CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 11060/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 12/09/2018 dal Tribunale di Trani in ordine ai delitti di tentato furto pluriaggravato in concorso (capo a) e resistenza a pubblico ufficiale (capo b). Ritenuto i motivi sollevati [Erronea applicazione delle legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo a), con particolare riguardo all'individuazione dell'imputato; nonché in relazione al capo b); violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, omessa motivazione sulla determinazione della pena] non sono consentiti in sede di legittimità: i primi due motivi, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 2 sent. app.). Quanto al terzo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 2 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il