CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33800/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di BRINDISId-cgo-61-12.51150-all-P-1; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 101 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere - con procedura de plano - dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso