE)
(v. punti 64, 108)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Presupposti per la ricevibilità – Misura adottata in applicazione di un accordo concluso tra un’organizzazione sindacale o professionale (OSP) e un’istituzione – Misura che incide direttamente sull’interesse collettivo difeso dall’OSP – Ricorso proposto dall’OSP contro tale misura – Ricevibilità
(Art. 263 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 10 quater)
(v. punti 98-100)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio di buona amministrazione – Obbligo di diligenza – Portata
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)
(v. punto 107)
Diritti fondamentali – Libertà di riunione e di associazione – Libertà sindacale – Portata
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 12, § 1, e 52, § 3)
(v. punti 163, 168-170)
[OSCURATO:PERSONA] in formazione ampliata a cinque giudici, il Tribunale respinge il ricorso proposto da un'organizzazione sindacale o professionale del personale (OSP), diretto all'annullamento di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che constata la perdita di rappresentatività della ricorrente in seno a tale istituzione. Il Tribunale conferma quindi implicitamente la propria competenza a statuire su misure adottate in applicazione di un accordo concluso tra un'istituzione e una OSP e che incidono direttamente sull'interesse collettivo difeso da quest'ultima. Inoltre, esso precisa la portata degli obblighi che incombono al Consiglio ai fini dell'attuazione di una misura di rappresentatività.
Nel 2006 la ricorrente e altre OSP (in prosieguo: le «OSP cofirmatarie») hanno firmato un accordo con il Consiglio al fine di fissare i criteri di riconoscimento e di rappresentatività delle OSP del Consiglio (in prosieguo: l'«Accordo»), nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 10 quater dello Statuto dei funzionari dell'Unione.
L'Accordo prevede che le OSP, per essere riconosciute, debbano disporre di almeno 60 membri (in prosieguo: la «soglia di riconoscimento»). Per costituire una OSP rappresentativa in seno al segretariato generale del Consiglio (in prosieguo: il «SGC»), la soglia è fissata a 300 membri (in prosieguo: la «soglia di rappresentatività»). Le OSP rappresentative beneficiano di vantaggi maggiori rispetto alle OSP riconosciute. Secondo l'Accordo, il rispetto di tali soglie da parte delle OSP cofirmatarie deve essere verificato, ogni tre anni, da un organismo indipendente (in prosieguo: la «procedura di verifica»).
Nel marzo del 2022 il SGC ha informato le OSP cofirmatarie dell'attuazione di una procedura di verifica. Queste ultime hanno chiesto che la data di riferimento da prendere in considerazione per la redazione degli elenchi dei loro membri fosse fissata al 31 luglio 2022 (in prosieguo: la «prima data di riferimento»). Tuttavia, tale data è stata fissata al 31 maggio 2022.
A seguito di una prima procedura di verifica, l'ufficiale giudiziario ha redatto un verbale (in prosieguo: il «primo verbale») secondo il quale la ricorrente non aveva raggiunto la soglia di riconoscimento né, di conseguenza, la soglia di rappresentatività alla data stabilita. Con nota del 24 novembre 2022, la ricorrente è stata invitata, conformemente all'Accordo, a conformarsi alle soglie di riconoscimento e di rappresentatività entro un termine di tre mesi.
Secondo un verbale redatto nell'ambito di una seconda procedura di verifica (in prosieguo: il «secondo verbale»), la ricorrente soddisfaceva, ad una nuova data di riferimento, la soglia di riconoscimento, ma non la soglia di rappresentatività.
Con nota del 3 aprile 2023, il SGC ha informato la ricorrente della sospensione dei suoi diritti in quanto OSP rappresentativa e del mantenimento a suo favore delle risorse in qualità di OSP riconosciuta.
La ricorrente ha chiesto al Tribunale l'annullamento di tale decisione sulla base dell'articolo 263 TFUE, nella parte in cui sospendeva i suoi diritti di OSP rappresentativa (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Giudizio del Tribunale
In primo luogo, per quanto riguarda la motivazione della decisione impugnata, il Tribunale rileva che né quest'ultima né il secondo verbale precisano il numero esatto di membri che l'ufficiale giudiziario ha preso in considerazione. Tuttavia, il Tribunale respinge il motivo in quanto infondato, poiché dalla decisione impugnata risultava chiaramente che tale numero doveva essere al contempo pari o superiore alla soglia di riconoscimento e inferiore alla soglia di rappresentatività, senza che la differenza constatata fosse inferiore a venti membri (tra 60 e 280).
