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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12438/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 941/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Porto- ghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvo- cati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata Oggetto: tributi – ces- sione di azienda –com- plesso di beni organiz- zato -sussistenza N.941/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino presso i rispettivi indirizzi digitali PEC e - controricorrente – avverso la sentenza della CTR della Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 1571/22/22, depositata in data 7 giugno 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impu- gnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2015 per IRES, IRAP e IVA.

L’avviso faceva seguito a un PVC, nel quale – per quanto qui ancora rileva -si disconosceva una cessione di ramo di azienda stipulata in data 30 settembre 2015 , in quanto i beni ceduti non potevano, secondo l’Ufficio , qualificarsi come complesso di beni organizzato al fine di realizzare attività di impresa; l’Ufficio riteneva, pertanto, che la cessione diramo di azienda dissimulasse la cessione dei singoli contratti sottostanti, per cui riprendeva a tassazione mag- giori componenti positivi di redditodi impresa.

2. La CTP di Brindisi ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’oggetto del contratto di cessione di ramo di azienda non avesse ad oggetto una struttura organizzativa idonea a svolgere attività di impresa.

3. La CTR della Puglia, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’ap- pello della società contribuente, ritenendo che è sufficiente ai fini del trasferimento di azienda la cessione di un compendio di beni in grado di proseguire, pur se in misura ridotta, l'esercizio di un'attività di im- presa da parte del cessionario, compendio per il quale non occorre che ci sia in ogni caso una notevole organizzazione di mezzi, essendo il dimensionamento della composizione dei fattori di produzione affidato all’autonomia negoziale.

N.941/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a due motivi, ulteriormente illustrato de memoria, cui resiste con controricorso la società contribuente, la quale ha depositato breve memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del proprio ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa ap- plicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., denunciandosi nullità della sentenza per motivazione apparente.

Osserva parte ricor- rente che il giudice di appello si sarebbe limitato a ritenere non condi- visibile la ricostruzione in fatto che aveva indotto il giudice di primo grado a escludere che oggetto di tale contratto fosse una cessione di ramo d’azienda, laddove il giudice di appello avrebbe dovuto indicare positivamente quali fossero le ragioni per le quali il contratto di ces- sione di azienda in oggetto fosse qualificabile come tale.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2112, 2555, 2697, 2727 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impu- gnata ha ritenuto che il complesso di beni oggetto del contratto di ces- sione di azienda fosse qualificabile come complesso di beni organizzati a fini produttiviper il fatto che il giudice non possa valutarne l’adegua- tezza rispetto all’attività di impresa esercitata.

Osserva parte ricorrente che in sede di cessione di ramo di azienda va verificato se il cessionario sia in grado di svolgere l’attività di impresa con il complesso dei beni oggetto del contrattodi cessione di azienda, per cui il dimensionamento dei fattori produttivi e, quindi, il requisito della autonomia funzionale va verificato in questa prospettiva.

3. Il primo motivo è infondato(conformemente alle osservazioni del controricorrente), posto che il vizio di nullità della sentenza per moti- vazione apparente può essere predicato solo in caso di assoluta N.941/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino incomprensibilità del percorso motivazionale seguito dal giudice del merito per giungere alla decisione (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nella specie il giudice di appello ha ritenuto che la composizione dei beni conferiti in ramo di azienda non giustificasse l’esistenza di un complesso organizzato per la produzione di beni e servizi, per inade- guatezza dimensionale dei fattori produttivi.

4. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del secondo motivonella parte in cui si deduce il difetto di specificità, es- sendo il motivo sufficientemente specifico in relazione alle ragioni di fatto e di diritto addotte

5. E’, invece, fondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del se- condo motivo, in quanto censura che mira a una rivalutazione degli elementi di fatto utilizzati dal giudice al fine della decisione della causa.

6. Occorre, in proposito, rammentare che per configurarsi una ces- sione di ramo di aziendaè necessario verificare se il complesso di beni produttivi oggetto di conferimento o, in ogni caso, l’insieme di beni e rapporti giuridici oggetto di trasferimento, sia funzionalmente idoneo, già al momento dello scorporo dal complesso di cui fa parte, a provve- dere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organiz- zativi e, quindi, a svolgere, autonomamente dal cedente e senza inte- grazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui era finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente(Cass., Sez.

