Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:123
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0546_INF
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 15 febbraio 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] na rzecz [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento
(causa C‑546/21 P)
«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea – Avvocato avente la qualità di terzo rispetto alla parte ricorrente – Requisito di indipendenza – Avvocato che esercita nello stesso studio legale del presidente della parte ricorrente»
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Parte ricorrente rappresentata da un avvocato che fornisce servizi legali presso il centro per il contenzioso di tale parte e collabora con il presidente di quest’ultima nello stesso studio legale – Inosservanza del requisito dell’indipendenza – Insussistenza
(Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 51, § 1)
(v. punti 29‑43)
Dispositivo
1)
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 5 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] na rzecz [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (
T‑42/21
, non pubblicata,
EU:T:2021:481
), è annullata.
2)
La causa T‑42/21 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
3)
Le spese sono riservate.