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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:123
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0546_INF

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 15 febbraio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] na rzecz [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (causa C‑546/21 P) «Impugnazione – Ricorso di annullamento – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea – Avvocato avente la qualità di terzo rispetto alla parte ricorrente – Requisito di indipendenza – Avvocato che esercita nello stesso studio legale del presidente della parte ricorrente» Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Parte ricorrente rappresentata da un avvocato che fornisce servizi legali presso il centro per il contenzioso di tale parte e collabora con il presidente di quest’ultima nello stesso studio legale – Inosservanza del requisito dell’indipendenza – Insussistenza (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 51, § 1) (v. punti 29‑43) Dispositivo 1) L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 5 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] na rzecz [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento ( T‑42/21 , non pubblicata, EU:T:2021:481 ), è annullata. 2) La causa T‑42/21 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0546_INF Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 15 febbraio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] na rzecz [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (causa C‑546/21 P) «Impugnazione – Ricorso di annullamento – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea – Avvocato avente la qualità di terzo rispetto alla parte ricorrente – Requisito di indipendenza – Avvocato che esercita nello stesso studio legale del presidente della parte ricorrente» Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Parte ricorrente rappresentata da un avvocato che fornisce servizi legali presso il centro per il contenzioso di tale parte e collabora con il presidente di quest’ultima nello stesso studio legale – Inosservanza del requisito dell’indipendenza – Insussistenza (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 51, § 1) (v. punti 29‑43) Dispositivo 1) L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 5 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] na rzecz [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento ( T‑42/21 , non pubblicata, EU:T:2021:481 ), è annullata. 2) La causa T‑42/21 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate.
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