V, 23 luglio 2023, n. 21161; Cass., Sez.

V, 23 luglio 2021, n. 21161).

7. Questo orientamento riposa sulla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui, ai fini della individuazione di un ramo di azienda oggetto di trasferimento, occorre verificare, al pari del tra- sferimento dell’azienda nel suo complesso , se vi è riferimento a una entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all’esecuzione di un’opera determinata, finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente strutturata e autonoma N.941/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino (CGUE, 6marzo 2014, Amatori, C-458/12, punto 31; CGUE, 6 settem- bre 2011, Scattolon, C-108/10, punto 42; CGUE, 13 settembre 2007, Jouini, C ‑ 458/05, punto 31, nonchéScattolon, cit., punto 42; CGUE, 10 dicembre 1998, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 127/96, C ‑ 229/96 e C ‑ 74/97, punti 26 e 27).

8. Nella specie il giudice di appello ha ritenuto che la prosecuzione dell’attività di impresa fosse possibile da parte del cessionario con una ridotta organizzazione di mezzi, circostanza giustificata in relazione alla più limitata attività di impresa del cessionario rispetto al cedente , in funzione del più limitato ambito territoriale, anche in relazione alla so- stanziale assenza di magazzino, trattandosi di «minuteria», nonché alla cessione a titolo gratuito del marchio, giustificata dalla affidabilità del cessionario.

Accertata, pertanto, dal giudice di appello la funzionalità del compendio aziendale ceduto a svolgere l’attività produttiva, appare evidente come il mezzo di gravame tenda a rivalutare gli elementi di fatto in base ai quali il giudice di appello ha ritenuto idoneo il ramo di azienda a svolgere in autonomia l’attività di impresa,senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario.

9. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soc- combenza e liquidate come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 941/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Porto- ghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvo- cati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata Oggetto: tributi – ces- sione di azienda –com- plesso di beni organiz- zato -sussistenza N.941/23 R.G. Est. F. D’Aquino presso i rispettivi indirizzi digitali PEC e - controricorrente – avverso la sentenza della CTR della Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 1571/22/22, depositata in data 7 giugno 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impu- gnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2015 per IRES, IRAP e IVA. L’avviso faceva seguito a un PVC, nel quale – per quanto qui ancora rileva -si disconosceva una cessione di ramo di azienda stipulata in data 30 settembre 2015 , in quanto i beni ceduti non potevano, secondo l’Ufficio , qualificarsi come complesso di beni organizzato al fine di realizzare attività di impresa; l’Ufficio riteneva, pertanto, che la cessione diramo di azienda dissimulasse la cessione dei singoli contratti sottostanti, per cui riprendeva a tassazione mag- giori componenti positivi di redditodi impresa. 2. La CTP di Brindisi ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’oggetto del contratto di cessione di ramo di azienda non avesse ad oggetto una struttura organizzativa idonea a svolgere attività di impresa. 3. La CTR della Puglia, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’ap- pello della società contribuente, ritenendo che è sufficiente ai fini del trasferimento di azienda la cessione di un compendio di beni in grado di proseguire, pur se in misura ridotta, l'esercizio di un'attività di im- presa da parte del cessionario, compendio per il quale non occorre che ci sia in ogni caso una notevole organizzazione di mezzi, essendo il dimensionamento della composizione dei fattori di produzione affidato all’autonomia negoziale. N.941/23 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a due motivi, ulteriormente illustrato de memoria, cui resiste con controricorso la società contribuente, la quale ha depositato breve memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del proprio ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa ap- plicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., denunciandosi nullità della sentenza per motivazione apparente. Osserva parte ricor- rente che il giudice di appello si sarebbe limitato a ritenere non condi- visibile la ricostruzione in fatto che aveva indotto il giudice di primo grado a escludere che oggetto di tale contratto fosse una cessione di ramo d’azienda, laddove il giudice di appello avrebbe dovuto indicare positivamente quali fossero le ragioni per le quali il contratto di ces- sione di azienda in oggetto fosse qualificabile come tale. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2112, 2555, 2697, 2727 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impu- gnata ha ritenuto che il complesso di beni oggetto del contratto di ces- sione di azienda fosse qualificabile come complesso di beni organizzati a fini produttiviper il fatto che il giudice non possa valutarne l’adegua- tezza rispetto all’attività di impresa esercitata. Osserva parte ricorrente che in sede di cessione di ramo di azienda va verificato se il cessionario sia in grado di svolgere l’attività di impresa con il complesso dei beni oggetto del contrattodi cessione di azienda, per cui il dimensionamento dei fattori produttivi e, quindi, il requisito della autonomia funzionale va verificato in questa prospettiva. 3. Il primo motivo è infondato(conformemente alle osservazioni del controricorrente), posto che il vizio di nullità della sentenza per moti- vazione apparente può essere predicato solo in caso di assoluta N.941/23 R.G. Est. F. D’Aquino incomprensibilità del percorso motivazionale seguito dal giudice del merito per giungere alla decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Nella specie il giudice di appello ha ritenuto che la composizione dei beni conferiti in ramo di azienda non giustificasse l’esistenza di un complesso organizzato per la produzione di beni e servizi, per inade- guatezza dimensionale dei fattori produttivi. 4. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del secondo motivonella parte in cui si deduce il difetto di specificità, es- sendo il motivo sufficientemente specifico in relazione alle ragioni di fatto e di diritto addotte 5. E’, invece, fondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del se- condo motivo, in quanto censura che mira a una rivalutazione degli elementi di fatto utilizzati dal giudice al fine della decisione della causa. 6. Occorre, in proposito, rammentare che per configurarsi una ces- sione di ramo di aziendaè necessario verificare se il complesso di beni produttivi oggetto di conferimento o, in ogni caso, l’insieme di beni e rapporti giuridici oggetto di trasferimento, sia funzionalmente idoneo, già al momento dello scorporo dal complesso di cui fa parte, a provve- dere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organiz- zativi e, quindi, a svolgere, autonomamente dal cedente e senza inte- grazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui era finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente(Cass., Sez. V, 23 luglio 2023, n. 21161; Cass., Sez. V, 23 luglio 2021, n. 21161). 7. Questo orientamento riposa sulla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui, ai fini della individuazione di un ramo di azienda oggetto di trasferimento, occorre verificare, al pari del tra- sferimento dell’azienda nel suo complesso , se vi è riferimento a una entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all’esecuzione di un’opera determinata, finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente strutturata e autonoma N.941/23 R.G. Est. F. D’Aquino (CGUE, 6marzo 2014, Amatori, C-458/12, punto 31; CGUE, 6 settem- bre 2011, Scattolon, C-108/10, punto 42; CGUE, 13 settembre 2007, Jouini, C ‑ 458/05, punto 31, nonchéScattolon, cit., punto 42; CGUE, 10 dicembre 1998, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 127/96, C ‑ 229/96 e C ‑ 74/97, punti 26 e 27). 8. Nella specie il giudice di appello ha ritenuto che la prosecuzione dell’attività di impresa fosse possibile da parte del cessionario con una ridotta organizzazione di mezzi, circostanza giustificata in relazione alla più limitata attività di impresa del cessionario rispetto al cedente , in funzione del più limitato ambito territoriale, anche in relazione alla so- stanziale assenza di magazzino, trattandosi di «minuteria», nonché alla cessione a titolo gratuito del marchio, giustificata dalla affidabilità del cessionario. Accertata, pertanto, dal giudice di appello la funzionalità del compendio aziendale ceduto a svolgere l’attività produttiva, appare evidente come il mezzo di gravame tenda a rivalutare gli elementi di fatto in base ai quali il giudice di appello ha ritenuto idoneo il ramo di azienda a svolgere in autonomia l’attività di impresa,senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario. 9. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soc- combenza e liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del cont
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