CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del 2 luglio 2015 del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] o per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e lo aveva condannato alla pena di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, quale amministratore dal 9 marzo 2010 al 2 aprile 2012 della Effebieffe s.r.I., dichiarata fallita in data 1 ottobre 2012, dissipato i beni aziendali cedendoli alla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo gratuito attraverso un simulato contratto di vendita. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla natura del contratto di vendita avente ad oggetto i beni aziendali. La Corte di appello aveva desunto la simulazione della natura onerosa del contratto dalla circostanza che un anno dopo la sua stipula l'amministratore della cessionaria era divenuto amministratore della cedente e che il prezzo non era mai stato incassato da quest'ultima. Tali circostanze, sostiene il ricorrente, sfuggivano al suo controllo e potevano essere addebitate ad un accordo raggiunto a sua insaputa dai soci della fallita con il Tarantino, amministratore della cessionaria. Quanto alla assenza di iniziative volte alla riscossione del credito, essa era giustificata dalle numerose rassicurazioni che il Diaferio aveva ricevuto dal Tarantino, che aveva ribadito la sua disponibilità a pagare il prezzo anche al curatore fallimentare. La natura simulata del contratto poggiava su una mera congettura. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità. I giudici del merito erano stati indotti a ritenere che il contratto fosse volto a dissipare i beni societari anche dalla circostanza che la cessione fosse avvenuta in un momento in cui era già evidente l'insolvenza della società. In realtà, sostiene il ricorrente, proprio l'insolvenza aveva condotto alla stipula del contratto di cessione, avendo la società interesse ad evitare i costi di locazione del deposito al cui interno i beni erano custoditi, come affermato dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Per evitare che i beni andassero dispersi, il Diaferio aveva preferito cederli. Peraltro, quando al Diaferio era subentrato il Tarantino nella carica di amministratore, i beni oggetto della cessione si trovavano ancora nello stesso deposito ed avrebbero potuto essere recuperate dal curatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che sono tra loro strettamente connessi in quanto entrambi volti a denunciare la mancanza, contraddittorietà e la illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, sono inammissibili. La Corte di appello ha fornito adeguata motivazione indicar:do i plurimi indizi che l'hanno condotta a ritenere simulato il contratto: la circostanza che l'amministratore della cessionaria dopo un anno fosse divenul:o amministratore della fallita e la circostanza che al momento del contratto la società già versasse in stato di insolvenza, tanto che già era stata depositata un'istanza di fallimento, e la assenza di iniziative da parte del Diaferio per ottenere il pagamento del prezzo della cessione. Il ricorrente, nel sostenere che tali elementi non sono idonei ad affermare la sussistenza del reato e che i giudici del merito avrebbero trascurato talune ulteriori circostanze di fatto, solleva censure di merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Del tutto irrilevante è poi la circostanza che il curatore potesse recuperare i beni oggetto di cessione. Questa Corte di cassazione ha già più volte affermato, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che l'elemento oggettivo è costituito dal distacco — con qualsiasi forma e con qualsiasi modalità esso avvenga — del bene dal patrimonio dell'imprenditore, con conseguente possibilità di depauperamento patrimoniale nei confronti dei creditori. Anche il recupero o la possibilità di recupero del bene sono ininfluenti sulla sussistenza del detto elemento materiale, in quanto la fattispecie si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dlichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res rappresenta solo un posterius, equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto (Sez. 5, n. 4739 del 23/03/1999, Olivieri, Rv. 213120; Sez. 5, n. 4150 del 30/11/2000, dep. 2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 219663; Sez. 5, n. 39635 del 23/09/2010, Calclerini, Rv. 248658). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](sr Pa I