In secondo luogo, il Tribunale respinge il motivo vertente su una violazione dell'Accordo in occasione della prima procedura di verifica che ha condotto all'adozione della nota del 24 novembre 2022 e su irregolarità che inficiano il primo verbale. Anzitutto, esso indica che, poiché tale nota riveste il carattere di una misura meramente preparatoria, la ricorrente è legittimata a criticare, in via incidentale, la prima procedura di verifica nonché la sua fondatezza. Infatti, conformemente a una giurisprudenza costante, le eventuali illegalità che inficiano i provvedimenti di natura meramente preparatoria possono essere invocate a sostegno del ricorso diretto contro l'atto definitivo di cui essi costituiscono uno stadio di elaborazione.
In particolare, per quanto riguarda la censura secondo cui la decisione impugnata è intervenuta tardivamente alla luce del calendario triennale di misurazione della rappresentatività delle OSP previsto dall'Accordo, il Tribunale osserva, da un lato, che l'obiettivo di tale calendario mira a garantire la verifica, ad intervalli regolari, delle condizioni di riconoscimento e di rappresentatività delle OSP del Consiglio e, dall'altro, che l'Accordo non prevede sanzioni per la sua inosservanza. Pertanto, esso ha ritenuto che il mancato rispetto di tale calendario dovesse essere considerato un'irregolarità procedurale e non la violazione di una forma sostanziale. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito un principio di prova del fatto che essa avrebbe avuto a disposizione un numero sufficiente di membri per soddisfare la soglia di rappresentatività alle date che rispettavano il calendario triennale e, pertanto, non dimostra che la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso.
Inoltre, per quanto riguarda la censura relativa ad un errore relativo alla prima data di riferimento, il Tribunale sottolinea che la determinazione delle date di riferimento per le operazioni di verifica non è disciplinata dall'Accordo. Orbene, i principi di certezza del diritto e di parità di trattamento imponevano al Consiglio di fissare, come nel caso di specie, una prima data di riferimento che fosse non solo la stessa per tutte le OSP cofirmatarie ma anche chiara e prevedibile.
In terzo luogo, il Tribunale respinge il motivo vertente su una violazione dello spirito di leale cooperazione derivante dall'Accordo e dai principi di buona amministrazione, di proporzionalità e di esecuzione in buona fede delle convenzioni.
Anzitutto, in risposta all'argomento vertente sulla violazione di quest'ultimo principio, esso rileva che, secondo la giurisprudenza, le misure che incidono direttamente sull'interesse collettivo difeso da una OSP nell'ambito dei suoi rapporti con un'istituzione possono essere oggetto di un ricorso di annullamento da parte di tale OSP sulla base dell'articolo 263 TFUE, anche quando tali misure sono adottate in applicazione di un accordo concluso tra l'istituzione interessata e OSP. Inoltre, investendo il Tribunale sulla base di tale disposizione del TFUE, le parti della controversia hanno implicitamente ma necessariamente ritenuto che la valutazione della legittimità della decisione impugnata non rientrasse nella competenza del giudice del contratto.
Il Tribunale respinge poi l'argomento della ricorrente relativo alla violazione dell'obbligo di diligenza, in quanto, in particolare, il Consiglio avrebbe rifiutato di spostare la prima data di riferimento al 31 luglio 2022. In particolare, il Tribunale ha constatato che le OSP interessate dalla prima procedura di verifica avevano avuto a disposizione un termine sufficiente per prepararvisi. D’altronde, la ricorrente non adduceva alcun elemento diretto a dimostrare che, alla data della seconda data di riferimento, essa sarebbe stata in grado di raggiungere la soglia di rappresentatività, sebbene la seconda procedura di verifica le avesse offerto un termine supplementare e una nuova occasione per raggiungere tale soglia.
Inoltre, il Tribunale respinge, riferendosi alla clausola di riservatezza contenuta nell'Accordo e al regolamento 2018/1725 (
1
), la censura secondo cui il Consiglio avrebbe dovuto, ai fini delle procedure di verifica, comunicare alla ricorrente talune informazioni relative ai gradi e alla retribuzione dei funzionari, agenti e pensionati di tale istituzione, poiché tali dati rivestono carattere personale.
Infine, esso respinge l'argomento vertente sulla violazione del principio di leale cooperazione per il motivo, in particolare, che l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, che prevede il rispetto e l'assistenza reciproca tra l'Unione e gli Stati membri nell'adempimento dei compiti derivanti dai Trattati, non fa gravare sul Consiglio un obbligo di leale cooperazione nei suoi rapporti con una persona giuridica quale la ricorrente.
In quarto luogo, il Tribunale respinge, alla luce, in particolare, dell'articolo 12, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dei suoi articoli 27 e 28, il motivo vertente su una violazione del diritto fondamentale alla libertà sindacale. Infatti, il Tribunale constata che la decisione impugnata non mira a penalizzare o ad ostacolare l'esercizio della libertà sindacale della ricorrente, che conserva la possibilità di esercitare i suoi compiti di rappresentanza e di concertazione. Tale decisione non le impedisce neppure di recuperare lo status di OSP rappresentativa.
(
1
) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU 2018, L 295, pag. 39
).